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Ordinanza — n. 3438/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3438/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3438/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ricorso per regolamento di competenza Lucia Foglia impugna l’ordinanza del 9 ottobre 2020 con cui il Tribunale di Nola, rigettata l’istanza di convalida di sfratto avanzata dalla medesima nei confronti di Giuseppe Spatafora, ha declinato la propria competenza in favore della Sezione Specializzata Agraria. Conclusivamente il ricorso è accolto, con compensazione delle spese di lite, avendo il Tribunale rilevato d’ufficio la propria incompetenza

Regesto Legislator

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art. 667 c.p; Ordinanza — n. 3438/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Preliminarmente deve rilevarsi l’ammissibilità del ricorso, atteso che il giudice, in sede di convalida di sfratto per morosità, deviando dallo schema di cui all’art. 667 c.p.c. ha adottato una pronuncia definitiva sulla competenza, impugnabile con regolamento di competenza, dovendosi sancire l’inammissibilità del ricorso solo ove il provvedimento sia privo del carattere di definitività e di decisorietà in ordine alla questione sulla competenza (Cass. n. 14825/2016).

Parole chiave

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incompetenza territoriale locatore di affitto cosa locata locazione abitativa risoluzione del conflitto giurisdizionale affitto particella per particella

Disposizioni normative citate

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art. 667 c.p
Preliminarmente deve rilevarsi l’ammissibilità del ricorso, atteso che il giudice, in sede di convalida di sfratto per morosità, deviando dallo schema di cui all’art. 667 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1736/1987
Sez. 3, n. 1736/1987; Cass.
Sez. 3, n. 8727/2012
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 28647-2020 proposto da: FOGLIA LUCIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SABATO GIUSEPPE PERNA; - ricorrente - contro SPADAFORA GABRIELE; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 5352/2020 del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI; lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA ANNA MARIA SOLDI che visto l'art. 380 F i r m a t o D a :

L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 28647/2020 Numero sezionale 11149/2021 Numero di raccolta generale 3438/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento.

RILEVATO CHE:

1. Con ricorso per regolamento di competenza Lucia Foglia impugna l’ordinanza del 9 ottobre 2020 con cui il Tribunale di Nola, rigettata l’istanza di convalida di sfratto avanzata dalla medesima nei confronti di Giuseppe Spatafora, ha declinato la propria competenza in favore della Sezione Specializzata Agraria.

2. Il PM ha depositato conclusioni scritte instando per l’accoglimento del ricorso. Parte intimata non ha presentato difese. CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente deve rilevarsi l’ammissibilità del ricorso, atteso che il giudice, in sede di convalida di sfratto per morosità, deviando dallo schema di cui all’art. 667 c.p.c. ha adottato una pronuncia definitiva sulla competenza, impugnabile con regolamento di competenza, dovendosi sancire l’inammissibilità del ricorso solo ove il provvedimento sia privo del carattere di definitività e di decisorietà in ordine alla questione sulla competenza (Cass. n. 14825/2016).

2. Fermo quanto sopra, il ricorso merita accoglimento 3. Il Tribunale ha erroneamente rilevato la sussistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico o di altro contratto agrario rispetto a un regolamento negoziale di locazione ad uso diverso, là dove testualmente il fondo rustico è indicato come annesso al fabbricato dato in locazione per lo svolgimento di una impresa agricola: concetto affatto distinto da quello di impresa agraria che non può prescindere dalla attività di Ric. 2020 n. 28647 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a :

L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 28647/2020 Numero sezionale 11149/2021 Numero di raccolta generale 3438/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 coltivazione della terra (cfr. Cass. Sez. 3, n. 1736/1987; Cass. Sez. 3, n. 8727/2012;

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15804 del 28/07/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6021 del 15/03/2011).

4. Nel caso specifico, pertanto, mancano gli indici non solo obiettivi, ma anche soggettivi inerenti all’attività agricola, posto che il conduttore intimato non è coltivatore diretto. Al fine di ricondurre il contratto de quo alla legge 203/1982 non sarebbe infatti sufficiente né che la destinazione del fondo accessorio all’immobile locato sia agricola, né che l’intimato sia un imprenditore agricolo.

5. Conclusivamente il ricorso è accolto, con compensazione delle spese di lite, avendo il Tribunale rilevato d’ufficio la propria incompetenza

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Nola; compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021, nella Camera di consiglio della Sesta Sez