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Ordinanza — n. 3394/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal costs claim, ruling minimums are non-binding guidelines subject to specific justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3394/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the tax authority's decision to disallow a costs claim. The taxpayer argued that the liquidated amounts were below mandatory minimums, while the tax authority did not contest the appeal. The court held that post-2014 regulations treat minimums as non-binding guidelines unless justified, but found the specific amounts awarded were still too low and symbolic, thus ordering the lower court to recalculate.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 1 D.M. 5 aprile 2014 n.55; Art. 15 d.lgs. n.546/1992: Following the 2014 decree, minimum tariff values for legal fees are merely orientation criteria rather than binding minima, yet judges must avoid awarding symbolically low sums that violate professional decorum under Art. 2233 c.c. without specific justification for deviations.

Parole chiave

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tax appeal costs legal fee liquidation minimum tariff values binding vs orientation criteria professional decorum limits tax authority reimbursement court of cassation ruling notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 1 D.M. 5 aprile 2014 n.55
Si è pure aggiunto che in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m.
Art. 15 d.lgs. n.546/1992
n.37/2018 e delle tabelle 1/2 nonché dei parametri ad esse allegati, e dell'art. 15 d.lgs.
Art. 2233 comma 2 c.c.
art. 15 d.lgs. n.546/1992
n.37/2018 e delle tabelle 1/2 nonché dei parametri ad esse allegati, e dell'art. 15 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30286/2017
Cass. n. 11601/2018
Cass. n. 23798/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37535-2019 proposto da: CONTI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHE'l l I 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - / / contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 6246/16/2019 della COMMISSIONE - ~IP TRIBUTARIAIREGINALF1 del LAZIO, depositata il 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, nell'accogliere l'appello proposto da Conti Piero avverso la sentenza che aveva annullato la cartella di pagamento notificata al contribuente compensando le spese del giudizio, riteneva illegittima la compensazione operata dal primo giudice, liquidando le spese dei due gradi di giudizio in favore del contribuente, nella misura di "euro 600 (200,00 per il primo grado di giudizio e 400,00 per il giudizio di appello) oltre oneri se dovuti..." Il Conti ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La Agenzia delle entrate Riscossione non si è costituita. Il ricorrente prospetta la violazione dell'art.4 D.M. 5 aprile 2014 n.55, come modificato dal D.M. n.37/2018 e delle tabelle 1/2 nonché dei parametri ad esse allegati, e dell'art. 15 d.lgs. n.546/1992, deducendo l'esiguità della liquidazione delle spese processuali che il giudice di merito aveva quantificato senza suddividere le liquidazioni relative alle fasi e comunque asserendone la determinazione al di sotto dei minimi tariffari, da considerare inderogabili. Il ricorso è fondato. Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono meri criteri di orientamento e individuano la misura Ric. 2019 n. 37535 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non idonee al decoro della pro fes sione- cfr. Cass.n.30286/ 2017-. Si è pure aggiunto che in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione-cfr.Cass.n.11601/2018-.

Peraltro, Cass.n.23798/2019 ha precisato che la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria " una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile al valore medio può essere determinata in una misura rìofi supenore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio. A tali principi non si è complessivamente attenuto il giudice di merito che nel provvedere alla liquidazione onnicomprensiva delle spese del primo grado di giudizio, è giunto a determinare un importo di euro 200,00 che, considerando lo scaglione applicabile, è largamente inferiore ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 e dalle tabelle relative, puntualmente e correttamente richiamati nel ricorso introduttivo.

Considerazioni analoghe devono esprimersi con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello che, quantificate Ric. 2019 n. 37535 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- complessivamente e senza motivazione alcuna dalla CTR in euro 400,00 sono anch'esse largamente inferiori ai minimi previsti dalle ricordate tabelle. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 16.12.2021 in Roma. Il P idente DEPOSITATO