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Decreto — n. 3388/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to client's formal withdrawal, declaring the lawsuit extinguished by decree.

Numero d'incarto Decreto — n. 3388/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The procedural outcome relied on the appellant's explicit renunciation, which met the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of appeal extinguishes the proceedings, allowing the court to declare the case closed by decree and assign costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings decreto di estinzione litigation costs Civil Procedure Code formal renunciation court decree condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

TO RG 19519/2020 Roma, sul ricorso proposto da Go- 3-122 BOSELLI GIOVANNA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Mussini e Stefano Peconi, giusta mandato in atti RICORRENTE contro: AVV.TI GIUSEPPE PARRILLO e ROBERTO MORELLI, in proprio CONTRORICORRENTI avverso: ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia nr. 3725/2019 del 13.12.2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna al pagamento delle spese che si liquidano nella misura di Euro 4.000,00, oltre oneri per Euro 200,00. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCEE.LERIA oggi, 3/ Z. 1 to 2