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Ordinanza — n. 3358/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to insufficient motivation regarding deductible cost inerenza.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3358/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision. The lower court had partially upheld an appeal by a sports association regarding unreported revenue, ruling that the financial administration failed to prove the 'non-connection' of certain deductible costs. The court found the original decision null because it lacked sufficient reasoning to explain why specific expenses were deemed non-essential to the business activity.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; The court must provide adequate reasoning to justify the exclusion of costs from business activity, and a decision lacking motivation on the existence and relevance of deductible expenses is void.

Parole chiave

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tax appeal nullity deductible cost inerenza insufficient motivation business expense relevance tax court cassation contenzioso tributario imposta sul reddito e sull'utile diritto dello sport

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 132 c.p.c.
D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
civ., 36 e 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 118 disp.
118 disp. att. c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
artt. 132 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 36 e 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2018, n. 450
Peraltro, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente (Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2018, n. 450; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30366
450; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33915
30366; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33915; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2224
33915; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2224).
Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14579
Per cui, l'antieconomicità e l'incongruità della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14579;
Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2018, n. 22938
Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2018, n. 22938).
Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2018, n. 13596
Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12738
13596), attenendo alla compatibilità, coerenza e correlazione dei costi non ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12738; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2019, n. 29179
12738; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2019, n. 29179; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2020, n. 902
29179; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2020, n. 902).
Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2018, n. 18904
1.4 Così, descrivendo il riparto ed il contenuto dell'onere della prova in materia di inerenza, si è sottolineato che quest'ultima integra un giudizio sulla riferibilità del costo all'attività d'impresa, quindi con natura qualitativa (Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2018, n. 18904;
Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33574
Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33574; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2021, n. 15932
33574; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2021, n. 15932).
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Testo completo

e (W-L- . ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20084/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "Sport Solution Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in Busalla (GE), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Venè, con studio in Genova, e dall'Avv. Maurizio Pagani, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 15 novembre 2019 n. 1338/03/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 dicembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 15 novembre 2019 n. 1338/03/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno 2011, in dipendenza di maggiori ricavi non dichiarati, ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla "Sport Solution Associazione Sportiva Dilettantistica" nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova il 23 marzo 2018 n. 341/06/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l'amministrazione finanziaria non avesse comprovato la "non inerenza" dei costi deducibili. La "Sport Solution Associazione Sportiva Dilettantistica" si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 36 e 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello con motivazione carente o apparente con riguardo all'esistenza ed all'inerenza dei costi deducibili. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendí posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5", 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante:

Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 1.2 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente o coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'inadeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello del contribuente (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo all'esistenza ed all'inerenza dei costi rispetto alle finalità dell'associazione sportiva dilettantistica.

Invero, dopo una dettaglia descrizione degli antefatti processuali, la sentenza impugnata si è limitata ad argomentare che la contribuente «ha dimostrato l'inerenza dei costi, pur riconoscendo la natura commerciale dell'associazione», e che «l'Agenzia non ha assolutamente confutato la posizione del[la] contribuente, non dando alcuna prova in merito all'asserita non inerenza dei costi». Per cui, è evidente che la illustrata motivazione del decisum non raggiunge la soglia del minimo costituzionale, facendo difetto anche un minimo cenno agli elementi comprovanti l'esistenza e l'inerenza dei costi deducibili. 1.3 Difatti, è il caso di rammentare che, secondo questa Corte, in tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5, ora art. 109, comma 5, del D.P.R.22 dicembre 1986 n. 917 medesimo, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.

Peraltro, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente (Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2018, n. 450; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33915; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2224). Per cui, l'antieconomicità e l'incongruità della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14579;

Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2018, n. 22938). La nozione di inerenza, dunque, implica quella di congruità, sicché deve escludersi la deducibilità di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti (Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2018, n. 13596), attenendo alla compatibilità, coerenza e correlazione dei costi non ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12738; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2019, n. 29179; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2020, n. 902). 1.4 Così, descrivendo il riparto ed il contenuto dell'onere della prova in materia di inerenza, si è sottolineato che quest'ultima integra un giudizio sulla riferibilità del costo all'attività d'impresa, quindi con natura qualitativa (Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2018, n. 18904;

Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33574; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2021, n. 15932). Spetta, però, al contribuente l'onere della prova "originario", che quindi si articola ancora prima dell'esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa. Soltanto quando l'amministrazione finanziaria ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, può contestare l'inerenza con due modalità.

Da un lato, può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e, quindi, la loro insufficienza a dimostrare l'inerenza, mentre dall'altro può addurre l'esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all'impresa (da ultime: Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2224; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, n. 19168).

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere casata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimi