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Ordinanza — n. 3347/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice nullity exclusion when mortgage notice is contested without prior pre-warning challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3347/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Guido Verdi's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the argument that prior tax notices could be challenged via the mortgage registration appeal. Verdi argued that failing to challenge the pre-warning notice did not preclude contesting the subsequent irregular notification of tax documents. The Court ruled that challenging an unlisted tax act is a right, not a duty, and its omission does not bar future litigation on the same claim.

Regesto Legislator

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Art. 19 comma 1 D.L.vo 31/12/1992 n. 546; Art. 77 comma 2-bis D.P.R. 29/09/1973 n. 602: The taxpayer's failure to challenge a tax act not expressly listed in Article 19 does not preclude subsequent litigation, as challenging such acts is a right rather than a duty.

Parole chiave

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tax appeal procedure mortgage registration nullity tax notice irregularity imputative act challenge statutory time limits tax collection agency procedural nullity iscrizione d'ipoteca

Disposizioni normative citate

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Art. 19 comma 1 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
1.1 In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto - nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria - non espressamente indicato dall'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
Art. 77 comma 2-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
Art. 21 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
In ogni caso, resta fermo che la impugnazione di detto atto è soggetto al rispetto del termine generale previsto dall'art. 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
Art. 100 cod. proc. civ.
546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 97 Cost
24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge 28 dicembre 2001 n.
art. 100 cod. proc. civ
546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 17010
Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773
Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-5, 9 maggio 2017, n. 11397
Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019, n. 12150
Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29501
Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34177
Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2007, n. 21045
Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2009, n. 4513
Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672
4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez.
Cass., Sez. 5, 11 maggio 2015, n. 2616
Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2020, n. 1230
Cass., Sez. 5, 3 novembre 2021, n. 31259
Cass., Sez. 5, 17 giugno 2021, n. 17237
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22584/2020 R.G., proposto DA Verdi Guido, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Rovetto, con studio in Milano, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: franco.rovetto@milano.pecavvocati.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RESISTENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 17 dicembre 2019 n. 5148/18/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 dicembre 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Verdi Guido ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 17 dicembre 2019 n. 5148/18/2019, che, in controversia su impugnazione di iscrizione ipotecaria in dipendenza di varie cartelle di pagamento, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia 1'8 novembre 2018 n. 361/01/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che gli atti prodromici (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e intimazione di pagamento) potessero essere impugnati per nullità della relativa notifica insieme al preavviso di iscrizione ipotecaria e non anche insieme all'iscrizione ipotecaria, stante il decorso medio tempore del relativo termine di impugnazione. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 19, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per essere stato erroneamente escluso dal giudice di appello che la nullità della notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e intimazione di pagamento) potesse essere fatta valere con l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, non essendo stata proposta impugnazione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria.RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato. 1.1 In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto - nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria - non espressamente indicato dall'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ma ciò nondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo (Cass., Sez. 6"-5, 2 novembre 2017, n. 26129 - nella specie, la Suprema Corte aveva cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per crediti tributari non preceduta dall'impugnazione del preavviso di iscrizione; nello stesso senso:

Cass., Sez. 5", 24 giugno 2021, n. 18061; Cass., Sez. 6"-5, 19 ottobre 2021, n. 28811). 1.2 Su tale questione si è consolidato un orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. 5", 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5", 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5", 3 novembre 2021, n. 31259), secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge 28 dicembre 2001 n. 448» (Cass., Sez. 3 5^, 28 maggio 2014, n. 11929;

Cass., Sez. 6"-5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259). è' stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (Cass., Sez. 5", 5 ottobre 2012, n. n. 17010;

Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017, n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass., Sez. 5", 15 novembre 2021, n. 34177). Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259). In ogni caso, resta fermo che la impugnazione di detto atto è soggetto al rispetto del termine generale previsto dall'art. 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, essendo ininfluente la facoltatività della sua impugnazione per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli (Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17237). 1.3 Nella specie, il giudice di appello non si è attenuto a tali principi, avendo escluso che l'omessa impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, nonostante la regolare notifica, consentisse di far valere l'irrituale notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento, intimazione di pagamento, cartelle di pagamento) nella successiva occasione dell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma