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Ordinanza — n. 3344/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for apparent reasoning and inadmissible cost claim in tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3344/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected David Pizzi's cassation appeal against a tax tribunal ruling on TARI fees. The court found the lower court's reasoning sufficient and the appellant's claim for cost reimbursement inadmissible due to lack of specific appeal grounds and the appellant's prior loss. Consequently, the appeal was dismissed without ordering any cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 91 cod. proc. civ.: Apparent reasoning is rejected if the decision meets the constitutional minimum of logical coherence; cost awards require specific appeal grounds and cannot be granted to a contumacious winner.

Parole chiave

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apparent reasoning tax appeal cost allocation contumacy Cassation procedure crescita in giudicato della tassazione tasse di depurazione acque tassa sui rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 1 (recte: 2), n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 1 (recte: 2), n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver rigettato l'appello con motivazione meramente apparente.
Art. 15, comma 1, D.L. 31 dicembre 1992 n. 546
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, comma, 1 del D.L.
Art. 91 cod. proc. civ.
Non a caso, la pronunzia del non liquet sulle spese giudiziali («Nulla per le spese») è coerente con la contumacia della parte vittoriosa nel merito.Difatti, è pacifico che la condanna alle spese giudiziali, a norma dell'art. 91 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 1 (recte: 2), n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 91 cod. proc. civ
Non a caso, la pronunzia del non liquet sulle spese giudiziali («Nulla per le spese») è coerente con la contumacia della parte vittoriosa nel merito.Difatti, è pacifico che la condanna alle spese giudiziali, a norma dell'art. 91 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248
Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400
13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288
8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627
9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627).
Cass., Sez. 5^, 16 settembre 2021, nn. 25037 e 25038
Cass., Sez. 5^, 16 settembre 2021, nn. 25037 e 25038).
Cass., Sez. 6A-3, 19 giugno 2018, n. 16174
Cass., Sez. 6A-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6A-5, 9 luglio 2019, n. 18390
16174; Cass., Sez. 6A-5, 9 luglio 2019, n. 18390; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6A-5, 30 settembre 2020, n. 20785
18390; Cass., Sez. 6A-5, 30 settembre 2020, n. 20785; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6A-3, 26 luglio 2021, n. 21402
20785; Cass., Sez. 6A-3, 26 luglio 2021, n. 21402).
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Testo completo

ente Jkep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17282/2020 R.G., proposto DA Pizzi David, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Di Loreto, con studio in Chieti, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Pietro Mazzei, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO il Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo il 15 ottobre 2019 n. 846/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 novembre 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Pizzì David ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo il 15 ottobre 2019 n. 846/07/2019, che, in te53« controversia su impugnazione di avviso di accertamento per la TARI relativa all'anno 2013, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Pescara avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale dì Pescara il 4 dicembre 2018 n. 824/01/2018. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione dì prìme cure sul presupposto della fondatezza della pretesa impositiva.

Il Comune di Pescara è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 1 (recte: 2), n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver rigettato l'appello con motivazione meramente apparente.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, comma, 1 del D.L. 31 dicembre 1992 n. 546, per aver omesso di condannare l'ente impositore alla rifusione delle spese giudiziali nei giudizi di merito, nonostante l'accoglimento parziale del ricorso originario. RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è infondato. 1.1 Invero, per costante insegnamento di questa Corte, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante:

Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 1.2 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello del contribuente (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo all'annullamento dell'atto impositivo con limitato riguardo all'applicazione delle sanzioni ed alla conseguente rideterminazione della pretesa impositiva nei limiti del solo tributo. 1.3 Invero, secondo la sentenza impugnata, «i/ contribuente nulla obietta sul fatto che egli deve pagare il tributo», ma «lamenta che il Comune, avendo a disposizione i dati relativi, poteva chiedere il pagamento del tributo con un avviso bonario, ma, una volta annullate tutte le sanzioni proprio per tale motivo, resta solo la richiesta di pagamento del tributo, ce è pacificamente dovuto con gli oneri relativi», per cui «correttamente, il primo giudice non poteva limitarsi ad annullare l'atto impugnato (come pretenderebbe il contribuente), ma respinta la pretesa del Comune di pagamento delle sanzioni, ha confermato che il contribuente, come è pacifico, deve pagare il tributo richiesto», in conformità all'orientamento di questa Corte sulla classificazione del processo tributario in termini di "impugnazione-merito", in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributarlo, sostitutiva dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (da ultime:

Cass., Sez. 5^, 16 settembre 2021, nn. 25037 e 25038). Per cui, la soglia del minimo costituzionale risulta essere stata raggiunta.

2. Il secondo motivo è, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato. 2.1 L'inammissibilità attiene alla censura per l'omessa condanna dell'ente impositore alla rifusione delle spese giudiziali nel giudizio di prime cure, la quale è carente di autosufficienza. Difatti, si rileva che il ricorrente non ha dedotto di aver proposto uno specifico motivo di appello sul relativo capo della sentenza dì primo grado né ha trascritto il testo di tale motivo nel ricorso per cassazione. Neppure tale pronunzia si può desumere dalla motivazione della sentenza impugnata (nella parte descrittiva degli antefatti processuali), la quale riferisce soltanto della doglianza concernente l'annullamento dell'atto impositivo nei limiti dell'irrogazione delle sanzioni. 2.2 L'infondatezza attiene alla censura per l'omessa condanna dell'ente impositore alla rifusione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, la quale era preclusa dall'esito del gravame.

Difatti, la soccombenza dell'appellante escludeva a monte la condannabilità dell'appellato alla rifusione delle spese giudizialì. Non a caso, la pronunzia del non liquet sulle spese giudiziali («Nulla per le spese») è coerente con la contumacia della parte vittoriosa nel merito.Difatti, è pacifico che la condanna alle spese giudiziali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (tra le tante:

Cass., Sez. 6A-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass., Sez. 6A-5, 9 luglio 2019, n. 18390; Cass., Sez. 6A-5, 30 settembre 2020, n. 20785; Cass., Sez. 6A-3, 26 luglio 2021, n. 21402).

3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

4. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello