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Ordinanza — n. 3218/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to precluded review of fact-finding and lack of specific contestation details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3218/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Verdi Fattorie against the Bari Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a review of the evidentiary assessment regarding payment proof and the existence of a contestation, but the court found these grounds precluded because the lower courts had already evaluated the facts and the specific details of the alleged contestation were missing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.; Art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. The Court of Cassation cannot review the merits of fact-finding or the existence of a contestation; appeals must specifically identify the procedural seat and content of any alleged contestation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal precluded review facts specific contestation evidentiary assessment procedural requirements motivi di cassazione spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod.
Art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
655681 – 01); in secondo luogo, in ordine alla asserita avvenuta contestazione, non risulta specificatamente indicata la sede processuale della contestazione ed il suo specifico contenuto e ciò in violazione dell’art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 115 cod. proc. civ
Il secondo motivo è dedotto per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 93 cod. proc. civ
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell’avvocato Vito Lillo, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27490 del 28/10/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31424-2020 proposto da: VERDI FATTORIE SOC. COOP. AGRICOLA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COSIMO LOVELLI e FRANCESCA FILOSA; - ricorrente - contro TINELLI LEONARDO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via Luigi Pulci, n. 3, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO NETTIS, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO LILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1690/2020 della CORTE d'APPELLO di BARI, depositata l'08/10/2020;

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 31424/2020 Numero sezionale 11174/2021 Numero di raccolta generale 3218/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. La Soc. coop. agricola «Verdi fattorie» oppose il decreto ingiuntivo, per forniture di latte, ottenuto da Leonardo Tinelli nei suoi confronti. L’opposizione venne rigettata in primo grado e l’impugnazione interposta dalla detta società è stata rigettata dalla Corte di Appello di Bari. Avverso la sentenza della Corte territoriale muove ricorso, atto affidato a due motivi, la Società Coop. «Verdi fattorie». Resiste con controricorso Leonardo Tinelli. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta di manifesta inammissibilità del ricorso è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Il primo motivo di ricorso è per art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e concerne la prova del pagamento e deduce carenza di motivazione circa l’inidoneità della prova testimoniale. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. in quanto precluso dall’identità di apprezzamento dei giudici di merito sui fatti di causa e sull’impianto istruttorio e, inoltre, in quanto più che incentrarsi sulla una deduzione di un fatto decisivo omesso si concentra su un diverso apprezzamento delle risultanze dell’istruttoria.

Il mezzo è, inoltre, del tutto aspecifico, limitandosi ad una del tutto insufficiente (tutto il motivo è conchiuso in una pagina) esposizione. Il secondo motivo è dedotto per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 31424/2020 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 31424/2020 Numero sezionale 11174/2021 Numero di raccolta generale 3218/2022 Il mezzo è inammissibile: in primo luogo l'accertamento della sussistenza Data pubblicazione 02/02/2022 di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490 del 28/10/2019 Rv. 655681 – 01); in secondo luogo, in ordine alla asserita avvenuta contestazione, non risulta specificatamente indicata la sede processuale della contestazione ed il suo specifico contenuto e ciò in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.

Il ricorso è, per quanto motivato, inammissibile e tale deve essere dichiarato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell’avvocato Vito Lillo, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore dell’avvocato Vito Lillo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 31424/2020 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 31424/2020 Numero sezionale 11174/2021 Numero di raccolta generale 3218/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 14 dicembre 2020. Il presidente Enrico Scoditti Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 31424/2020 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a