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Ordinanza — n. 3217/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on registration tax allocation, ruling it belongs to the original debtor, not the third-party garnishee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3217/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal by quashing the lower court's judgment regarding the allocation of registration taxes in a third-party garnishment proceeding. The creditor, Minichiello, argued that since the garnishee (Poste Italiane) was not explicitly charged with registration costs, the debt should be borne by the original debtor rather than the third party. The court agreed, holding that in the absence of an explicit charge to the executed party, the registration tax obligation remains with the original debtor who must reimburse the creditor for all execution expenses.

Regesto Legislator

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Art. 95 cod. proc. civ.; Art. 57 D.P.R. n. 131/1986: In third-party garnishment proceedings, if the garnishee is not expressly charged with registration taxes, such costs fall upon the original debtor who must reimburse the creditor for all execution expenses.

Parole chiave

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third-party garnishment registration tax allocation original debtor obligation execution costs reimbursement civil procedure code garnishee liability registration duty azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 95 cod. proc. civ.
131 del 26/04/1986 e dell’art. 95 cod. proc. civ.
Art. 57 D.P.R. n. 131 del 26/04/1986
art. 474 cod. proc. civ
Il primo mezzo fa valere violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 474 cod. proc. civ.
art. 95 cod. proc. civ
131 del 26/04/1986 e dell’art. 95 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10420 del 03/06/2020
debitor debitoris), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall’inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata (Cass. n. 10420 del 03/06/2020 Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30935-2020 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al v.le EUROPA n. 190, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE DI IESO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STELLARIO VENUTI; - ricorrente - contro MINICHIELLO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, alla via GIROLAMO da CARPI, n. 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO FRANCESCO MINICHIELLO e ASSUNTA DI STEFANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1012/2020 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 15/07/2020;

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30935/2020 Numero sezionale 11172/2021 Numero di raccolta generale 3217/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata Data pubblicazione 02/02/2022 del 14/12/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. L’avvocato Giovanni Minichiello, quale creditore di Telecom Italia S.p.a., promuoveva espropriazione presso il terzo Poste Italiane S.p.a. e successivamente proponeva domanda di ripetizione dell’imposta di registro dell’ordinanza di assegnazione nei confronti di questa (quale terza pignorata). La domanda venne accolta dal Giudice di Pace di Ariano Irpino in primo grado e confermata in appello dal Tribunale di Benevento. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi, Poste Italiane S.p.a.

L’avvocato Giovanni Minichiello ha resistito con ricorso. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta fondatezza del ricorso è stata ritualmente comunicata. Il controricorrente ha depositato memoria in ambito telematico. Il ricorso censura come segue la sentenza d’appello. Il primo mezzo fa valere violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 474 cod. proc. civ. Il secondo motivo propone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 57 d.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e dell’art. 95 cod. proc. civ.

Il terzo, e ultimo, mezzo, denuncia violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 95 cod. proc. civ. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’abusiva duplicazione del titolo esecutivo trattandosi di importo ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore, è inammissibile poiché quando il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 30935/2020 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30935/2020 Numero sezionale 11172/2021 Numero di raccolta generale 3217/2022 l'espresso addebito all'esecutato — oltre che dei crediti posti in esecuzione e Data pubblicazione 02/02/2022 delle spese del processo — del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ.

A tanto consegue il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione (fra le tante Cass. n. 15447 del 21/07/2020 Rv. 658506 - 01). Nel caso in esame il giudice ha accertato che l’ordinanza di assegnazione non conteneva l'espresso addebito all'esecutato del costo di registrazione del provvedimento e tale statuizione non risulta impugnata per cui il motivo difetta di decisività. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi in quanto imperniati sulle norme relative all’imposta di registro e sul riparto delle spese nel processo esecutivo.

I motivi sono fondati: in mancanza di espresso addebito all’esecutato del costo di registrazione, tale importo fa capo al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della spesa, e non al terzo pignorato, in base all’art. 95 cod. proc. civ.; qualora per l’incapienza del credito assegnato l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall’inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata (Cass. n. 10420 del 03/06/2020 Rv. 657992 - 01).

La sentenza impugnata non si è attenuta a detto principio e deve, pertanto, essere cassata. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito la causa può essere decisa con rigetto della domanda proposta dall’avvocato Giovanni Minichiello. Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 30935/2020 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30935/2020 Numero sezionale 11172/2021 Numero di raccolta generale 3217/2022 L’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata Data pubblicazione 02/02/2022 senza rinvio, e decisione nel merito, comporta la necessità di procedere a diversa regolazione delle spese di lite. Esse seguono la soccombenza dell’avvocato Giovanni Minichiello in tutte e tre le fasi del giudizio e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento alle spese liquidate dai giudici di merito e per questa fase di legittimità tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.

L’impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta; condanna l’avvocato Minichiello Giovanni alle spese delle fasi di merito come liquidate dal Giudice di Pace in euro 350,00, oltre euro 50,00 per spese, oltre spese generali e dal Tribunale in euro 400,00 oltre rimborso forfetario e oneri di legge e per questa fase di legittimità in euro 400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 14 dicembre 2020. Il presidente Enrico Scoditti Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 30935/2020 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N