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Ordinanza — n. 3209/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction objection, confirming Rome Tribunal's competence over tax collection agency in false claim case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3209/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Mario Guadagno's appeal regarding the territorial jurisdiction of the tax agency. The lower court had declared itself incompetent, reserving jurisdiction for the Rome Tribunal based on the agency's legal seat. The Court upheld this decision, citing established precedent that only central and regional offices qualify as authorized legal representatives for jurisdictional purposes.

Regesto Legislator

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Art. 19 c.p.c.; Only the central and regional offices of the Revenue Agency can be identified as the entity's seat or authorized legal representative offices for territorial jurisdiction purposes.

Parole chiave

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territorial jurisdiction Revenue Agency false claim action legal representative seat competence regulation contenzioso tributario conflitto di competenza civile autorità giudiziaria fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 19 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16928 del 15/06/2021
Costituisce giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16928 del 15/06/2021), al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, che « solo la sede centrale e quelle regionali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione possono essere indentificate, ai sensi dell'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 19962-2021 proposto da: GUADAGNO MARIO, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA FUSCHETTI; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende per legge; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cronol. 7506/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 21/06/2021;

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 19962/2021 Numero sezionale 11180/2021 Numero di raccolta generale 3209/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non Data pubblicazione 02/02/2022 partecipata del 14/12/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE LOCATELLI che chiede il rigetto del ricorso; osserva quanto segue. Mario Guadagno impugna, con ricorso per regolamento di competenza, l’ordinanza in data 21/06/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, che nella causa per querela di falsa tra lo stesso Guadagno e l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, dichiarando la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma.

L’Avvocatura erariale ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso per regolamento. Il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. Il ricorso per regolamento deve essere disatteso. Costituisce giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16928 del 15/06/2021), al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, che « solo la sede centrale e quelle regionali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione possono essere indentificate, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., quali, rispettivamente, sede dell'ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio. (Nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in un giudizio per querela di falso introdotto contro l'agente della riscossione, aveva individuato, quali giudici funzionalmente competenti per territorio, alternativamente il Tribunale di Roma, luogo della sede legale dell'ente convenuto, od il Tribunale di Napoli, ove si trovava la sede regionale di riferimento).».

Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 19962/2021 Pag. 2 di 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 19962/2021 Numero sezionale 11180/2021 Numero di raccolta generale 3209/2022 Il ricorso per regolamento di competenza deve, pertanto, essere deciso Data pubblicazione 02/02/2022 nel senso della dichiarazione di competenza territoriale del Tribunale di Roma.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono regolate come da dispositivo, oltre rimborso spese prenotate a debito in favore dell’Avvocatura erariale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Roma dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge; condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 14 dicembre 2020. Il presidente Enrico Scoditti Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 19962/2021 Pag. 3 di 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .