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Ordinanza — n. 3207/2022 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of Cassation order omitting attorney fee deduction under Art. 291 bis c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3207/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request for ex officio correction of a material error in a prior judgment. The petitioner argued that the previous order failed to specify the deduction of litigation costs for the opposing counsel, an omission deemed a clerical defect rather than a substantive ruling. Consequently, the Court ordered the insertion of the missing phrase regarding the attorney's fee deduction while declining to rule on the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 291 bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The omission of the deduction of litigation costs for the opposing counsel in a cassation order constitutes a material error subject to correction, as it does not imply a judgment on the merits of the cost claim.

Parole chiave

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material error correction litigation costs deduction opposing counsel fees ex officio procedure cassation order amendment procedimento dilatorio grave deficienza del procedimento all'estero rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 291 bis c.p.c.
Rilevato che: Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 291 bis c.p.c. De Caro Gabriele chiede che si provveda alla correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n.
Art. 287 c.p.c.
art. 291 bis c.p
Rilevato che: Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 291 bis c.p.c.
art. 391 bis c.p
PQM La Corte, ex art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, n. 28323/2020
Cass. Sez. U, n. 16415/2018
Cass. Sez. U, n. 9438/2002
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE D'UFFICIO sul ricorso 17013-2021 proposto da: SESTITO INTERNATIONAL MOVING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 11, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CRETELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO ALFANO; - ricorrente - contro DE CARO GABRIELE; - intimato - avverso l'ordinanza n. 32482/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/12/2019; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 17013/2021 Numero sezionale 11158/2021 Numero di raccolta generale 3207/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCA FIECCONI. Rilevato che: Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 291 bis c.p.c. De Caro Gabriele chiede che si provveda alla correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 32482/2019 pubblicata il 12.12.2019, emessa in un giudizio tra il medesimo e la Sestito International Moving s.r.l., nella parte del dispositivo ove non è stata disposta la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore antistatario. Parte intimata non ha svolto rilievi. Considerato che: Il ricorso è volto a ottenere la correzione, quale errore materiale, della pronuncia n. 32482/2019 della Corte di cassazione nella parte del dispositivo, là dove non è stata disposta la distrazione delle spese a favore dell’avvocato antistatario Marcello de Vivo, come richiesto a p. 10 del controricorso;

L’ omissione è evidente e non implica alcun giudizio valutativo della legittimità della richiesta, posto che in materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge, così come l'omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l'apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 28323 del 11/12/2020; Cass. Sez. U -, Sentenza n. 16415 del 21/06/2018). Pertanto, occorre provvedere alla correzione della pronuncia n. 32482/2019 della Corte di cassazione nella parte finale del dispositivo, là dove non è stata disposta la distrazione delle Ric. 2021 n. 17013 sez.

M3 - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 17013/2021 Numero sezionale 11158/2021 Numero di raccolta generale 3207/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 spese a favore dell’avvocato antistatario Marcello de Vivo, come richiesto.

Non occorre provvedere sulle spese, principalmente alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 27 giugno 2002, n. 9438, secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali. Inoltre, deve darsi atto che la controparte non ha partecipato al procedimento de quo e che il procedimento è stato attivato ex officio dal Presidente titolare. PQM La Corte, ex art. 391 bis c.p.c. dispone che nel provvedimento n. 32482/2019 di cui al RG n. 20927/2018 il dispositivo, nella parte inerente alla liquidazione delle spese di giudizio, venga corretto e integrato con la aggiunta della locuzione “con distrazione delle spese a favore dell’avvocato antistatario Marcello de Vivo”.

Manda la Cancelleria per l’annotazione della correzione; Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta - sotto sez. terza civile. Il Presidente Enrico Scoditti Ric. 2021 n. 17013 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .