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Ordinanza — n. 3205/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows water utility's appeal against regional immunity, ruling ordinary jurisdiction applies to accessory indemnity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3205/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the water utility's appeal regarding the regional government's immunity from liability. The lower court had declared a lack of jurisdiction over the indemnity claim against the region, while rejecting the main damages suit. The court ruled that the accessory indemnity claim is merely a reflection of the main damages claim, which falls under ordinary jurisdiction, thereby overturning the lower court's decision on immunity.

Regesto Legislator

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Art. 104 c.p.c.; Art. 105 c.p.c.: The accessory indemnity claim filed by a water service manager against the supervising public entity is not subject to special immunity rules but falls under ordinary jurisdiction as a reflection of the main damages claim.

Parole chiave

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ordinary jurisdiction public entity immunity accessory indemnity claim water service manager Cassazione civile responsabilità per danni da acqua inquinamento di acque potabili distribuzione idrica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 104 c.p.c.
Art. 105 c.p.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. in considerazione della legge speciale sopra richiamata.
d.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 1218 c.c
9,12,13,d.lgs 31/2001 e Opcm 3921/2011 rapportati ad art. 1218 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 3508/2003
Cass. Sez. U. n. 7447/2008
Cass. Sez. U. n. 21070/2019
Cass. Sez. U. n. 36897/21
Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale ( Cass. Sez. U. n. 36897/21; Cass., Sez.
Cass. Sez. Un. n. 33209/2018
Sez. U, n. 3508/2003
N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9177/2021 Numero sezionale 11153/2021 Numero di raccolta generale 3205/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 Cass., Sez. U, n. 3508/2003, n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9177-2021 proposto da: TALETE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO, 25, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI PIETRO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA CIOTOLA, che la rappresenta e difende; - controricorrenti - contro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9177/2021 Numero sezionale 11153/2021 Numero di raccolta generale 3205/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 10125211002, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - nonchè contro POGEMA SRL; - incidentali - avverso la sentenza n. 999/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCA FIECCONI. Rilevato che: Talete s.p.a., con atto notificato il 24.03.2021, ricorre per cassazione della sentenza n. 999/2020 resa dal Tribunale di Viterbo, pubblicata il 29.09.2020, in un giudizio in cui Pogema s.r.l. aveva convenuto l’attuale ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata dearsenificazione dell’acqua potabile, una volta scadute le deroghe concesse sino al 31.12.2012 dall’Unione europea. Nel giudizio era stato convenuto anche il Comune di Viterbo; i convenuti nel costituirsi avevano chiesto la chiamata in causa della provincia di Viterbo e della Regione Lazio, la AATO n. 1 Lazio-Nord Viterbo, nonché del Ministero dell’Ambiente.

Ric. 2021 n. 09177 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9177/2021 Numero sezionale 11153/2021 Numero di raccolta generale 3205/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 Per quanto qui interessa, il Tribunale, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di manleva rivolta da Talete s.p.a. nei confronti della AATO e della Regione Lazio e, per il resto, rigettava l’appello di Talete s.p.a.

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo si contestano violazioni degli artt 141 ss TU Ambiente n. 152/2006, artt. 9,12,13,d.lgs 31/2001 e Opcm 3921/2011 rapportati ad art. 1218 c.c. ex art. 360 n.3 c.p.c. , per avere il Tribunale dichiarato la propria carenza di giurisdizione in ordine alla domanda di manleva svolta nei confronti della regione Lazio senza tenere conto della normativa de qua che assegna un ruolo centrale alla Regione nel controllo del servizio di erogazione di acqua potabile . 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Il Tribunale ha affermato, con plurime argomentazioni, richiamando varie pronunce di questa Corte, la carenza di giurisdizione dell’AGO nei confronti della Regione in quanto la domanda non si fonda su un rapporto privatistico, ma attiene alla contestazione della modalità e correttezza dell’esercizio del potere amministrativo da parte della regione Lazio, non sussistendo un rapporto privatistico tra la società e il gestore del S.I.I.

Pertanto, ha rilevato la sussistenza della giurisdizione, sul punto, del G.A. ex art. 133 cod. proc. amm., con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla domanda di manleva proposta, non potendo in tal caso operare il principio di connessione (citando opportunamente Ric. 2021 n. 09177 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9177/2021 Numero sezionale 11153/2021 Numero di raccolta generale 3205/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 Cass., Sez. U, n. 3508/2003, n. 7447/2008 e n. 21070/2019). Per altra via ha statuito la carenza di legittimazione passiva della Regione Lazio in relazione alla domanda di manleva. 1.3. Va però evidenziato che con un recente intervento nomofilattico questa Corte ha statuito che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale ( Cass. Sez. U. n. 36897/21; Cass., Sez. Un., 33209/2018). 1.4. Tanto si ricava da Cass. Sez. U. n. 36897/21 che, pronunciandosi proprio su questa questione, e sostanzialmente riconsiderando i precedenti in proposito, ha affermato che la giurisdizione sulla domanda di garanzia formulata dal gestore del servizio di erogazione delle acque nei confronti dell’ente pubblico che sovrintende su tale servizio spetta al giudice ordinario, quale riflesso della giurisdizione sulla domanda principale.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. in considerazione della legge speciale sopra richiamata. 2.1. Il motivo è assorbito da quanto sopra rilevato.

3. Conclusivamente il ricorso va accolto con rinvio al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese. PQM Ric. 2021 n. 09177 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9177/2021 Numero sezionale 11153/2021 Numero di raccolta generale 3205/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbito il secondo; per l’effetto cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta - sotto sez. terza civile. Il Presidente Enrico Scoditti Ric. 2021 n. 09177 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I