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Ordinanza — n. 3202/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding insurance contract termination due to lack of formal notice of business change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3202/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Eugenio Danzinelli's appeal inadmissible because it failed to challenge the specific finding that he did not formally notify his insurer of a material change in circumstances. Danzinelli argued that a mere transfer of location did not constitute a cessation of risk, while the insurer contended the business activity remained identical despite the name change. The court ruled that since the appellant did not attack the core issue of non-communication, the appeal lacked the necessary legal grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; Art. 228 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if it does not attack the specific factual findings or legal reasoning essential to the judgment's outcome.

Parole chiave

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insurance contract termination material change of circumstances formal notice requirement inadmissible appeal appreciation of evidence attività estranea all'assicurazione garanzia di un'attività irreprensibile attività lucrativa indipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1896 cod. civ.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Il terzo motivo è per art. 360, comma 1, nn.
Art. 228 cod. proc. civ.
3 e 5 in relazione all’art. 228 cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 2967 cod. civ
(costantemente richiamato come art. 2967 cod. civ.).
art. 228 cod. proc. civ
3 e 5 in relazione all’art. 228 cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5194-2021 proposto da: DANZINELLI EUGENIO, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LORETTA GROPPI; - ricorrente - contro ASSICOOP EMILIA NORD S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via GERMANICO n. 101, presso lo studio dell'avvocato STEFANO PECONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO VINCETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 367/2020 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata il 07/07/2020;

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 5194/2021 Numero sezionale 11178/2021 Numero di raccolta generale 3202/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata Data pubblicazione 02/02/2022 del 14/12/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. La causa verte sulla mancata comunicazione, da parte di Eugenio Danzinelli alla propria compagnia assicuratrice, Assicoop Emilia Nord S.r.l., di circostanze rilevanti ai fini della cessazione del contratto ai sensi dell’art.1896 cod. civ. Il Danzinelli riteneva di avere ritualmente comunicato la diversa attività iniziata in altro luogo, mentre l’Assicoop Emilia Nord S.r.l. opinava diversamente in considerazione del fatto che si trattava della stessa attività di autolavaggio svolta sotto diversa denominazione e in altro luogo.

La compagnia assicuratrice chiese ed ottenne decreto ingiuntivo, dal Giudice di Pace di Fiorenzuola D’Arda, per oltre euro novecento a fronte del mancato pagamento di premi assicurativi. L’opposizione proposta dal Danzinelli venne rigettata dal Giudice di Pace. L’impugnazione proposta dallo stesso Danzinelli è stata rigettata dal Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 367 del 07/07/2020. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso, con atto affidato a tre motivi, Eugenio Danzinelli. Assicoop Emilia Nord. S.r.l. ha proposto controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità del ricorso è stata ritualmente comunicata. Il controricorrente ha depositato memoria in ambito telematico, insistendo nelle proprie prospettazioni. Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 5194/2021 Pag. 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 5194/2021 Numero sezionale 11178/2021 Numero di raccolta generale 3202/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 Il ricorso è su tre motivi, il primo per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1896 e 2697 cod. civ. (costantemente richiamato come art. 2967 cod. civ.). Il motivo è inammissibile, in quanto afferma ciò che non è vero, ossia che il Tribunale abbia male ripartito l’onere della prova.

Il mezzo è, invero, relativo al giudizio di fatto ed alla valutazione della prova; non viene in rilievo la regola dell’onere della prova perché il Tribunale ha positivamente valutato la circostanza della mera modifica della denominazione sociale e della non modifica dell’oggetto sociale, e la circostanza oggetto dell’eventuale onere probatorio non è rimasta ignota (con conseguenziale applicazione delle regole sull’onere). Il secondo motivo è per omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. Esso è inammissibile, tenuto conto che si è in presenza di cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. in quanto le sentenze di primo e secondo grado hanno ricostruito in fatti in senso identico, ossia i fatti fondanti sono gli stessi; non pertinente è, poi, il riferimento ad una presunzione di cessazione del rischio essendo stato accertato il mero trasferimento di sede.

Il terzo motivo è per art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 228 cod. proc. civ.: si denuncia che il giudice di merito avrebbe scambiato una risposta ad interrogatorio formale con testimonianza non collegando l’effetto confessorio, ma la risposta dell’interrogando, dipendente qualificato della società assicuratrice, è stata solo la conferma che gli erano stati richiesti i nuovi preventivi, e tale circostanza non è incompatibile con la valutazione che il giudice ha fatto della prova orale, e cioè che ciò che si desume dalle dichiarazione è solo che l’interrogando era a conoscenza del solo trasferimento della sede dell’attività; il giudice di merito pertanto, ove avesse Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 5194/2021 Pag. 3 di 4 F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 5194/2021 Numero sezionale 11178/2021 Numero di raccolta generale 3202/2022 parlato di interrogatorio formale anziché di testimonianza, non avrebbe Data pubblicazione 02/02/2022 attribuito valenza confessoria alle dichiarazioni.

Il ricorso muove in definitiva censure di apprezzamento delle prove espletate, anche testimoniali ma si limita a prospettare una diversa lettura di esse. Non è attaccato il capo di sentenza relativo alla mancata comunicazione espressa alla compagnia assicuratrice. Il ricorso è, pertanto, inammissibile e tale deve essere dichiarato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutati il valore della controversia e l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 14 dicembre 2020. Il presidente Enrico Scoditti Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 5194/2021 Pag. 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o