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Ordinanza — n. 3201/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mailed memoranda and extraneous fourth ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3201/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Conchetta Castaldi inadmissible for procedural violations and irrelevance. Castaldi argued that the opposing lawyer lost his status as distrattario after the client's death and that a prior appellate judgment was missing from the file, while also citing a previous annulment case. The court rejected the mailed memoranda under established precedent and dismissed the fourth ground as unrelated to the case's reasoning, ruling the entire appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c.; In cassation proceedings, memoranda submitted by mail must be declared inadmissible and their content cannot be examined, and grounds extraneous to the decision-making reason are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility memoranda by mail extraneous grounds distrattario status judicial precedent citation ripetibili dell'avvocato accollo delle spese procedurali anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c.
657566 - 01): «In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art.380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili e il loro contenuto non può essere esaminato, non essendo applicabile per analogia il disposto dell'art. 134, comma 5, disp.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ad.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 08216 del 27/04/2020
Della detta memoria non può tenersi conto (Cass. n. 08216 del 27/04/2020 Rv.
Cass. n. 1616 del 23/01/2018
Il quarto, e ultimo, motivo afferma che Cass. n. 1616 del 23/01/2018 ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4535-2021 proposto da: CASTALDI CONCETTA, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO PETTORINO; - ricorrente - contro DI MEGLIO GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4234/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/12/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 4535/2021 Numero sezionale 11176/2021 Numero di raccolta generale 3201/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata Data pubblicazione 02/02/2022 del 14/12/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. Concetta Castaldi impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 4234 del 09/12/2020 che in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, n. 1206 del 29/01/2016, ha affermato che l’avvocato Giuseppe Di Meglio ha titolo autonomo in quanto distrattario, al pagamento degli onorari, in suo favore, nonostante il decesso della parte assistita, Vittorio Pilato. Resiste con controricorso, depositato in ambito telematico, l’avvocato Giuseppe Di Meglio, difeso in proprio.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli art. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità, è stata ritualmente comunicata. La ricorrente ha depositato memoria a mezzo posta, insistendo nelle sue prospettazioni. Della detta memoria non può tenersi conto (Cass. n. 08216 del 27/04/2020 Rv. 657566 - 01): «In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art.380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili e il loro contenuto non può essere esaminato, non essendo applicabile per analogia il disposto dell'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., che riguarda esclusivamente il ricorso e il controricorso.».

I quattro motivi del ricorso della Castaldi fanno perno sulla circostanza che in appello la qualità di distrattario dell’avvocato di Meglio sarebbe venuta meno. La sentenza della quale si dibatte afferma che l’avvocato Di Meglio era il difensore del Pilato ed era stato riconosciuto distrattario in primo grado e aveva in detta veste notificato precetto alla Castaldi, indicando ancora che il Pilato (oramai deceduto, sin da 1997) era presso di lui domiciliato. Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 4535/2021 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 4535/2021 Numero sezionale 11176/2021 Numero di raccolta generale 3201/2022 Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 10541 del 2002 accolse la Data pubblicazione 02/02/2022 domanda di Antonio Telese e Vittorio Pilato contro Concetta Castaldi e le altre eredi di Maria Grazia Telese, condannandole al pagamento delle spese processuali nella misura di euro cinquemilanovecento (€ 5.900,00) oltre accessori con distrazione in favore dell’avv.

Di Meglio. La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con sentenza n. 301 del 2012 accolse l’appello nei confronti del solo Telese, rigettando la domanda proposta da quest’ultimo, e rigettò l’appello proposto nei confronti di Pilato, confermando per il resto la sentenza e compensando le spese fra le appellanti e Telese, e condannando, invece, le appellanti alle spese in favore di Pilato nella misura di euro duemilacinquecento (€ 2.500,00) oltre accessori. La sentenza di appello è stata successivamente cassata con rinvio da Cass. n. 1616 del 2018 ma non quanto a Pilato.

Nel frattempo, l’avvocato Di Meglio aveva notificato in data 09/02/2013 precetto per la somma di euro ottomilasettecentonovantotto (€ 8.798,00) in forza della sentenza di primo grado che aveva condannato alle spese con distrazione. Concetta Cataldi propose opposizione a precetto notificata in data 18/2/2013. Il Tribunale rigettò l’opposizione con sentenza n. 1205 del 2016 e la Corte d’Appello di Napoli accolse l’impugnazione con sentenza n. 3638/17 affermando che la sentenza di appello, pur avendo confermato, quanto a Pilato, la sentenza di primo grado si era sostituita ad essa ed è dunque essa il nuovo titolo esecutivo da precettare.

Detta ultima sentenza è passata in cosa giudicata perché Cass. n. 31715 del 04/12/2019, ha dichiarato improcedibile l’impugnazione. La causa in esame è, quindi, relativa ad altra opposizione proposta avverso il medesimo precetto da Castaldi Concetta. Con sentenza del Tribunale di Napoli n. 1206 del 16 l’opposizione venne accolta. Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 4535/2021 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 4535/2021 Numero sezionale 11176/2021 Numero di raccolta generale 3201/2022 L’avvocato Di Meglio propose appello e con sentenza n. 4234 del Data pubblicazione 02/02/2022 09/12/2020, oggetto dell’odierno ricorso, dopo che all’udienza del 15 luglio 2020 erano state precisate le conclusioni, venne rigettata l’opposizione, con la motivazione che la sentenza di appello non aveva in parte qua riformato la decisione e che il motivo di opposizione secondo cui l’avvocato Di Meglio era privo di legittimazione perché il Pilato era deceduto, con conseguenziale estinzione della procura, non era accoglibile perché il Di Meglio si era qualificato procuratore domiciliatario del Pilato solo ai fini dell’individuazione del soggetto per il quale aveva svolto il mandato difensivo, ma il diritto di credito era suo proprio in quanto distrattario.

Il primo motivo, di ricorso della Castaldi ripropone il motivo dell’estinzione della procura. Il mezzo è infondato perché il difensore distrattario è titolare di autonomo diritto di credito (quale espressione di un orientamento costante si veda, da ultimo: Cass. n. 8436 del 26/03/2019 Rv. 653387 - 01). Il secondo motivo denuncia la violazione del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 3638/17 della Corte di appello. Il motivo è inammissibile perché il giudicato si è formato prima della pronuncia di appello e quest’ultima non ha pronunciato su una eccezione di giudicato, per cui andava proposta la revocazione (qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione:

Cass. n. 22506 del 04/11/2015 Rv. 637074 – 01). Il terzo motivo deduce che la sentenza è in violazione della sentenza della Corte d’appello n. 4497 del 2017 passata in giudicato, che avrebbe ad oggetto il medesimo precetto, e che avrebbe accolto l’opposizione a precetto con Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 4535/2021 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 4535/2021 Numero sezionale 11176/2021 Numero di raccolta generale 3201/2022 l’argomento che l’importo liquidato in appello in favore di Pilato era relativo Data pubblicazione 02/02/2022 ad entrambi i gradi di giudizio. Il motivo è inammissibile perché la ricorrente deduce che la sentenza è passata in giudicato ma non specifica, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., quando e come tale sentenza sarebbe passata in giudicato, cosicché non si può neanche stabilire se il giudicato sia antecedente o successivo alla sentenza oggi impugnata; la Castaldi si limita a affermare che la sentenza sarebbe stata allegata al fascicolo di parte in appello, che non è però presente in atti (la sentenza non è comunque presente fra gli allegati al ricorso per cassazione: in calce al ricorso si dice che sarebbe stato depositato il fascicolo del grado di appello, ma in atti vi è solo il fascicolo degli allegati al ricorso fra i quali non vi è la sentenza d’appello n. 4497/17).

Il quarto, e ultimo, motivo afferma che Cass. n. 1616 del 23/01/2018 ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 301/2012, posta a base del titolo esecutivo. Il motivo è inammissibile in quanto estraneo alla ragione del decidere, che ha considerato quale titolo esecutivo precettato la sentenza di primo grado ed è la stessa ricorrente che a pag. 6 del ricorso trascrive il precetto indicandolo come relativo alla sentenza di primo grado. Il ricorso è, per quanto motivato, inammissibile e tale deve essere dichiarato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo senza che possa farsi luogo alla richiesta distrazione, risultando il difensore controricorrente difeso in proprio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 4535/2021 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 4535/2021 Numero sezionale 11176/2021 Numero di raccolta generale 3201/2022 quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se Data pubblicazione 02/02/2022 dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 14 dicembre 2020. Il presidente Enrico Scoditti Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 4535/2021 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A