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Ordinanza — n. 3197/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on jurisdiction and costs, ruling ordinary courts handle water service disputes and contumaces bear no costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3197/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal by quashing the lower court's judgment regarding jurisdiction and costs. The appellant argued that the ordinary court lacked jurisdiction over the water service dispute and that costs should be awarded to the absent regional authority. The court held that ordinary courts have jurisdiction over accessory claims reflecting the main action and that costs cannot be awarded to a contumace party who did not participate in proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; The ordinary court retains jurisdiction over accessory claims by water service managers against public entities as a reflection of the main action, and costs cannot be awarded to a contumace party who did not engage in procedural activity.

Parole chiave

Generato dall'IA
ordinary court jurisdiction water service disputes contumace party costs accessory claims public entity liability procedural participation jurisdictional connection responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
art. 112 c.p
7, 10 e 34 1 c.p.c.) e del principio del chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c.
art. 1218 c.c
9,12,13,d.lgs 31/2001 e Opcm 3921/2011 rapportati ad art. 1218 c.c.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, n. 3508/2003
amm., con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla domanda di manleva proposta, non potendo in tal caso operare il principio di connessione (citando opportunamente Cass., Sez. U, n. 3508/2003, n.
Cass., Sez. U, n. 7447/2008
Cass., Sez. U, n. 21070/2019
Cass. Sez. U. n. 36897/21
Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale ( Cass. Sez. U. n. 36897/21; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 33209/2018
36897/21; Cass., Sez. Un., 33209/2018).
Cass., Sez. III, n. 16786 del 26.06.2018
36897/21 in fattispecie sovrapponibile; Cass., Sez. III, n. 16786 del 26.06.2018; Cass.
Cass. n. 16174 del 2018
16786 del 26.06.2018; Cass. n. 16174 del 2018; Cass., Sez.
Cass., Sez. VII, n. 20869 del 06.09.2017
16174 del 2018; Cass., Sez. VII, n. 20869 del 06.09.2017; Cass., n.
Cass. n. 17432 del 2011
Sez. U, n. 3508/2003
amm., con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla domanda di manleva proposta, non potendo in tal caso operare il principio di connessione (citando opportunamente Cass., Sez. U, n. 3508/2003, n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11535-2021 proposto da: TALETE S.P.A. 01767320565, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO N. 25, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI PIETRO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro PONZI AURORA, PANTALONI MARA, PONZI CARLO MARIA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PISTILLI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO CATINI; - controricorrenti - contro F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 11535/2021 Numero sezionale 11156/2021 Numero di raccolta generale 3197/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 REGIONE LAZIO 80143490581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA CIOTOLA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 LAZIO NORD - VITERBO 80005570561; - intimata - avverso la sentenza n. 1104/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCA FIECCONI. Rilevato che:

1. Talete s.p.a. propone ricorso per cassazione della sentenza n. 1104/2020 resa dal Tribunale di Viterbo in relazione all’appello della ricorrente avverso la sentenza con cui era stata condannata a risarcire il danno, pari a € 350,00 per ciascuno subito da Pantaloni Maria, Ponzi Aurora e Ponzi Carlo per mancata dearsenificazione delle acque potabili di cui Talete era gestore, oltre il rimborso del 50% del canone versato, fino a che l’acqua non sia divenuta potabile ; con la sentenza impugnata è stata dichiarata la carenza di giurisdizione dell’Ago nei confronti della Regione Lazio, chiamata in manleva da Talete unitamente ad AATO, rimasta contumace nel giudizio di appello.

Talete è stata condannata al pagamento delle spese sopportate da Regione Lazione e AATO. Ric. 2021 n. 11535 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 11535/2021 Numero sezionale 11156/2021 Numero di raccolta generale 3197/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 2.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.Si sono costituiti notificando rispettivi controricorsi la Regione Lazio e i sig.ri Pantaloni e Ponzi. Ritenuto che:

1. Con il primo motivo si deduce Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, nn. 2 e 3, delle norme in tema di competenza per valore (artt. 7, 10 e 34 1 c.p.c.) e del principio del chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c. violazione , rispetto al valore della controversia e della c.d. ‘clausola di contenimento’ del principio del chiesto pronunciato e conseguente emissione di una statuizione ultra petita. Si deduce il vizio di ultrapetizione per violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte della sentenza in cui il giudice ha statuito il diritto delle parti attrici di ottenere una decurtazione del 50% dei costi di depurazione addebitati fino a quando l’erogazione di acqua potabile non sarà fornita a valori conformi alla legge, avendo gli attori in I grado richiesto una condanna nei limiti di valore del Giudice di Pace adìto). 1.1.

Secondo la ricorrente, l’assenza di una quantificazione economica certa dettata anche eventualmente da un termine finale apposto, conosciuto e/o conoscibile, comporta inequivocabilmente l’indeterminatezza nel valore della statuizione de qua. 1.2. Il motivo è fondato con riferimento al limite di valore previsto per le controversie innanzi al Giudice di Pace . 1.3. Il Tribunale in accoglimento dell’appello incidentale degli attori ha accertato il diritto degli attori alla riduzione al 50% dei costi di depurazione indicati nella tariffa idrica da versare alla Talete spa nei periodi di riferimento, fino a quando non sarà erogata acqua potabile.

Non si tratta di mera dimenticanza come si deduce nel controricorso, ovvero di Ric. 2021 n. 11535 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 11535/2021 Numero sezionale 11156/2021 Numero di raccolta generale 3197/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 una sorta di errore materiale, ma è statuizione ultrapetita avendo gli attori in origine delimitato il petitum nell’ambito della competenza del GdP. 1.4.

Stante la espressa limitazione della domanda alla competenza per valore del Giudice di pace, il capo di condanna censurato, concernente i danni futuri patienti dagli attori, avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite della cd. clausola di contenimento, pena l'ultrapetizione. 1.5. Ed invero questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass., Sez. Terza, 5/09/2011, n. 18100 e 11/12/2003, n. 18942) che: «In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento». 1.6.

A tale orientamento va data continuità in questa sede. 1.7. Non potendo, quindi, il danno futuro pari al 50% delle spese di depurazione essere ritenuto accessorio rispetto alla domanda risarcitoria principale, lo stesso si cumula con questa, ai fini della -7- Ric. 2019 n. 35570 sez. SU - ud. 14- 09-2021 determinazione del valore della causa (Cass., Sez. Seconda, 14/03/1978, n. 1282).

2. Con il secondo motivo si contestano violazioni degli artt 141 ss TU Ambiente n. 152/2006, artt. 9,12,13,d.lgs 31/2001 e Opcm 3921/2011 rapportati ad art. 1218 c.c. ex art. 360 n. Ric. 2021 n. 11535 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 11535/2021 Numero sezionale 11156/2021 Numero di raccolta generale 3197/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 3 c.p.c.

La sentenza viene impugnata nella parte in cui, nel dichiarare il difetto di giurisdizione del’A.G.O. in ordine alla domanda di manleva proposta dalla Talete s.p.a. nei confronti della Regione (e dell’Autorità d’Ambito ATO n. 1 – Lazio Nord – Viterbo, domanda poi rinunciata con sua estromissione dal giudizio), ha ritenuto che il rapporto Talete e l’ente regionale sia di natura amministrativa..

3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c..Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la normativa richiamata nel precedente motivo di ricorso e i documenti offerti in ordine al ruolo-chiave dell’Ente Regionale. Da tali atti emergerebbe che l’intervento della Regione a mezzo della gestione – diretta o a mezzo di soggetti privati delegati a seguito di bando di gara – di parte delle fasi del S.I.I. in via emergenziale, come da normativa di settore vigente, implicherebbe l’impossibilità per la Talete di intervenire sull’acqua erogata e, quindi, la renderebbe esposta a inadempimento contrattuale, con la conseguenza che essa dovrebbe essere manlevata dalla Regione. 3.1.

Il secondo e terzo motivo vanno trattati congiuntamente in quanto collegati alla medesima questione di giurisdizione, negata dall’AGO. 3.2. Il secondo motivo è fondato determinando l’ assorbimento del terzo . 3.3. Il Tribunale ha affermato, con plurime argomentazioni, nonché il richiamo a varie pronunce di questa Corte, la carenza di giurisdizione dell’AGO in quanto la domanda non si fonda su un rapporto privatistico, ma attiene alla contestazione della modalità e correttezza dell’esercizio del potere amministrativo da parte della regione Lazio, non Ric. 2021 n. 11535 sez.

M3 - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 11535/2021 Numero sezionale 11156/2021 Numero di raccolta generale 3197/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 sussistendo un rapporto privatistico tra la società e il gestore del S.I.I.

Pertanto, ha rilevato la sussistenza della giurisdizione, sul punto, del G.A. ex art. 133 cod. proc. amm., con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla domanda di manleva proposta, non potendo in tal caso operare il principio di connessione (citando opportunamente Cass., Sez. U, n. 3508/2003, n. 7447/2008 e n. 21070/2019). Per altra via ha statuito la carenza di legittimazione passiva della Regione Lazio in relazione alla domanda di manleva. 3.4. Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale ( Cass. Sez. U. n. 36897/21; Cass., Sez. Un., 33209/2018). 3.5. Tanto si ricava principalmente da Cass. Sez. U. n. 36897/21 che, pronunciandosi proprio su questa questione, e sostanzialmente riconsiderando i precedenti in proposito, ha affermato che la giurisdizione sulla domanda di garanzia formulata dal gestore del servizio di erogazione delle acque nei confronti dell’ente pubblico che sovrintende su tale servizio spetta al giudice ordinario, quale riflesso della giurisdizione sulla domanda principale.

4. Con il IV motivo si denuncia “ violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riguardo alla condanna di Talete al pagamento delle spese in favore di Ric. 2021 n. 11535 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 11535/2021 Numero sezionale 11156/2021 Numero di raccolta generale 3197/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 AATO Lazio Nord”, nonostante sia rimasta contumace in appello. 4.1.

Il motivo è fondato. 4.2. La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) ancorché vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

In sintesi, non si può disporre la condanna alle spese in favore di chi ha deciso di non costituirsi in causa, come statuito in più occasioni (Cass. Sez. U. n. 36897/21 in fattispecie sovrapponibile; Cass., Sez. III, n. 16786 del 26.06.2018; Cass. n. 16174 del 2018; Cass., Sez. VII, n. 20869 del 06.09.2017; Cass., n. 17432 del 2011). 4.3. Conclusivamente la Corte accoglie il ricorso quanto al primo, secondo e quarto motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza e rinvia al tribunale di Tivoli anche per le spese PQM La Corte accoglie il ricorso quanto al primo, secondo e quarto motivo, assorbito il terzo; per l’effetto, rinvia