Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3177/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against tribunal rejection of corporate statute homologation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3177/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected Giuseppe Albonetti's appeal against the lower court's refusal to homologate a corporate statute amendment. The appellant argued for the application of new simplified majority rules, while the lower courts upheld the original strengthened majority clauses based on the company's specific capital structure and valid transitional provisions. The Supreme Court affirmed the dismissal because the voluntary jurisdiction procedure under Article 2436 of the Civil Code does not provide for cost allocations, rendering the appeal on expenses inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2436 c.c.; Art. 111, comma 7 Cost.: The voluntary jurisdiction procedure for homologating corporate statutes does not generate res judicata on costs, as it lacks a decision on subjective rights, leaving such disputes to ordinary remedies.

Parole chiave

Generato dall'IA
corporate statute homologation voluntary jurisdiction procedure simplified majority rules transitional provisions admissibility of appeal cost allocation in civil procedure Article 2436 Civil Code statuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2436 cod. civ.
Giuseppe Albonetti, quale amministratore unico della San Giorgio Service s.r.1., chiese al Tribunale di Venezia, ex art. 2436 cod. civ., l'omologazione della delibera dell'assemblea sociale del 16 aprile 2019 con cui era stato approvato il nuovo statuto di quest'ultima adeguato alla normativa vigente.
Art. 111, comma 7 Cost.
Avverso questo decreto ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., l'Albonetti, nella predetta qualità, affidandosi a due motivi.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02
4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, nella indicata qualità, di un Ric.
Art. 13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115/02
4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 2436 cod. civ
Giuseppe Albonetti, quale amministratore unico della San Giorgio Service s.r.1., chiese al Tribunale di Venezia, ex art. 2436 cod. civ., l'omologazione della delibera dell'assemblea sociale del 16 aprile 2019 con cui era stato approvato il nuovo statuto di quest'ultima adeguato alla normativa vigente.
art. 2479-bis cod. civ
Si assume che il giudice del reclamo, pur partendo da un corretto presupposto, vale a dire la mancata adozione di misure volte ad escludere l'applicabilità delle nuove norme, era arrivato, alla fine, ad affermare, erroneamente, di non ritenere efficace, nel caso di specie, l'art. 2479-bis cod.
art. 111 Cost
Avverso questo decreto ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., l'Albonetti, nella predetta qualità, affidandosi a due motivi.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 522 del 2005
26363 del 2011; Cass. n. 522 del 2005; Cass., SU., n.
Cass. n. 25576 del 2014
522 del 2005, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 25576 del 2014).
Cass. n. 15995 del 2020
Il medesimo ricorso è ammissibile, invece, avverso la statuizione relativa all'avvenuta compensazione delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (cfr., ex Cass. n. 15995 del 2020; Cass.
Cass. n. 3668 del 2019
15995 del 2020; Cass. n. 3668 del 2019; Cass.
Cass. n. 212 del 2019
3668 del 2019; Cass. n. 212 del 2019).
Cass. n. 9348 del 2017
212 del 2019; Cass. n. 9348 del 2017; Cass.
Cass. n. 4610 del 2017
9348 del 2017; Cass. n. 4610 del 2017; Cass.
Cass. n. 21756 del 2015
4610 del 2017; Cass. n. 21756 del 2015; Cass.
Cass. n. 2986 del 2012
21756 del 2015; Cass. n. 2986 del 2012; Cass.
Cass., SU, n. 20957 del 2004
14524 del 2011; Cass., SU, n. 20957 del 2004).
Cass. n. 5955 del 2014
Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 24245 del 2015
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 15279 del 2017
24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 4315 del 2020
15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 10799/2024 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of absolute lack of reasoning or apparent reasoning under civil procedure code.
Ordinanza 59/1990
Italian Constitutional Court dismisses a question of unconstitutionality regarding corporate resolution approval procedures. The court rules the issue inadmissible due to lack of judicial authority and legislative discretion. The court holds that the judge lacks the decisive power to question the constitutionality of the Civil Procedure Code article 738. The court emphasizes that the matter involves substantive choices reserved exclusively to the legislature. The court concludes that the question is inadmissible because it touches upon the exclusive discretion of the legislator. The court notes the judge lacks the necessary powers to raise such a constitutional question. The court states the issue falls within the exclusive domain of legislative choice. The court declares the question inadmissible for lacking proper judicial standing. The court affirms the legislature's exclusive discretion over corporate approval procedures.
Ordinanza Interlocutoria — n. 24467/2022 — snciv
Italian Court remands tax appeal case regarding Onlus dissolution to ordinary section for public hearing.
Sentenza — n. 28776/2023 — snpen
Cassation Court dismisses revision request due to inadmissible new evidence and lack of contradiction.
Ordinanza 227/2012
Constitutional Court remands regional challenges to new law replacing old fiscal measures for municipalities.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14326-2020 proposto da: ALBONETTI GIUSEPPE, quale amministratore unico della SAN GIORGIO SERVICE S.R.L., corrente in Abano Terme (PD), alla via Configliachi n. 5/B, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Daniele Boscolo Rizzo, con cui elettivamente domicilia in Roma, al viale Mazzini n. 121, presso lo studio dell'Avvocato Vittorio Suster. - ricorrente - contro GHIRO ANDREA e COSENTINO ANDREA, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli Avvocati Giovanni Molin e Maria Curti, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest'ultima in Roma, alla via Paolo Emilio n. 32. - controficorrenti - avverso il decreto n. cronol. 836/2020 della COR1E di APPELLO di VENEZIA, depositato in data 04/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

EDUARDO CAMPESE. FATTI DI CAUSA 1. Giuseppe Albonetti, quale amministratore unico della San Giorgio Service s.r.1., chiese al Tribunale di Venezia, ex art. 2436 cod. civ., l'omologazione della delibera dell'assemblea sociale del 16 aprile 2019 con cui era stato approvato il nuovo statuto di quest'ultima adeguato alla normativa vigente. 1.1. L'adito tribunale rigettò la richiesta con decreto del 16 ottobre 2019, senza nulla dire, peraltro, in ordine alla invocata declaratoria di inammissibilità dell'intervento spiegato, in quel procedimento, da Andrea Ghiro ed Andrea Cosentino, soci di minoranza della menzionata società.

2. Il reclamo dell'Albonetti, nella indicata qualità, contro quel decreto è stato respinto dalla Corte d'Appello di Venezia, la quale, con decreto del 4 marzo 2020, n. 836, ha opinato che:

i) le maggioranze rafforzate previste originariamente dall'art. 9 dello statuto trovano evidente ragione nella composizione del capitale sociale e appaiono formulate, indipendentemente dal precedente assetto, nell'ottica di consentire all'assemblea di deliberare, in una così stretta base societaria, solo attraverso l'accordo di una significativa maggioranza dei soci; iz) le nuove norme in materia di deliberazioni assembleari sono applicabili salvo diversa disposizione statutaria, quindi appartengono alle Ric. 2020 n. 14326 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -2- disposizioni derogabili; zii) la norma transitoria espressamente prevedeva la possibilità di adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili entro il 30.9.2004 con maggioranze semplificate al fine di anticipare l'inserzione automatica prevista con effetto dall'1.10.2004 e, con le medesime maggioranze agevolate, consentiva l'adozione di clausole escludenti l'applicazione di nuove disposizioni di legge derogabili.

Decorso il termine, le disposizioni non soggette alla sostituzione automatica, perché derogabili, hanno conservato efficacia; iv) le originarie disposizioni dello statuto regolano entrambi i quorum senza limitarsi a un generico richiamo delle disposizioni di legge allora vigenti, dovendosi escludere che la disposizione statutaria risponda all'intento di determinare l'automatico recepimento delle norme via via vigenti;

v) incontestato che la società non si è avvalsa delle previsioni della norma transitoria nel temine dalla stessa assegnato per l'introduzione di nuove disposizioni derogabili, una modifica statutaria di disposizioni derogabili non è più adottabile, né con procedura semplificata né con le diverse maggioranze previste dall'art. 2479-bis cod. civ.; vi) le nuove disposizioni, proprio perché derogabili, non possono ritenersi automaticamente inserite nello statuto, come invece previsto per le disposizioni inderogabili; vi) la modifica con le maggioranze non qualificate finirebbe per essere contraria al principio di buona fede, come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità; viiz) l'intervento dei soci nel procedimento di prime cure era inammissibile, così giustificando la compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito.

3. Avverso questo decreto ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., l'Albonetti, nella predetta qualità, affidandosi a due motivi. Resistono, con controricorso, Andrea Ghiro ed Andrea Cosentino, concludendo, pregiudizialmente, per l'inammissibilità dell'avversa Ric. 2020 n. 14326 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -3- impugnazione perché concernente un provvedimento privo di carattere decisorio, e, in via gradata, per il rigetto della stessa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente: I) «Violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c., con riferimento all'art. 223-bis dzio. att. c.c.; violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agli ant. 1362 e ss. c.c.; violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio».

Si assume che il giudice del reclamo, pur partendo da un corretto presupposto, vale a dire la mancata adozione di misure volte ad escludere l'applicabilità delle nuove norme, era arrivato, alla fine, ad affermare, erroneamente, di non ritenere efficace, nel caso di specie, l'art. 2479-bis cod. civ.; II) «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, cp.c., con riferimento all'art.92 cp.c.», contestandosi l'avvenuta compensazione delle spese di giudizio di entrambi i gradi nonostante la soccombenza degli intervenuti che non avrebbero potuto, in alcun caso, partecipare al procedimento in questione.

2. In relazione al suo primo motivo, l'odierno ricorso deve considerarsi inammissibile avendo questa Corte già reiteratamente statuito che i decreti emessi dalla corte d'appello, in sede di reclamo, contro provvedimenti pronunciati in materia di omologazione di atti societari non sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione Cass. n. 25576 del 2014, in motivazione; Cass. n. 26363 del 2011; Cass. n. 522 del 2005; Cass., SU., n. 3073 del 2003; Cass. n. 5228 del 1997; Cass. n. 9983 del 1993; Cass. n. 4823 del 1988). 2.1. Dal riportato orientamento, da ritenersi ormai consolidato, il Collegio non vede ragione di discostarsi, dal momento che tali provvedimenti sono privi di carattere decisorio, essendo adottati dall'autorità giudiziaria sulla base di un controllo preventivo di Ric. 2020 n. 14326 sez.

M1 - ud. 10-12-2021 -4- legittimità degli atti sottoposti a verifica, il quale non comporta alcuna statuizione su diritti dei soggetti coinvolti, che restano tutelabili nelle forme ordinarie e si pongono, pertanto, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 111, comma 7, Cost. (cfr. Cass. n. 522 del 2005, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 25576 del 2014).

3. Il medesimo ricorso è ammissibile, invece, avverso la statuizione relativa all'avvenuta compensazione delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (cfr., ex Cass. n. 15995 del 2020; Cass. n. 3668 del 2019; Cass. n. 212 del 2019). Si è al cospetto, invero, in parte qua, di un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile (fr., sostanzialmente in tal senso, Cass. n. 212 del 2019; Cass. n. 9348 del 2017; Cass. n. 4610 del 2017; Cass. n. 21756 del 2015; Cass. n. 2986 del 2012; Cass. n. 14524 del 2011; Cass., SU, n. 20957 del 2004). 3.1. La corrispondente doglianza di cui al secondo motivo, però, si rivela infondata per la dirimente ragione che il procedimento di cui all'art. 2436 cod. civ. è di giurisdizione volontaria, sicché non prevede statuizioni sulle spese.

4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (Efr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, nella indicata qualità, di un Ric. 2020 n. 14326 sez.

M1 - ud. 10-12-2021 -5- ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna Giuseppe Albonetti, quale amministratore unico della San Giorgio Service s.r.1., al pagamento delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 dicembre 2021