Cassation court remits case to P.Q.M. section due to conflicting precedents on social security contribution calculation for sole proprietorship partners.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to the Fourth Section for the purpose of uniform interpretation (P.Q.M.). The appellant, Celestina Calabrese, challenged the lower court's decision to assess social security contributions based on all business income, including capital gains from a limited partnership, citing conflicting Supreme Court precedents. The Court recognized this jurisprudential conflict as having significant nomofilactic importance and deemed the current case unsuitable for a direct ruling, thus ordering the remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 bis, d.l. n. 384/1992; Art. 6, comma 3, d.P.R. n. 917/1986: In cases where conflicting precedents exist regarding the calculation of social security contributions for sole proprietorship partners, the Court may remit the case to the P.Q.M. section to establish uniform interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38626-2019 proposto da: CALABRESE CELESTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI BENEDETTO, rappresentata e difeso dall'avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI; a - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - controricorrend - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (ac.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende; - intimata - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI, SCCI SPA; - intimate - avverso la sentenza n. 1831/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Don.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2019 n. 38626 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 17 settembre 2019, la Corte d'Appello di Bari della decisione resa dal Tribunale di Bari rigettava l'opposizione proposta da Celestina Calabrese nei confronti dell'INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A. (Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS), dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bari e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in relazione all'avviso di addebito recante, a carico della Calabrese, l'ingiunzione del pagamento dei contributi "in percentuale o eccedenti il minimale" dovuti alla gestione Artigiani e Commercianti dell'INPS cui era iscritto per l'anno 2008 con riferimento al reddito da partecipazione nella Società C.E.D.A. s.a.s. di Martelloita Dante Nicola & C. in accomandita semplice percepito in qualità di socio accomandante; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la contribuzione dovuta ai sensi dall'art. 3 bis, d.l. n. 384/1992 conv. con modif. nella I. n. 438/1992, ivi prevedendosi che la contribuzione in questione doveva essere rapportata a tutti i redditi d'impresa percepiti nell'anno di riferimento, con esclusione soltanto di quelli da partecipazione a società di capitali e, pertanto, non di quello prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Calabrese, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, sia l'INPS che l'Agenzia delle Entrate; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis, d.l. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992 e 6, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, lamenta la non conformità a diritto della lettura delle predette norme accolta dalla Corte territoriale nel senso della sussistenza dell'obbligo di contribuzione sollevando in alternativa l'eccezione di illegittimità costituzionale della norme medesime per contrasto con gli artt. 3, 53 e 38, comma 2, Cost.; che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte, concernente la parametrazione del contributo dovuto alla gestione artigiani cui l'interessato risulta iscritto anche al reddito prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice, ha trovato nella giurisprudenza di questa Corte soluzioni contrastanti, contrapponendosi al pronunciamento espresso con la sentenza n. 29779/2017, cui risulta essersi conformata la decisione qui impugnata, quanto, in termini del tutto opposti, sancito, più di recente, dalla sentenza n. 21540/2019; che la definizione di tale contrasto giurisprudenziale ha un evidente rilievo nomofilattico, rendendosi pertanto opportuna la rimessione della causa all'apposita sezione
P.Q.M.
La Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.375 c.p.c. rimette il ricorso alla sezione quarta per la trattazione in quella sede. Così decis