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Ordinanza Interlocutoria — n. 3151/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remits case for public hearing after rejecting interlocutory correction of material error without notifying opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3151/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the interlocutory request to correct a material error in a previous order regarding litigation costs without notifying the opposing party. The applicant's lawyer argued that the error required correction under specific procedural articles, but the Court found that the opposing party, the Campania Region, had not been summoned to the chamber hearing. Consequently, the Court decided to remand the case to the First Civil Section for a public hearing to ensure both parties could participate.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A request to correct a material error ex officio by the Court of Cassation does not satisfy the requirements for a chamber ruling if the opposing party has not been notified, necessitating a remand to a public hearing.

Parole chiave

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material error correction interlocutory order court of cassation notification requirement chamber hearing procedural due process remand to public hearing accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
5 Invero, si è ritenuto che la presentazione di un'istanza volta soiiecAare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equ:vac-Aa al deposito di un ricorso, cosicché, per effetto del rrrv io aii iart.
Art. 93 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui ail'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti; la proposta è stata di manifesta fondatezza del ricorso; R:tenuto che:
Art. 288 c.p.c.
391- L:s, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore i--a'ceH2,;e ex art. 288 c.p.c., si possa provvedere comunque n_ 6597 sez.
art. 380-bis c.p
E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui ail'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti; la proposta è stata di manifesta fondatezza del ricorso; R:tenuto che:
art. 391-bis c.p
5 Invero, si è ritenuto che la presentazione di un'istanza volta soiiecAare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equ:vac-Aa al deposito di un ricorso, cosicché, per effetto del rrrv io aii iart.
art. 288 c.p
391- L:s, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore i--a'ceH2,;e ex art. 288 c.p.c., si possa provvedere comunque n_ 6597 sez.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30651/2019
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Testo completo

NTERLOCUTORIA Su istanza correzione errore materiale n. 6597/2021 proposta da: ZEKOVIC ANDJELA, elettivamente domiciliata in ROMA Via Em:HE.ì n. 1 presso lo studio dell'avvocato Ugo Maria Chirico, ce la rappresenta e difende ; - ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'avvocato Lzia Modesto; - resistente - Avverso sentenza n.996/2021 della Corte Suprema di Casz.dne, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Rilevato che: 1.Questa Corte, con ordinanza n. 996/2021, depositata in data 20/1/2021, nella parte dispositiva che disponeva la liquidazione delle spese, poste a carico della soccombente Regione Campania, poneva le stesse, così come liquidate, a favore della controricorrente Andjela Zekovic. 2.Con istanza, ex artt. 287 e 391 bis c.p.c., depositato 1'11/3/2021, non notificato, l'Avvocato Ugo Maria Chirico, quale difensore e procuratore di Andjela Zekovic, ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta ordinanza nella parte in cui ha liquidato le spese di soccombenza direttamente a favore della controricorrente e non già a favore del procuratore, ex art.93 cp.c., stante la dichiarazione di ltistarietà contenuta espressamente nel controricorso.

3. E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui ail'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti; la proposta è stata di manifesta fondatezza del ricorso; R:tenuto che:

4. Va rilevato preliminarmente che non risulta essere stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza volta a sollecitare aja Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori come appunto previsto dalla novellata previsione di cui airart. 391 bis c.p.c.. 5 Invero, si è ritenuto che la presentazione di un'istanza volta soiiecAare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equ:vac-Aa al deposito di un ricorso, cosicché, per effetto del rrrv io aii iart. 380-bis, commi 1 e 2, contenuto nel cit. art. 391- L:s, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore i--a'ceH2,;e ex art. 288 c.p.c., si possa provvedere comunque n_ 6597 sez.

M1 ud. 21-09-2021 con la fissazione dell'udienza camerale, previa notifica alle parti, e quali hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso (Cass. 30651/2019); 6 Ora; la proposta di accoglimento dell'istanza, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della adunanza camerale del 13/7/2021, veniva notificata dalla Cancelleria al solo avvocato Chirico„ difensore di ZEKOVIC ANDJELA, e non anche alla Regione Campania, che, nel procedimento N.R.G. 20232/2015, definito con ordinanza di questa Corte n. 996/2021, oggetto dell'istanza (non ricorso) di correzione di errore materiale, era raipprcsentata e difesa dall'avvocato Letizia Modesto, cosicché Collegio ravvisava la necessità di disporre rinvio a nuova cijunanza camerale, previa comunicazione ad entrambe le parti 5:a deiVoriginaria proposta sia dell'ordinanza interlocutoria;

7. ilLenuto che risulta opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, non sussistendo le condizioni per una decisione camerate ex art. 380-bis; PQM rimette la causa alla Sezione Prima, in pubblica udien272. Ci.aQ deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 se.,.:teiribre 2021. \ DEPOSITATA CMCELLERZ \k-jogi, - 2 FEB 2022 ii_c A