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Ordinanza — n. 3149/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on jurisdictional conflict, ruling office regulation inadmissible for execution disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3149/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal regarding a jurisdictional conflict inadmissible, dismissing the request for an office regulation. The Tribunal of Lecce had declared itself incompetent to handle the seizure of third parties against the Revenue Agency, prompting a request for an office regulation to resolve the conflict. The court ruled that such regulations are inadmissible because they do not challenge the power to judge but only the procedural manner of execution, which is safeguarded by opposition to execution acts.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002; Office regulations of competence are inadmissible to resolve conflicts between execution judges regarding the manner of forced execution, as the power to judge remains undisputed.

Parole chiave

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jurisdictional conflict execution proceedings office regulation competence dispute third party seizure inadmissible appeal procedural manner violazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Ad 30/11/2021 1( (3 N 14570/2021 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 487 cod. proc. civ
17845 del 2014) il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce, nell'ambito dell'espropriazione presso terzi, avrebbe dovuto con ordinanza ex art. 487 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ
declinare la propria competenza ed avverso tale ordinanza il rimedio esperibile sarebbe stato l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17845 del 08/08/2014
Cass. n. 17845 del 08/08/2014 Rv.
Cass. n. 17462 del 23/07/2010
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. RG 14570-2021 sollevato dal Tribunale di LECCE, con ordinanza n. RG 1192/2020 del 13/05/2021 nel procedimento vertente tra: CUCINELLA LUIGI ALDO da una parte, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE dall'altra: - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO VALLE; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che codesta Suprema Corte, in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma in ordine alla procedura esecutiva descritta in motivazione; osserva quanto segue.

I/4mtk ,1,7144,9 Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione e segnatamente dell'espropriazione mobiliare tra Aldo Cucinella e l'Agenzia delle Entrate, con ordinanza del 13/05/2021, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere dell'espropriazione presso terzi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e, rilevato che anche il Tribunale di Treviso aveva assunto analoga determinazione, essendosi dichiarato incompetente, ha chiesto esperirsi regolamento di ufficio. Il regolamento di competenza d'ufficio è, nella specie, inammissibile, dovendosi dare seguito all'orientamento di questa Corte in materia, secondo il quale è inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicanar ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell'esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi (quali espressioni oramai costante dell'orientamento si vedano:

Cass. n. 17845 del 08/08/2014 Rv. 632562-01; n. 17462 del 23/07/2010 Rv. 614821 - 01). Seguendo il detto orientamento (in particolare: Cass. n. 17845 del 2014) il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce, nell'ambito dell'espropriazione presso terzi, avrebbe dovuto con ordinanza ex art. 487 cod. proc. civ. declinare la propria competenza ed avverso tale ordinanza il rimedio esperibile sarebbe stato l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. Il regolamento d'ufficio è, pertanto, inammissibile e tale deve essere dichiarato.

Nulla per le spese di lite non essendovi alcuna controparte costituita. Ad 30/11/2021 1( (3 N 14570/2021 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 30 novembre 2020. Il presid Enrico DEP1CO N CANCELLERIA