Cassation appeal dismissed for non-deposit; taxpayer failed to file appeal within civil code time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the taxpayer's appeal inadmissible because the filing was not deposited with the registry within the statutory time limits. Although the appeal was notified to the Revenue Agency on March 26, 2021, the required deposit at the Civil Court was never made by the deadline. The Court ruled that the Agency's subsequent defense was superfluous since the appeal would inevitably be declared inadmissible due to the procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if not deposited with the court registry within the prescribed term, rendering any subsequent defenses by the opposing party superfluous.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21299-2021 proposto da: SE.PI 81 SRL, RICORSO NON DEPOSITATO AL 11/08/2021; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - controrícorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 5481/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso riferisce che: la società contribuente impugnava cartelle di pagamento notificate nel 2018 in merito al mancato o al tardivo pagamento di imposte dovute e non versate ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza depositata in data 26 settembre 2019, ne rigettava l'appello; la parte contribuente proponeva ricorso, affidato a quattro motivi di impugnazione, notificato all'Agenzia delle entrate in data 26 marzo 2021 ma non provvedeva a depositarlo mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 26 marzo 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti dell'Il agosto 2021; considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778), in ragione del fatto che Ric. 2021 n. 21299 sez.
MT - ud. 16-12-2021 -2- l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente prevedere che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero successivamente risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788;
Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778). PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.300, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.
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