Court declares tax appeal process extinguished due to lack of definition request and no party filing for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed a request for a hearing within the statutory deadline. The taxpayer had requested a definition of the dispute and paid the first installment, but no formal request for a hearing was submitted by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 12 and 13 of D.L. n. 119/2018; If a party requests a definition of the dispute and pays the first installment, but no request for a hearing is filed within the prescribed period, the process is declared extinguished.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26751-2018 proposto da: DITTA RAIS RAFFAELE IN PORTO TORRES MOLO ASI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI PAOLO GALLERI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - resistente - avverso la sentenza n. 144/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 16/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello principale del contribuente e accoglieva l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate; che il contribuente proponeva ricorso mentre l'Agenzia delle entrate non si costituiva; con ordinanza interlocutoria n. 23171 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo ex art. 3, comma 6, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018; in prossimità dell'udienza la parte contribuente depositava memoria chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: la parte contribuente aveva provveduto a formulare rituale domanda di definizione della controversia ex art. 6, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, e al pagamento della prima rata, tanto che questa Corte, con la citata ordinanza interlocutoria n. 23171 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo; secondo il comma 12 del citato art. 6 l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 e, secondo il successivo comma 13, in mancanza di istanza di trattazione Ric. 2018 n. 26751 sez.
MT - ud. 16-12-2021 -2- presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; nel caso di specie non è stato notificato un diniego della definizione e che non vi è stata istanza di trattazione per iniziativa di qualcuna delle parti. Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 (Cass. nn. 28800 e 28274 del 2021).
P.Q.M.
dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 Il reside te Anto n ioras / k DEPOTO IN CANCELLETV 02 FE 20