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Ordinanza — n. 3141/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, ruling proof of C.A.D. receipt is mandatory for postal notification validity under Art. 8 of Law 890/1982.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3141/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection, overturning a lower court decision that deemed mere mailing of a notice sufficient. The taxpayer argued that under Article 8 of Law No. 890/1982, proof of actual receipt of the deposit notice (C.A.D.) is required when the recipient is absent, whereas the lower court only required proof of mailing. The court ruled that the lower court failed to apply the binding precedent of the Supreme Court's Plenary Section, which mandates that the procedural perfection of postal notification cannot be proven solely by the dispatch of the notice but strictly requires the judicial production of the receipt of the deposit notice.

Regesto Legislator

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Art. 8 della legge n. 890 del 1982; In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per temporanea assenza, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

Parole chiave

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postal notification validity C.A.D. receipt requirement taxpayer appeal allowance Law 890/1982 Article 8 procedural perfection proof prelievo in contanti procedura per sottrazione d'imposta computo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 8 della legge n. 890 del 1982
16-12-2021 -2- quali nei casi di temporanea assenza del destinatario, nella notifica a mezzo posta devono essere rispettate le formalità prescritte dall'art. 8 1.
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso incidentale condizionato proposto dall'Agenzia delle entrate, incentrato sulla prospettata violazione dell'art. 53 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 10012 del 2021 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3162-2020 proposto da: BRANCO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDASSARE CASTIGLIONE 55, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO BENINCASA; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricoricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5211/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da Branco Enrico contro la sentenza di primo grado che aveva avallato la legittimità della cartella di pagamento relativa a tributi per l'anno 2009, sostenendo che l'appello, pur tempestivamente proposto, era infondato, in quanto ai fini della ritualità della notifica a mezzo posta - con deposito dell'avviso di compiuta giacenza in assenza del destinatario dell'atto prodromico - era stata ritenuta dal primo giudice correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale è necessaria e sufficiente ai fini della notifica la prova della spedizione della seconda raccomandata, non occorrendo la dimostrazione della sua avvenuta ricezione.

Il Branco ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo, l'Agenzia delle entrate. Il ricorrente prospetta la violazione dell'art.8 della 1. n.890/1982, avendo la CTR erroneamente considerato sufficiente, ai fini della ritualità della notifica a mezzo posta dell'avviso di irrogazione di sanzioni la semplice spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, invece richiedendosi la prova della ricezione di detto avviso. La censura è fondata, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.10012 del 2021, alla stregua dei Ric. 2020 n. 03162 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- quali nei casi di temporanea assenza del destinatario, nella notifica a mezzo posta devono essere rispettate le formalità prescritte dall'art. 8 1. n.890 del 1982, ivi incluso l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi, di cui deve essere data prova producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, chiarendosi che la C.A.D. riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire "la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso".

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n.890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima." A tale principio non si è conformato il giudice di appello che ha invece considerato, ai fini della validità della notifica a mezzo posta dell'atto prodromico alla cartella impugnata la sola spedizione dell'avviso di ricezione dell'atto non consegnato al destinatario, ritenendo non necessaria la prova della ricezione del detto avviso. Il ricorso incidentale condizionato proposto dall'Agenzia delle entrate, incentrato sulla prospettata violazione dell'art. 53 d.lgs. Ric. 2020 n. 03162 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -3- n.546/1992 è infondato, ove si consideri che la CTR ha puntualmente disatteso la censura di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità, risultando che la parte contribuente aveva prospettato al giudice di appello la violazione della disciplina dell'art. 8 1. n.890/1982 in tema di notifica. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso principale, disatteso il ricorso incidentale, la causa può essere decisa nel merito con raccoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente e la compensazione integrale delle spese del giudizio, in relazione al recente intervento chiarificatoti° delle Sezioni Unite.

PQM Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale. Cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 16.12.2021. Il Presidente DEi"- --'\TO IN CA