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Ordinanza — n. 3139/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court ruling on direct postal notification validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3139/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision that invalidated a direct postal notification. The lower court had incorrectly applied rules regarding judicial officers to a simplified notification made by a tax collection concessionary. The court ruled that direct postal notifications by financial offices follow ordinary postal service rules, not the stricter requirements for judicial officers.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 1 D.P.R. n. 602/1973; Art. 140 c.p.c.: Direct postal notifications by tax collection offices follow ordinary postal service rules, exempting them from the specific requirements applicable to judicial officers' notifications.

Parole chiave

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direct postal notification tax collection office simplified notification judicial officer rules ordinary postal service cartella di pagamento notification validity amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 1 D.P.R. n. 602/1973
Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che, in materia di notificazione diretta dell'esattore, eseguita a mezzo posta ordinaria ex art. 26 d.P.R.
Art. 140 c.p.c.
n.602/1973, in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c. e con l'art.
Art. 14 L. n. 890/1982
n.602/1973, in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c.
Art. 60 D.P.R. n. 600/1973
n.600 del 1973, art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la facoltà riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui interessa alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere - v.
art. 140 c.p
n.602/1973, in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c.
art. 26 d.P.R. n.602/73
Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che, in materia di notificazione diretta dell'esattore, eseguita a mezzo posta ordinaria ex art. 26 d.P.R. n.602/73 e non sulla base della 1.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17598/2010
Cass. n. 17598/2010; Cass.
Cass. n. 911/2012
17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass.
Cass. n. 14146/2014
911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass.
Cass. n. 19771/2013
14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass.
Cass. n. 16949/2014
19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento alla cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario.
Cass. n. 27319/2014
Cass. n. 27319/2014) - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale In questa direzione, del resto, depone anche il D.P.R.
Cass. n. 12181/2013
Cass. n. 17445/2017
Cass. n. 21815/2019
Cass. ord. n. 3254/16
60, unicamente per quanto "non regolato nello stesso articolo" (Cass. ord. n. 3254/16, 12083/16, 23341/15, 6959/15, 16949/14, 9111/12, 17598/10; secondo Cass.
Cass. ord. n. 23341/15
Cass. ord. n. 6377/14
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19542-2019 proposto da: OCR- AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MANCINO IVAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICASTRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELA ROVEDA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1481/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 01/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accolse l'appello proposto da Mancino Ivan contro l'Agenzia delle entrate Riscossione, annullando la cartella di pagamento notificata a mezzo plico raccomandato a persona diversa dal destinatario ai sensi dell'art.7, c.3 1.n. 890/1982. Secondo la CTR andava applicato alla notifica in esame l'art. 139, c.4 c.p.c. che prescrive l'informativa successiva al contribuente a mezzo raccomandata. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La Parte intimata si è costituita con controricorso. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell'art.26, c.4 d.P.R. n.602/1973, in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c. e con l'art. 1, c.5 bis d.l. n.106/2005, conv. in legge n.156/2005. La ricorrente assume l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto l'illegittimità della notifica effettuata in via diretta dal concessionario con consegna al familiare del contribuente, non occorrendo la prova della spedizione e ricezione della raccomandata informativa.

Il ricorso è fondato. Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che, in materia di notificazione diretta dell'esattore, eseguita a mezzo posta ordinaria ex art. 26 d.P.R. n.602/73 e non sulla base della 1. n.890/82, gli uffici Ric. 2019 n. 19542 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della 1. n.890 del 1982 - cfr.

Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento alla cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della 1. n.890 del 1982, art. 14, come modificato dalla 1. n.146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n.600 del 1973, art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la facoltà riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui interessa alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere - v.

D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale In questa direzione, del resto, depone anche il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata Ric. 2019 n. 19542 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo la stessa norma richiamata il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto "non regolato nello stesso articolo" (Cass. ord. n. 3254/16, 12083/16, 23341/15, 6959/15, 16949/14, 9111/12, 17598/10; secondo Cass. n. 6377/14, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge n.890/82 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, ex art. 140 c.p.c., pertanto, non è necessario l'invio della raccomandata informativa - Cass. n. 12181/13 - ).

Sulla specialità della notifica, ex art. 26 del D.P.R. n.602/73 rispetto all'art. 60 del D.P.R. n.600/72, v. Cass. nn. 3254/16, 23341/15 nonché Cass. n.17445/2017, Cass. n.21815/2019. A tali principi non si è uniformato il giudice di appello che ha invece considerato invalida la notificazione a mezzo posta effettuata in via diretta dal concessionario al familiare del contribuente. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di