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Ordinanza — n. 3138/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for tax assessment due to untimely notification via private courier.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3138/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision declaring the agency's appeal inadmissible. The agency argued that a private courier service constituted valid legal notification, but the court found no proof that the appeal was received within the six-month statutory deadline. Consequently, the appeal was dismissed because the appellant failed to demonstrate timely receipt of the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 51 d.lgs. n. 546/1992: In proceedings for tax assessments, the deadline for filing an appeal is calculated from the date of deposit of the first-instance judgment, and the burden of proving timely receipt lies with the appellant, rendering untimely appeals inadmissible regardless of subsequent notification.

Parole chiave

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tax assessment appeal private courier notification statutory deadline burden of proof inadmissible appeal Cassation procedure timeliness requirement successione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 149 c.p.c.
n.890/1982 e dell'art. 149 c.p.c., deducendo che la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica equiparata alle altre notifiche tramite il servizio postale ai sensi dell'art.
Art. 156 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 51 d.lgs. n. 546/1992
d.lgs. n. 261/1999
d.lgs. n. 58/2011
d.lgs. n. 546/1992
art. 149 c.p
n.890/1982 e dell'art. 149 c.p.c., deducendo che la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica equiparata alle altre notifiche tramite il servizio postale ai sensi dell'art.
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 299 del 2020
Cass. SU n. 6983 del 2005
Cass. n. 11666 del 2015
6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015;
Cass. n. 23907 del 2009
Cass. n. 23907 del 2009; Cass.
Cass. n. 4206 del 2020
23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello (che va proposto, quando - come nel caso di specie - non sia stata notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr.
Cass. SU n. 18569 del 2016
Cass. SU n. 19769 del 2019
Cass. n. 1654 del 2020
Cass. SU n. 22438 del 2018
Cass. n. 27722 del 2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14590-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del FA' Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - contro BONANNI SILVANO FERRARI° in proprio e nella qualità di erede di BONANNI LUCIANA, BONANNI PATRIZIO, SEBASTIANI TAMARA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO 10, presso lo studio dell'avvocato ELVIRA DE SANTIS, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7917/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione Bonanni Luciana, Bonanni Patrizio, Bonanni Ferrario Silvano e Tamara Sebastiani proponevano ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad alcuni immobili siti in Roma, Via della Panetteria. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all'insufficienza della motivazione dell'accertamento catastale. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite raccomandata con una data illeggibile recapitata da Nexive s.p.a. tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente nullità della notifica.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre i controricorrenti si costituivano con controricorso. Dopo l'ordinanza interlocutoria n.25676/2021, la causa è stata nuovamente posta in decisione. I resistenti hanno depositato memoria. L'Agenzia prospetta con il primo motivo la violazione degli artt.1,2,3,4 e 5 d.lgs. n.261/1999, come modificati dal d.lgs. n.58 del 2011, nonché degli artt.16 d.lgs. n.546/1992, 1, c.57 e 58 1. n.124/17, della 1. n.890/1982 e dell'art. 149 c.p.c., deducendo che la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica equiparata alle altre notifiche tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e che sarebbe ormai venuto meno il Ric. 2019 n. 14590 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- monopolio del servizio postale universale a favore di Poste italiane s. p. a. Lamenta poi la ricorrente, col secondo motivo, la violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., assumendo che non vertendosi in ipotesi di inesistenza della notifica la costituzione dell'appellato in fase di gravame avrebbe comunque sanato l'invalidità della notifica a mezzo posta privata, ove tale fosse stata ritenuta. I due motivi di ricorso meritano un esame congiunto e sono entrambi infondati. Ed invero, giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n.299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto: "in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n.124 del 2017"; "la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo" (Cass.

SU n. 299 del 2020). Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l'appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante Ric. 2019 n. 14590 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015;

Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello (che va proposto, quando - come nel caso di specie - non sia stata notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n.30850 del 2019 e Cass. n.33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come dies a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n.18569 del 2016; Cass. n.4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già — in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n.299 del 2020 — il momento della spedizione da parte dell'appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l'atto di appello sia stato ricevuto dall'appellato.

Tale verifica, consentita anche d'ufficio a questa Corte (cfr. ex plutimis, da ultimo Cass. SU n.19769 del 2019 e Cass. n.1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del Ric. 2019 n. 14590 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -4- d.lgs. n.546 del 1992, spettando l'onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l'azione secondo gli ordinari e generali criteri di ripartizione dell'onere probatorio (Cass. SU n.22438 del 2018; Cass. n.27722 del 2019). Infatti, a seguito dell'acquisizione del fascicolo di merito, risulta che a fronte della sentenza di primo grado pubblicata il 12 luglio 2016 si è potuto constatare che l'atto è stato spedito a mezzo Nexive il giorno 13 febbraio 2017. Ferma dunque quale termine ad quem la data del 12.7.2016, manca in atti, come è stato evidenziato, una qualsiasi attestazione relativa al momento in cui l'appello sia stato notificato e conseguentemente difetta la prova della tempestività dell'appello stesso, avendo la parte contribuente, nel costituirsi, dedotto di avere ricevuto l'atto di appello il 15.2.2017 quando il termine di impugnazione era ormi scaduto.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese devono compensarsi in ragione dell'applicazione dei principi giurisprudenziali successivi rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate. Roma, 16 dicembre