Italian court dismisses appeal on procedural grounds, ruling new defense arguments inadmissible in cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Costantino Costruzioni Generali S.R.L. inadmissible, ordering the company to pay litigation costs. The appellant argued that the lower court incorrectly evaluated a 2010 letter as proof of a 'hot rental' contract for an excavator, but the court found the first instance judge's assessment of existing documentary evidence to be correct. Consequently, the court rejected the new defense regarding the extinction of the claim as an inadmissible novelty, affirming the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the appellant introduces new defenses or arguments that were not previously raised, as such novelty precludes examination in the cassation stage.
Parole chiave
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DINANZA sul ricorso 1511-2021 proposto da: COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato PIERPAOLO GRECO per procura in calce al ricorso; - ricorrente - L_ e contro IDRA S.A.S. DI CORACI MARO & C., rappresentata e difesa dall'Avvocato GIUSEPPE BARBIERI per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 551/2020 della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, depositata il 3/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello che la Costantino Costruzioni Generali s.r.l. aveva proposto nei confronti della sentenza con cui il tribunale, pronunciando sull'opposizione al decreto che, in data 29/7/2010, le aveva ingiunto di pagare alla Idra s.a.s. il corrispettivo dovuto per il "nolo a caldo" di un escavatore impiegato, nel periodo compreso tra il mese di agosto del 2007 ed il mese di settembre del 2008, nei lavori dalla stessa eseguiti nel Comune di Simeri Crichi, l'ha condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di C. 33.639,60, oltre interessi e spese. 1.2.
La corte, in particolare, ha, innanzitutto, ritenuto l'infondatezza dei rilievi formulati dalla società appellante in ordine alla valenza attribuita dal primo giudice al contenuto della missiva del 22/1/2010, proveniente dalla stessa, al fine di ritenere raggiunta la prova del contratto di "nolo a caldo" dell'escavatore posto dalla Idra s.a.s. a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, trattandosi, piuttosto, della "corretta valutazione delle acquisite emergenze documentali". 1.3. Secondo la corte, invero, il primo giudice aveva "ineccepibilmente ... ascritto al tenore della già menzionata lettera del 22-1-2010 a firma del legale rappresentante della odierna società appellante ... un significato di sostanziale ammissione da parte di quest'ultima della esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa azionata nei suoi confronti in sede monitoria": "emerge, invero, come con la missiva in questione parte appellante, una volta ricevuta la richiesta scritta da parte della Idra ... di pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione, che veniva in essa specificamente indicato quale corrispettivo per i lavori di sbancamento eseguiti presso il cantiere ... sito in Simeri Cr/chi, rispondeva senza contestare alcunché in ordine ai lavori in questione ed anzi ammettendone l'avvenuta effettiva esecuzione da parte della Idra per suo conto ..., limitandosi solo a richiamare l'esistenza di pretesi accordi intercorsi con la suddetta in merito ad un importo di minore ammontare dovuto giusta le ... fatture da essa emesse Ric. 2021 n. 1511 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 n. 2 del 25-1-2008 e n. 1 del 27-2-2009". "Appare, pertanto, evidente ... l'acquisizione agli atti del giudizio di una esplicita affermazione extraprocessuale", proveniente dall'opponente, "i/ cui contenuto presupponeva sul piano logico l'esistenza del rapporto contrattuale relativo all'impiego del mezzo escavatore della Idra nella esecuzione de/lavori realizzati per contro della ... società appellante e, come tale, dotata di inequivoca e concludente pregnanza ai fini di far ritenere positivamente raggiunta la prova in giudizio del titolo costitutivo della pretesa creditoria azionata". 1.4.
Né, ha aggiunto la corte, può ritenersi fondata la doglianza dell'appellante circa la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di primo grado condannato la stessa al pagamento della somma di C. 33.639,60 la quale, avendo titolo nell'esecuzione di lavori eseguiti presso cantieri diversi da quello di Simeri Crichi, sarebbe da considerare del tutto estranea, sia per petitum, che per causa petendi, alla domanda giudiziale di adempimento proposta dalla Idra s.a.s.. La corte d'appello ha, sul punto, osservato che la prospettazione della società appellante sia rimasta del tutto priva di alcun fondamento probatorio, non avendo la stessa dimostrato né "l'esistenza di detti pretesi ulteriori rapporti contrattuali di nolo del mezzo escavatore in discussione intercorsi con la controparte, né altrimenti prodotto ... le fatture che da quest'ultima sarebbero state emesse in relazione alle diverse prestazioni in questione" e che, pertanto, non poteva fondatamente sostenersi che "con la sentenza appellata fosse stata illegittimamente pronunciata a suo carico la condanna al pagamento di somme che non avevano mai costituito oggetto della pretesa in origine fatta valere con il ricorso monitorio".
Ric. 2021 n. 1511 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 1.5. La corte, infine, ha ritenuto l'infondatezza del motivo con il quale l'appellante aveva sostenuto l'intervenuta estinzione del credito vantato nei suoi confronti per essere stato il relativo importo saldato, in favore della Idra, a mezzo di assegni bancari. La corte, sul punto, ha evidenziato "il risolutivo rilievo che, anche a voler prescindere dalla considerazione che gli assegni in questione risultano essere stati prodotti per la prima volta nel presente grado di giudizio in violazione del divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis ..., oltre che in difetto dei presupposti ivi indicati per poterne ritenere comunque l'ammissibilità in appello in deroga ad esso, la società appellante, dopo essersi limitata in prime cure (a) contestare l'esistenza del titolo della domanda di pagamento, risulta invece avere operato sul punto a mezzo del gravame la deduzione di un fatto estintivo della pretesa avversaria diretta ad ottenere il rigetto della domanda e, come tale, costituente oggetto di una eccezione in senso proprio che se non precedentemente proposta ha carattere di novità, così da doversi reputare anch'essa improponibile nella presente sede". 1.6.
La corte, quindi, ha rigettato l'appello e, per l'effetto, confermato la sentenza impugnata. 2.1. La Costantino Costruzioni Generali s.r.I., con ricorso notificato il 4/1/2021 (il 3/1/2021 è stata domenica), ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 2.2. La Idra s.a.s. ha resistito con controricorso. 2.3. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte Ric. 2021 n. 1511 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 in culla corte d'appello ha confermato la pronuncia del tribunale che l'aveva condannata al pagamento della somma portata da due fatture emesse dalla Idra s.a.s., senza, tuttavia, considerare, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che, in realtà, tale somma, nel corso del processo di primo grado, non era stata oggetto di domanda in quanto mai richiesta né in sede monitoria né nel corso del giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo, sulla quale, pertanto, il giudice non poteva né doveva pronunciarsi. 3.2.
Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 360 n. 4 e 345, comma 30, c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, senza considerare che la s.a.s. Idra non aveva mai domandato il pagamento delle indicate fatture per la somma complessiva di C. 33.639,60, ha nondimeno ritenuto che gli assegni con i quali le stesse erano state pagate non potevano essere prodotti in grado d'appello, escludendo la sussistenza di una causa non imputabile che, a norma dell'art. 345, comma 3 0, c.p.c., ne avrebbe consentito la produzione nella fase del gravame. 4.1.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 4.2. La ricorrente, in effetti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, invero, con statuizioni rimaste del tutto incensurate, ha ritenuto: - innanzitutto, che la prova del contratto di "nolo a caldo" dell'escavatore, posto dalla Idra s.a.s. a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, era stata correttamente tratta dalla lettera con la quale, in data 22/1/2010, la società Ric. 2021 n. 1511 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 appellante aveva sostanzialmente ammesso l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa azionata nei suoi confronti in sede monitoria", sul rilievo che "... con la missiva in questione parte appellante, una volta ricevuta la richiesta scritta da parte della Idra ... di pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione, che veniva in essa specificamente indicato quale corrispettivo per i lavori di sbancamento eseguiti presso il cantiere ... sito in Simeri Cr/chi, rispondeva senza contestare alcunché in ordine ai lavori in questione ed anzi ammettendone l'avvenuta effettiva esecuzione da parte della Idra per suo conto ..."); - in secondo luogo, che l'opponente non aveva dimostrato né "l'esistenza di ... pretesi ulteriori rapporti contrattuali di nolo del mezzo escavatore in discussione intercorsi con la controparte, né altrimenti prodotto ... le fatture che da quest'ultima sarebbero state emesse in relazione alle diverse prestazioni in questione" per cui non poteva fondatamente sostenersi che "con la sentenza appellata fosse stata illegittimamente pronunciata a suo carico la condanna al pagamento di somme che non avevano mai costituito oggetto della pretesa in origine fatta valere con il ricorso monitorio"; - in terzo luogo, che "la deduzione di un fatto estintivo della pretesa avversaria diretta ad ottenere il rigetto della domanda e, come tale, costituente oggetto di una eccezione in senso proprio che se non precedentemente proposta ha carattere di novità, così da doversi reputare anch'essa improponibile nella presente sede".
5. Il ricorso, per l'inammissibilità dei motivi, é, a sua volta, inammissibile.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ric. 2021 n. 1511 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d