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Ordinanza — n. 3135/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows reduced double-minimum payment for milk quota violation administrative sanction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3135/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Bologna Court of Appeal's decision rejecting an appeal against an administrative fine for violating milk quota regulations. The appellants argued that the lower court incorrectly applied the proportional sanction criterion instead of the statutory option to pay a reduced amount equal to double the minimum fine. The court ruled in favor of the appellants, affirming that the reduced payment option remains valid even when the sanction is proportional, provided a minimum fine is established by law. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal for a new hearing with a different composition to determine the final outcome and costs.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 1, Law No. 689 of 1981; Art. 5, comma 5, D.L. No. 49 of 2003: The principle allowing the extinguishment of an administrative offense through payment of a reduced sum equal to double the minimum fine applies even when the sanction is proportional, provided a minimum fine is legally established.

Parole chiave

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administrative sanction reduction milk quota violation double minimum fine proportional sanction criterion extinguishment of offense Cassation remittal art 16 law 689 sanzione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 1, Law No. 689 of 1981
3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 16, comma 1, della I.
Art. 5, comma 5, D.L. No. 49 of 2003
coop., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Bologna che ha rigettato l'appello avverso la sentenza con la quale il ~le di Parma aveva, a sua volta, rigettato l'opposizione alla sanzione amministrativa inflitta per la violazione di cui all'art. 5, comma 2, I.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il ricorso si fonda su due motivi, il primo dei quali denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8362 del 2020
1.000,00 (Cass. n. 8362 del 2020; Cass.
Cass. n. 32006 del 2021
8362 del 2020; Cass. n. 32006 del 2021).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 32326-2020 proposto da: GIANDINI ANTONIO e LA CORTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A R.L., rappresentati e difesi dall'Avvocato ERIKA SICURO e dall'Avvocato CARLO SICURO per procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentata e difesa dall'Avvocato STEFANO ARGNANI e dall'Avvocato DANIELA OPPI per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 580/2020 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 5/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1. Antonio Giandini, in proprio e quale legale rappresentante della La Corte soc. agr. coop., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Bologna che ha rigettato l'appello avverso la sentenza con la quale il ~le di Parma aveva, a sua volta, rigettato l'opposizione alla sanzione amministrativa inflitta per la violazione di cui all'art. 5, comma 2, I. n. 119 del 2003.

2. La Regione Emilia-Romagna ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso si fonda su due motivi, il primo dei quali denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 16, comma 1, della I. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 5, comma 5, del d.l. n. 49 del 2003, e la mancata applicazione del principio del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pari al doppio del minimo edittale. Secondo la corte d'appello, infatti, il criterio del doppio del minimo non potrebbe operare, in ragione della sua natura proporzionale, per la sanzione opposta sicché residuerebbe il solo criterio del terzo della sanzione, venendo altrimenti meno la funzione deterrente della proporzionalità sanzionatoria.

4. Il motivo è fondato. L'art. 16 della I. n. 689 cit. esclude, in effetti, l'operatività del criterio del doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale ma, per effetto della modifica introdotta dall'art. 52 del d.lgs. 213 del 1998, solo nel caso in cui non sia per la stessa stabilito un minimo edittale, qui invece fissato in C. 1.000,00;

5. Questa Corte, del resto, ha affermato il principio di diritto per cui in tema di c.d. quote-latte, l'acquirente che non abbia rispettato l'obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. n. 49 del 2003, conv. I. n. 119 del 2003, può estinguere l'illecito amministrativo, a norma dell'art. 16, comma 1°, della I. n. 689 del 1981, con il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di C. 1.000,00 (Cass. n. 8362 del 2020; Cass. n. 32006 del 2021).

6. Il secondo motivo è assorbito. Ric. 2020 n. 32326 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 7. La sentenza impugnata dev'essere, quindi, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 16 dicembre 2021. Il P esid e Gio ombar DE7n-1- ! gi ongi. IN 1122 _ _ _