Cassation court allows partial appeal regarding tax document notification contestation requiring specific denial of original existence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed the appeal against a Regional Tax Commission decision that dismissed a taxpayer's challenge to tax notices. The taxpayer argued the Commission failed to recognize her right to inspect originals and incorrectly treated her specific denial of document existence as a generic contestation. The court held that while the right to inspect originals applies only to documents contested by the opposing party, the taxpayer's specific denial of the originals' existence was sufficient to invalidate the photocopies produced by the tax office.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22, comma 5, D.Lgs. 546/1992; Art. 2719 c.c.: The right to inspect originals arises only when the opposing party contests the documents; a specific denial of the original's existence or a clear indication of differences from the photocopy validly invalidates the documentary evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3888-2020 proposto da: CORNACCHIA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 271, presso lo studio dell'avvocato BERARDO SERAFINI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis ; controricorrenti - avverso la sentenza n. 3570/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 03888 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 3888/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Lucia Cornacchia impugna per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, la sentenza della CTR del Lazio nr 3750/17/19 che aveva respinto l'appello della contribuente avverso la decisione della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Cornacchia nei riguardi dell'avviso di iscrizione ipotecaria e delle prodromiche cartelle di pagamento. Si è costituita l'Amministrazione finanziaria con controricorso. Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del combinato disposto previsto dagli artt. 22, commi 4 e 5, e 61 del Dlgs nr 546/1992, dagli artt. 113, comma 1, e 115 c.p.c. comma 3, 97 1 comma 2, e 111, comma 2, Cost., in relazione all'art 360 primo comma nr 3 e 4 c.p.c., per non avere la CTR riconosciuto il diritto della contribuente di ottenere l'esibizione in giudizio degli originali dei documenti contestati.
Con un secondo motivo si critica, ex art 360 primo comma nr 3 e 4 c.p.c., l'iter argomentativo seguito dalla CTR laddove aveva qualificato come generica la contestazione dell'esistenza ontologica delle relate di notifica delle cartelle di pagamento. Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell'art 360 primo comma nr 4 c.p.c., la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che le cartelle di pagamento, sebbene inesistenti, irregolari ed illegittime, erano divenute definitive. Il primo motivo è infondato. La ricorrente si limita a censurare la mancata applicazione della parte della CTR dell'alt 22 del Dlgs nr 546/1992 sostenendo che la norma le attribuirebbe il diritto, in caso di contestazione, all'esibizione su ordine del giudice dell'originale degli atti.
Tale disposizione, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente, quale norma speciale, si riferisce unicamente al ricorrente e non può essere estesa i anche ai documenti depositati dalla parte resistente. Invero, il Dlgs nr 546 del 1992, art. 22, comma 5, ("ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi") stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità - da intendersi quale vera e propria extrema ratio - quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali (Cass. n. 26560 del 2014).
Solo in tale ipotesi l'esibizione dei documenti costituisce un obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente (v. Cass. n. 11435 del 2018). Il secondo motivo è fondato. Giova ricordare che in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 21054 del 2020;
Cass. n. 12730 del 2016), con la precisazione che "Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia (...) è validamente compiuta ai sensi dell'art.2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale" (Cass. n 24207 del 2021 n. 21054 del 2020 cit.; Cass. n. 7775 del 2014), come è avvenuto nel caso di specie. La ricorrente aveva infatti messo in dubbio l'esistenza degli originali dei documenti sui quali era stata fondata la pretesa creditoria da parte dell'Ufficio.
Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento sia stato efficacemente effettuato dalla parte contribuente.La CTR ha dunque errata nel ritenere generica la contestazione ed in quanto tale inidonea ad infirmare sotto il profilo probatorio la produzione dei documenti in fotocopia operata dall'Ufficio. Il terzo motivo resta assorbito. In conclusione, devono essere accolti il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. Ro