Cassation court dismisses appeal on merits due to jurisdictional error, remanding case to lower court for retrial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first ground of appeal admissible while dismissing the remaining grounds as absorbed. The appellant argued that the appellate court violated procedural law by deciding on the merits after affirming jurisdiction, whereas the lower court had previously denied it. The court ruled that an appellate judge must remand the case to the first instance to preserve the principle of double jurisdictional review, thereby quashing the contested judgment and sending the matter back to the local peace court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 353 c.p.c.; When an appellate court affirms jurisdiction previously denied by the first instance judge, it must remand the case to the first instance and cannot decide on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27657-2020 proposto da: PANDOLH LIVIO ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SARCONE; - ricorrente - contro FERRERA DOMENICO; - intimato - avverso la sentenza n. 55/2020 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: Pandolfi Livio Antonio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 55 del 16. 1. 2020 del Tribunale di Bolzano che, nel riformare la decisione di primo grado, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e quindi ritenuto l'infondatezza della domanda proposta dall'odierno ricorrente per difetto di titolarità dal lato passivo del diritto controverso in capo al convenuto Ferrera Domenico;
Ferrera Domenico non ha svolto attività difensiva; considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 353 cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale, dopo avere affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, abbia deciso nel merito la domanda invece che rimettere le parti davanti a quest'ultimo; il motivo appare manifestamente fondato, essendo la decisione impugnata contrastante con l'orientamento di questa Corte secondo cui il giudice di appello che affermi la sussistenza della giurisdizione negata dal giudice di primo grado non può, anche nel caso in cui siano rassegnate conclusioni nel merito, decidere sulla fondatezza della domanda, ma deve, a mente dell'art.353 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice, a garanzia del principio del doppio grado dì giurisdizione di merìto ( Cass.
S.U. n. 13722 del 2017; Cass. S.U. n. 11027 del 2014); gli altri motivi di ricorso vanno dichiarati assorbiti. la sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo di ricorso e la causa è rinviata al Giudice di pace di Vípiteno, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Vipiteno, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. / Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021. DEPOSITAT9 IhrtANMLL.ERiA • 2