Cassation court dismisses appeal on merits, remands case to lower court for jurisdictional review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal on the merits, ruling that the appellate court erred by deciding the case's substance after affirming jurisdiction. The appellant argued the lower court violated procedural rules by ruling on the claim instead of remanding it. The court held that affirming jurisdiction requires remanding the case to the first-instance judge to preserve the double degree of jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 353 cod. proc. civ.; The appellate court that affirms jurisdiction denied by the first-instance judge must remand the case to that judge and cannot decide on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27654-2020 proposto da: PANDOLFI LIVIO ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SARCONE; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA - 40 REPARTO INFRASTRUTURE BOLZANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro FERRERA DOMENICO; - intimato - avverso la sentenza n. 60/2020 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIO BERTUZZI. Rilevato che: Pandolfi Livio Antonio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 60 del 16. 1. 2020 del Tribunale di Bolzano che, nel riformare la decisione di primo grado, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e quindi, decidendo nel merito, rigettato la domanda proposta dall'odierno ricorrente; il Ministero della Difesa ha notificato controricorso; considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 353 cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale, dopo avere affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, abbia deciso nel merito la domanda invece che rimettere le parti davanti a quest'ultimo; il motivo appare manifestamente fondato, essendo la decisione impugnata contrastante con l'orientamento di questa Corte secondo cui il giudice di appello che affermi la sussistenza della giurisdizione negata dal giudice di primo grado non può, anche nel caso in cui siano rassegnate conclusioni nel merito, decidere sulla fondatezza della domanda, ma deve, a mente dell'art.353 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice, a garanzia del principio del doppio grado di giurisdizione di merito ( Cass.
S.U. n. 13722 del 2017; Cass. S.U. n. 11027 del 2014 ); gli altri motivi di ricorso vanno dichiarati assorbiti. la sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo di ricorso e la causa è rinviata al Giudice di pace di Vipiteno, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al al Giudice di pace di Vipiteno, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. Cosi deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021. eyesid e nte Luigi Gio•mb DEPOS!TATO '111 C