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Ordinanza — n. 3111/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling free-foree lawyer use in tax disputes is admissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3111/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional commission's dismissal of its representation. The lower court had rejected the agency's appeal because it utilized a private lawyer instead of the state bar, citing procedural inadmissibility. The court ruled that the agency is permitted to use private lawyers in tax collection disputes unless specific conditions regarding the state bar are met, thereby validating the agency's procedural choice.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 2; Art. 12, comma 1; Art. 15, comma 2 sexies D.Lvo 546/92; Art. 1, comma 8 D.L. 193/2016; Art. 4 novies D.L. 34/2019; Art. 360, comma 1, nr. 3 c.p.c.: The tax collection agency may represent itself before tax commissions using private lawyers without prior administrative authorization, provided the specific agreement with the state bar does not reserve the matter exclusively for the state bar.

Parole chiave

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tax collection agency representation private lawyer admissibility state bar reservation tax commission procedure procedural admissibility contenzioso tributario amministrazione fiscale assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 2 D.Lvo 546/1992
Art. 12, comma 1 D.Lvo 546/1992
Art. 15, comma 2 sexies D.Lvo 546/1992
Art. 1, comma 8 D.L. 193/2016
cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
Art. 4 novies D.L. 34/2019
1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib.
Art. 360, comma 1, nr. 3 c.p.c.
182 2 comma cpc , 11 e 12 comma 10 d.lvo 546/1992, in relazione all'art. 360 1 comma nr 4 cpc , per non avere la CTR concesso un termine per regolarizzare il mandato alle liti, è assorbito.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 30008/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15903-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro PETRILLO ARMANDO; - intimato - avverso la sentenza n. 4001/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Petrillo Armando proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso sette cartelle di pagamento per Irpef, Irap e Iva non pagati, per un importo di C 107.145,38, lamentando la decadenza del potere accertativo e la prescrizione del credito.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, limitatamente a quattro cartelle, rilevando il decorso del termine prescrizionale di cinque anni.

3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate- Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria della Lombardia respingeva l'appello ritenendo inammissibile la costituzione dell'Agenzia delle Entrate -Riscossioni per essersi avvalsa di un avvocato del libero foro.

5. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente non si è costituito. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO Ric. 2020 n. 15903 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 2° comma, 12 1° comma, 15, comma 2 sexies d.lvo nr 546/92, 1, 8° comma di. 193/2016, nonché 4 novies d.l. nr 34/2019 in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge.

2. Il motivo è fondato. 2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:« impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1,comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il Ric. 2020 n. 15903 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -3- patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità>> (cass. S.U. 30008/2019) 2.2 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione>>, al punto 3.4.2, che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...} liti innanzi alle Commissioni Tributarie». 3 Il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 182 2 comma cpc , 11 e 12 comma 10 d.lvo 546/1992, in relazione all'art. 360 1 comma nr 4 cpc , per non avere la CTR concesso un termine per regolarizzare il mandato alle liti, è assorbito. 4 Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte Ric. 2020 n. 15903 sez. MT - ud. 15-12-2021 -4- Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021. il Presidente Antoni