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Ordinanza — n. 3108/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial appeal against tax assessment of wind farm, overturning regional commission's decision on tower value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3108/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of their wind farm rent reduction request. The taxpayer argued that wind turbine towers should be excluded from the taxable value under specific legislative provisions, while the Regional Commission deemed them essential structural components. The Court found the lower court's reasoning insufficient regarding the statutory exclusion of towers, ordering a retrial to properly apply the law.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 21, ultimo periodo, legge n. 208/2015; Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: The tax authority must explicitly apply statutory exclusions for wind farm components; failure to do so requires cassation and remand for correct legal application.

Parole chiave

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wind farm tax assessment turbine tower valuation legislative exclusion tax rent calculation regional tax commission cassation remand structural components energia eolica

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 21, ultimo periodo, della legge n. 208/2015
Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 1, comma 21, ultimo periodo, della legge n. 208/2015, in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
208/2015, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto Ric.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652
15-12-2021 -6- ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937
12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123
10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19449-2019 proposto da: FRI-EL GROTTOLE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE ZIZZO, CHIARA SOZZI; - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 721/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che:

1. La FRI—EL GROTTOLE s.r.I., proprietaria di un parco eolico costituito da torri generatrici di energia elettrica (impianto aerogeneratore), proponeva, tramite procedura Docfa, una nuova rendita di ciascun impianto eolico ottenuta escludendo il valore delle torri eoliche in quanto componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo di energia elettrica e, quindi, asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, I. 208/2015. L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita di C 8.670,00 che comprendeva anche il valore della torre che compone l'aereogeneratore.

2. La società contribuente impugnava l'avviso di rettifica della rendita catastale e l'adita Commissione tributaria provinciale di Matera rigettava il ricorso.

3. Sull'impugnazione della società contribuente la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello osservando:

a) che l'avviso di accertamento risultava sufficientemente motivato anche in considerazione alla natura partecipativa della denuncia Docfa;

b) che era stata osservata la procedura ed erano stati seguiti i criteri per la valutazione catastale;

c) che la torre in acciaio, destinata a sostenere il peso della navicella e del rotore, presentava caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica ed ancoraggio al suolo tali da poter essere annoverata come Ric. 2019 n. 19449 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- costruzione ai fini della determinazione della rendita catastale dell'impianto eolico.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a due motivi.

5. Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

6. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 1, comma 21, ultimo periodo, della legge n. 208/2015, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 10 gennaio 2016, ritenuto che la torre di impianto eolico dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale dell'aerogeneratore nonostante essa abbia natura di impianto funzionale allo specifico processo produttivo. 1.1. Osserva, in particolare, la ricorrente che l'aerogeneratore è una macchina complessa, che comprende quale elemento costitutivo anche la torre di sostegno, che assume il ruolo di elemento funzionale alla produzione di energia elettrica al pari degli altri macchinari e congegni.

Assume, pertanto, che l'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 ha inteso escludere dagli elementi idonei a caratterizzare la stima del bene immobile ai fini catastali (stima diretta) tutti quegli elementi che fanno parte del processo produttivo, come la torre di sostegno, in base al criterio della inscindibilità funzionale della torre rispetto all'aerogeneratore. Contesta, in ogni caso, l'ascrivibilità al concetto di costruzione del manufatto «imbullonato», in quanto lo Ric. 2019 n. 19449 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- stesso, in caso di sua rimozione, perderebbe le proprie caratteristiche strutturali e funzionali.

2. Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Agenzia delle Entrate, avendo la ricorrente lamentato l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 in relazione alla fattispecie concreta, dovendosi pertanto escludere che la censura sia volta ad ottenere un riesame del merito della controversia.

3. Il motivo è fondato e va accolto nei termini che seguono.

4. L'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), pacificamente applicabile ratione temporis alla presente controversia, ha previsto che «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». 4.1. Orbene, questa Corte, pronunciandosi sulla medesima questione con riferimento a casi analoghi (cfr. Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, n. 20726, n. 20727 e n. 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 21286, n. 21287 e n. 21288; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 21460, n. 21461 e n. 21462) ha osservato che il Legislatore del 2015, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore per poi, nell'ultima Ric. 2019 n. 19449 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -4- parte, escludere da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), così da sottrarli al regime fiscale, prescindendo dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo richiesto, per l'esclusione dalla stima, il loro impiego nel processo produttivo, in quanto ad esso funzionale. E' quindi irrilevante la consistenza fisica della costruzione, perché ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla disposizione in esame che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

5. Orbene, i giudici di merito non si sono fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se le torri costituiscano un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale, limitandosi ad una apodittica affermazione sulla solidità, stabilità e consistenza volumetrica che tuttavia non è desunta da un accertamento in concreto bensì dalla considerazione che la struttura è ancorata al suolo e la sua realizzazione è soggetta a autorizzazione edilizia e paesaggistica. Ne consegue che la causa, in accoglimento del motivo in esame, va rimessa alla competente CTR perché provveda ad effettuare il predetto accertamento.

6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione degli artt. 156, comma 2, n. 4, c.p.c., Ric. 2019 n. 19449 sez. MT - ud. 15-12-2021 -5- 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.

7. Il motivo, che è ammissibile, stante la analitica indicazione dei passaggi salienti delle difese già spiegate e della loro collocazione negli atti difensivi, non è però fondato.

8. Il giudice di appello ha delineato una motivazione che rinvia alla relazione di stima ove sono stati riportati gli elementi che determinano il costo di costruzione «in modo tale che il costo dell'immobile come indicato nella relazione di stima, risulta essere dato dalla somma del valore del lotto, del costo di realizzazione a nuovo delle strutture, del costo, sempre a nuovo, degli impianti fissi, delle spese tecniche (progettazione, direzione lavori e di calcolo), degli oneri concessione e urbanizzazione e degli oneri finanziari». Ha affermato, inoltre, che «l'Ufficio, infatti, ha determinato il valore del lotto considerando il valore del diritto di superficie prendendo in esame atti pubblici identificati nella relazione di stima, che per loro natura pubblica non dovevano essere allegati, e del costo di realizzazione a nuovo calcolato avvalendosi dei progetti depositati presso la Regione per impianti di diversa potenza nonché del prezziario della Regione Basilicata tutti atti a conoscenza della contribuente o perché pubblici ovvero perché allegati».

9. Si tratta di una motivazione che, specie in ordine al primo punto dedotto da parte ricorrente (attribuzione al terreno di un valore sproporzionato) consente di ricostruire l'iter logico-giuridico in relazione ai fatti costitutivi (diritto di superficie e costo di realizzazione a nuovo) e alle fonti del convincimento (atti di pubblico dominio o allegati, relativi anche a impianti analoghi). Né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto Ric. 2019 n. 19449 sez. MT - ud. 15-12-2021 -6- ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123).

10. Né in relazione gli altri punti di domanda dedotti nel motivo (erroneo impiego da parte dell'Ufficio dei valori delle fondazioni dichiarati dalla società nel modello Docfa ed erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale, oltre che sproporzione dei relativi importi, delle voci relative a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore) la motivazione è omessa, ma, sia pure più sintetica e per relationem, comunque consente di comprendere l'iter logico- giuridico seguito.

11. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, mentre va rigettato il secondo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa compo