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Ordinanza — n. 3084/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy appeal as inadmissible due to merit-based arguments not suitable for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3084/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mauro D'Amico's appeal against the bankruptcy declaration of Lando S.r.l. inadmissible without ruling on the merits. D'Amico argued that the appellate court incorrectly ignored debts to suppliers and tax authorities, claiming only debts under €30,000 existed at the time of bankruptcy. The court rejected this because the appeal contained purely merit-based criticisms that were neither decisive nor capable of being examined at this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 360 co. 1 n. 3) e n. 5) c.p.c.; Art. 15 ult. co. Legge fallimentare: An appeal is inadmissible if it conveys purely merit-based criticisms that are not decisive and cannot be examined at this stage of the proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal bankruptcy declaration merit-based arguments procedural inadmissibility Cassation review legittimazione a contestare licenza difetto di legittimazione dell'azionista impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 3) e n. 5) c.p.c.
15, ultimo comma Legge fallimentare», in relazione all’art. 360 co.
Art. 15 ult. co. Legge fallimentare
il ricorrente lamenta «Violazione/falsa applicazione del disposto di cui all’art. 15, ultimo comma Legge fallimentare», in relazione all’art.
Art. 13, co.1-quater, del d.P.R. 115/02
raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co.1-quater, del d.P.R. 115/02 (cfr.
art. 380 bis c.p
a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, 4315/2020
Cass. Sez. U, 4315/2020).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3721-2020 proposto da: D'AMICO MAURO, in proprio e quale ex amministratore della soc. Lando S.r.l., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso agli avvocati PIETRO COLUCCI, ANGELO WALTER CIMA; - ricorrente - contro FALLIMENTO LANDRO SRL, PROCURA GENERALE della REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA; - intimati - avverso la sentenza n. 3570/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2019; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 3721/2020 Numero sezionale 10045/2021 Numero di raccolta generale 3084/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLA VELLA. Rilevato che:

1. con sentenza dell’8 luglio 2019 il Tribunale di Rimini ha dichiarato il fallimento della società LANDO s.r.l., su istanza del pubblico ministero; la società è rimasta contumace, mentre è intervenuto nel procedimento prefallimentare per opporsi alla dichiarazione di fallimento Nicola D’Amico, già amministratore formale della società per un breve periodo; 1.1. la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo ex art. 18 l.f. proposto da Mauro D’Amico, quale ex amministratore di fatto della società negli anni 2016-2017; 1.2. avverso detta decisione Mauro D’Amico ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; gli intimati non hanno svolto difese; 1.3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

2. il ricorrente lamenta «Violazione/falsa applicazione del disposto di cui all’art. 15, ultimo comma Legge fallimentare», in relazione all’art. 360 co. 1 n.

3) e n.

5) c.p.c., osservando che, alla data della dichiarazione di fallimento, gli unici debiti liquidi certi ed esigibili della società erano quelli “verso fornitori” – per un importo inferiore ai trentamila euro – essendo «gli ulteriori debiti non ancora titolati delle caratteristiche oggettive che la legge prevede ed essendo stati saldati i debiti tributari locali all’epoca sussistenti e rateizzati o fatti rientrare nella definizione agevolata ex D.L. 119 del 23.10.2018 i crediti vantati da Erario ed INPS»; la corte d’appello invece aveva erroneamente «liquidato l’intervenuto accordo con l’Agenzia delle Entrate- Ric. 2020 n. 03721 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 3721/2020 Numero sezionale 10045/2021 Numero di raccolta generale 3084/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 Riscossione (accettazione istanza per definizione Agevolata presentata a norma del D.L: 119 del 23.10.2018) come ininfluente/irrilevante»;

3. il motivo è inammissibile perché veicola censure prettamente meritali, non vagliabili in questa sede, per di più non decisive; 3.1. invero, al di là delle asserite risultanze istruttorie di cui alla relazione della Guardia di finanza, enunciate a pag. 19 del ricorso, non risulta attinta in modo conducente la ratio decidendi finale della corte territoriale, la quale, sulla base delle allegazioni e produzioni del pubblico ministero istante, ha ritenuto documentalmente provato «il credito dell’Agenzia delle Entrate per oltre 400.000 euro già iscritto a ruolo (costituente quindi titolo esecutivo)» e soprattutto ha osservato «che esistevano poi altri debiti fra cui quelli verso fornitori e verso l’intervenuto in primo grado, questo non rinunciato» – cui non si fa cenno in ricorso – tali da superare il limite dei debiti scaduti e non pagati ex art. 15 ult.co. l.fall.;

4. segue la declaratoria di inammissibilità senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati; ricorrono sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co.1-quater, del d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021 Il Presidente Ric. 2020 n. 03721 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S