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Ordinanza — n. 3082/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3082/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3082/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello del Fallimento GDM Costruzioni S.r.l. (di seguito GDM) avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda tardiva di ammissione al passivo di SICILCASSA S.p.a in Liquidazione Coatta Amministrativa (di seguito SICILCASSA), ammettendolo in linea chirografaria per la somma di euro 82.986,65; 1.1. la vicenda aveva tratto origine nel 1999 dall’azione revocatoria di rimesse solutorie promossa ai sensi dell’art. 67, co. 2, l.fall. dal Fallimento GDM contro Sicilcassa in L.c.a.; divenuta irrevocabile nel 2009 la sentenza favorevole – nella quale però la Corte d’appello di Catania aveva dichiarato improcedibile la relativa domanda restitutoria in quanto da proporsi in sede concorsuale – il Fallimento GDM aveva proposto domanda di insinuazione tardiva al passivo della Liquidazione coatta amministrativa di SICILCASSA, ma il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la domanda inammissibile perché, stante la natura costituiva dell’azione revocatoria, l’accertamento effettuato dopo l’apertura della Liquidazione coatta amministrativa (risalente al 1998) contrastava con il principio di cristallizzazione della massa (Cass. 10486/2011;

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, artt. 2909 c.c; Ordinanza — n. 3082/2022 — snciv · Corte di Cassazione: S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13320/2020 Numero sezionale 10051/2021 Numero di raccolta generale 3082/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 5. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co.1-quater, del d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

Parole chiave

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procedura di liquidazione societaria eccezioni processuali tardive procedura di liquidazione dei conti sospensione della procedura di fallimento massa fallimentare liquidazione di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.
artt. 2909 c.c
3 c.p.c., degli artt. 2909 c.c., 52 l.fall.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13320-2020 proposto da: SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei Commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI, 42, presso lo studio dell'avvocato CARLO ALFREDO ROTILI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO NATOLI; - ricorrente - contro FALLIMENTO GDM COSTRUZIONI SRL, in persona del Curatore pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO ARCURI; - controricorrente - F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13320/2020 Numero sezionale 10051/2021 Numero di raccolta generale 3082/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 avverso la sentenza n. 192/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Paola Vella. Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello del Fallimento GDM Costruzioni S.r.l. (di seguito GDM) avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda tardiva di ammissione al passivo di SICILCASSA S.p.a in Liquidazione Coatta Amministrativa (di seguito SICILCASSA), ammettendolo in linea chirografaria per la somma di euro 82.986,65; 1.1. la vicenda aveva tratto origine nel 1999 dall’azione revocatoria di rimesse solutorie promossa ai sensi dell’art. 67, co. 2, l.fall. dal Fallimento GDM contro Sicilcassa in L.c.a.; divenuta irrevocabile nel 2009 la sentenza favorevole – nella quale però la Corte d’appello di Catania aveva dichiarato improcedibile la relativa domanda restitutoria in quanto da proporsi in sede concorsuale – il Fallimento GDM aveva proposto domanda di insinuazione tardiva al passivo della Liquidazione coatta amministrativa di SICILCASSA, ma il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la domanda inammissibile perché, stante la natura costituiva dell’azione revocatoria, l’accertamento effettuato dopo l’apertura della Liquidazione coatta amministrativa (risalente al 1998) contrastava con il principio di cristallizzazione della massa (Cass. 10486/2011;

Cass. Sez. U, 30416/2018); 1.2. nel riformare la decisione di primo grado, la Corte d’appello di Palermo – dando atto che la Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 19881/2019, aveva rimesso in discussione dinanzi alle Sezioni Unite il precedente di Cass. Sez. U, 30416/2018 – ha osservato che la domanda restitutoria è di stretta derivazione della declaratoria di Ric. 2020 n. 13320 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a :

S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13320/2020 Numero sezionale 10051/2021 Numero di raccolta generale 3082/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 inefficacia, quest’ultima di competenza del giudice civile ordinario, la prima di competenza del giudice concorsuale (Cass. 3672/2012), tanto più che nel caso di specie sia il Tribunale che la Corte d’appello di Catania avevano già dichiarato ammissibile l’azione revocatoria e l’avevano decisa, con statuizione divenuta irrevocabile; ha quindi concluso che la domanda restitutoria è ammissibile una volta che si sia formato il giudicato su quella revocatoria (tra l’altro relativa a poste sorte prima dell’apertura della Liquidazione coatta amministrativa, anche se accertate dopo), i cui effetti non possono essere pretermessi, anche perché oggetto della revocatoria non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale (Cass. 14098/2009) e la condanna all’equivalente monetario può essere pronunciata anche d’ufficio (Cass.2883/2007); 1.3. avverso detta decisione SICILCASSA ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento GDM ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2.1. con il primo motivo si lamenta la «Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 52 l. fall. e 83 comma 2 T.U.B. (d.lgs. 385/1993)», per avere la corte d’appello violato il principio di cristallizzazione della massa passiva che impediva di insinuare al passivo di SICILCASSA in l.c.a. le pretese restitutorie (da rimesse solutorie) aventi titolo nell’accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 67 l.fall . con una sentenza di natura costitutiva emessa in un giudizio iniziato dopo l’apertura della procedura concorsuale; 2.2. il secondo mezzo denuncia la «Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 2909 c.c., 52 l.fall. e 83 comma Ric. 2020 n. 13320 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13320/2020 Numero sezionale 10051/2021 Numero di raccolta generale 3082/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 2 T.U.B. (d.lgs. 385/1993)», per avere la corte territoriale fatto valere il giudicato esterno sulla inefficacia delle rimesse, presupponendo che la domanda revocatoria contenga implicitamente la domanda restitutoria, mentre il giudicato si è formato solo sull’inefficacia delle rimesse sul c/c, restando perciò ferma l’inopponibilità del credito restitutorio per il principio di cristallizzazione del passivo;

3. le censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, non possono trovare accoglimento, in quanto la decisione impugnata risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, per come evolutasi sul complesso tema in disamina, relativo alla ammissibilità dell’azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) contro un soggetto nei cui confronti alla data della domanda giudiziale sia stato già aperto il fallimento o altra procedura concorsuale equivalente; 3.1. è noto che, con sentenza n. 12476 del 24/06/2020, le Sezioni Unite di questa Corte, discostandosi parzialmente dal precedente arresto che faceva leva sulla natura costitutiva delle azioni revocatorie e sul principio di cristallizzazione della massa passiva al momento dell’apertura del concorso (sentenza n. 30416/2018), hanno affermato i seguenti principi di diritto:

«i) oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità̀ del bene a esecuzione; ii) il bene dismesso con l’atto revocando viene in considerazione, rispetto all’interesse dei creditori dell’alienante, soltanto per il suo valore; iii) ove l’azione costitutiva non sia stata introdotta dai creditori dell’alienante prima del fallimento dell’acquirente del bene che ne costituisce oggetto, essa - stante l’intangibilità dell’asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione) - non può̀ essere esperita con la finalità̀ di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché́ giustappunto si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex post una Ric. 2020 n. 13320 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13320/2020 Numero sezionale 10051/2021 Numero di raccolta generale 3082/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 situazione giuridica preesistente; iv) in questo caso i creditori dell’alienante (e per essi il curatore fallimentare ove l’alienante sia fallito) restano tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell’acquirente per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva»; 3.2. applicando tali principi – cui il Collegio intende dare continuità, rappresentando il recente approdo di una meditata composizione delle diverse visioni sottese – è evidente che nella fattispecie concreta nemmeno si rendeva necessario demandare al tribunale concorsuale la delibazione della pregiudiziale costitutiva (v. sopra punto iv), essendosi già formato dinanzi al giudice civile ordinario il giudicato sull’accoglimento della domanda di revocatoria, ed essendo anzi stato proprio il giudice della revocatoria (la Corte d’appello di Catania) a dichiarare improcedibile la conseguente domanda restitutoria, in quanto da proporsi in sede concorsuale (conformemente allo stesso punto iv); 3.3. il formarsi del giudicato avrebbe dunque superato anche il precedente arresto nomofilattico del 2018, che affermava l’inammissibilità di un'azione revocatoria, fallimentare od ordinaria, nei confronti di un fallimento, appunto in forze del principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso e del carattere costitutivo della predetta azione;

4. segue il rigetto del ricorso senza condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, le quali vanno compensate tenuto conto che la sentenza delle sezioni unite che ha composto il contrasto interpretativo sulla complessa questione per cui è causa, peraltro in difformità da altra recente pronunzia delle stesse sezioni unite, è intervenuta dopo la notifica del ricorso; Ric. 2020 n. 13320 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a :

S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 13320/2020 Numero sezionale 10051/2021 Numero di raccolta generale 3082/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 5. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co.1-quater, del d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021 Il Presidente Ric. 2020 n. 13320 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T