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Ordinanza — n. 3049/2022 — snciv Generato dall'IA

Civil suit dismissed because criminal proceedings against a third party prevent separation of causes due to joinder of parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3049/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected a request to separate civil and criminal proceedings regarding a fire damage case. The plaintiff argued that the civil suit against one defendant should proceed independently of the pending criminal trial against another. However, the court ruled that because the first defendant had called the second as a guarantor, the civil claims were legally joined, making suspension necessary until the criminal case concluded.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 75 c.p.p.: When a defendant in a civil action calls a third party as a guarantor for the same damage, the causes cannot be separated, and the civil proceeding must be suspended pending the conclusion of the criminal trial against that third party.

Parole chiave

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separazione cause sospensione processo pregiudizialità penale litisconsorzio processuale chiamata in garanzia incendio colposo risarcimento danni danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
Difetto dei presupposti di fatto e di diritto per ordinare la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c..
Art. 75 c.p.p.
Inoltre l'art. 75, comma terzo, dispone la sospensione del processo solo ed esclusivamente tra l'imputato e la parte civile costituita.
Art. 380 ter c.p.c.
MARIO FRESA, il quale visto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 103 c.p.c.
3 c.p.c., la violazione dell'art. 103 c.p.c..
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
art. 380 ter c.p
MARIO FRESA, il quale visto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza.
articoli 295 c.p
866 del 2017 e depositata il 30 gennaio 2019, con la quale sarebbero stati violati gli articoli 295 c.p.c., 75 c.p.p.
artt. 295 c.p
3 c.p.c., la violazione degli artt. 295 c.p.c., 75 c.p.p., 211 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30601 del 2018
fra le tante, specialmente in motivazione, Cass. n. 30601 del 2018).
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 7935-2019 proposto da: LORENZI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso lo studio dell'avvocato SUSANNA SPAFFORD, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI CESA; - ricorrente — GALLON MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R SA NO OTRANT0,36 presso lo studio dell'avvocato MARIO1MASAN che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICA MARIA ZANIN, PAOLO ZAGLIO; - Iresistentel- contro PIASER GIUSEPPE, GENERALI ITALIA SPA 00885351007; - íntimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 866/2017 del TRIBUNALE di BELLUNO, depositata il 30/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONELLA PELLECCHIA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MARIO FRESA, il quale visto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza. Ric. 2019 n. 07935 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Rilevato che:

1. Giuseppe Piaser e Mario Gallon sono stati imputati in un procedimento penale per incendio colposo in cui è andato semidistrutto un edificio in Feltre (BL) composto da tre appartamenti, in proprietà uno per ciascuno di essi ed il terzo della signora Paola Lorenzi. La Lorenzi si è costituita parte civile nel procedimento penale al fine di richiedere il risarcimento del danno cagionato all'appartamento ed alle parti comuni per circa euro 100.000. Giuseppe Piaser ha patteggiato. Mario Gallon non ha optato per alcun rito alternativo e quindi il processo nei suoi confronti risulta ancora pendente in primo grado. La signora Lorenzi ha, quindi, citato in giudizio per il risarcimento danni il Piaser. Quest'ultimo, a sua volta, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in giudizio del Gallon indicandolo quale responsabile esclusivo o comunque concorrente dei danni subiti dall'edificio. Il giudice del grado ha sospeso il processo per pregiudizialità penale in quanto non risulta concluso il procedimento nei confronti del Gallon.

2. Pertanto, con ricorso per regolamento di competenza notificato il 1 marzo 2019 Paola Lorenzi ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Belluno, resa nel procedimento R.G. n. 866 del 2017 e depositata il 30 gennaio 2019, con la quale sarebbero stati violati gli articoli 295 c.p.c., 75 c.p.p. laddove è stata disposta la sospensione necessaria del processo civile per pendenza del processo penale. La ricorrente ha chiesto alla Corte di Cassazione di annullare l'ordinanza impugnata ritenendo che il Tribunale di Belluno abbia erroneamente applicato le richiamate norme in quanto non sussistente la cosiddetta pregiudizialità penale;

Mario Gallon ha presentato memorie ex articolo 47, ultimo comma, c.p.c. concludendo per il rigetto dell'istanza. Giuseppe Piaser, ritualmente citato non si è costituito.3. Il Procuratore Generale ha concluso per raccoglimento del ricorso. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ex articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 295 c.p.c., 75 c.p.p., 211 disp. Att. C.p.p.. Difetto dei presupposti di fatto e di diritto per ordinare la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.. Lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel sospendere il giudizio sulla base dei seguenti principi.

Ritiene la Lorenzin, innanzitutto, che il processo tra più parti avente ad oggetto domanda di danno crea una ipotesi di liticonsorzio facoltativo. Con la conseguenza che una causa formalmente unica è costituita da una pluralità di singoli rapporti processuali indipendenti e per regola generale le vicende proprie di ciascuno di essi non hanno rilevanza sugli altri. Inoltre l'art. 75, comma terzo, dispone la sospensione del processo solo ed esclusivamente tra l'imputato e la parte civile costituita. Nessun effetto esplica nei confronti di terzi.

Conseguentemente il giudice del merito, sulla base di detti principi, avrebbe dovuto disporre la separazione delle cause e non la sospensione. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura ex articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 103 c.p.c.. La motivazione del Tribunale sarebbe apparente in quanto il fatto oggetto della causa civile non è l'evento storico dell'incendio, come sembra aver ritenuto il giudice del merito, ma due distinti comportamenti che hanno generato diversi e separati titoli di responsabilità. Al Piaser è imputato un comportamento commissivo-omissivo, al Gallon la violazione di un impegno preso tra parte convenuta e parte chiamata.

5. Il regolamento deve essere rigettato. Come si è premesso, la Lorenzi si è costituita parte civile nel processo penale per i danni conseguenti ad incendio nei confronti di Piaser e Gallon. Nei confronti del Piaser il processo penale si è concluso con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., mentre nei confronti del Gallon, secondo quanto emerge dagli atti, risulta fissato il dibattimento. La Lorenzi ha quindi proposto domanda risarcitoria nei confronti di Piaser, il quale ha poi chiamato in giudizio il Gallon quale responsabile dell'incendio.

Il giudice ha correttamente sospeso il processo. A seguito della chiamata in garanzia, con indicazione del terzo quale responsabile, le cause non sono ai separabili per la ricorrenza di litisconsorzio processuale. Per effetto della chiamata in garanzia di colui che è indicato come responsabile dell'evento la domanda attorea deve intendersi estesa anche a costui e dunque opera la sospensione in presenza della costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti del terzo (cfr. fra le tante, specialmente in motivazione, Cass. n. 30601 del 2018).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civ