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Ordinanza — n. 3030/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of standing due to applicant's withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3030/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the applicant explicitly renounced the lawsuit. The applicant, Abbas Atif, had filed a challenge against a decision by the Ministry of the Interior, but formally withdrew the request before the hearing. Consequently, the court found no need to address the merits or allocate litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; An appeal is extinguished if the appellant renounces the suit, rendering further judicial examination unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of lawsuit lack of standing litigation costs Corte di Cassazione ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Il Collegio, rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso, che la costituzione del Ministero "ai soli fini di un'eventuale partecipazione all'udienza di discussione" è tamquam non esset, e comunque tardiva, di talchè non ci sono spese di lite da liquidare; visto l'art. 390 cod. proc. civ.,
art. 390 cod. proc. civ
Il Collegio, rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso, che la costituzione del Ministero "ai soli fini di un'eventuale partecipazione all'udienza di discussione" è tamquam non esset, e comunque tardiva, di talchè non ci sono spese di lite da liquidare; visto l'art. 390 cod. proc. civ.,
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16525-2020 proposto da: ABBAS ATIF, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA PENTERICCI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso il decreto n. cronol. 3398/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA. Il Collegio, rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso, che la costituzione del Ministero "ai soli fini di un'eventuale partecipazione all'udienza di discussione" è tamquam non esset, e comunque tardiva, di talchè non ci sono spese di lite da liquidare; visto l'art. 390 cod. proc. civ.,

P.Q.M.

Dichiara estinto il ricorso. Così deciso in Roma il 31 marzo 2021 pcisítata