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Ordinanza — n. 3027/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows university's opposition to bankruptcy exclusion of chirographic credit via letteral interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3027/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The University of Trieste successfully opposed the bankruptcy court's decision excluding its chirographic credit from the bankruptcy estate. The lower court had rejected the opposition based on a literal reading of the bankruptcy law, but the Cassation Court found this interpretation incorrect. The higher court ruled that the statute must be interpreted extensively to include credits confirmed by non-final judgments issued before the bankruptcy declaration.

Regesto Legislator

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Art. 96 comma 2 n. 3 legge fall.; The bankruptcy law provision admitting credits confirmed by non-final judgments must be interpreted extensively to include such credits, rejecting a literal interpretation that would exclude them.

Parole chiave

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bankruptcy law chirographic credit non-final judgment extensive interpretation letteral interpretation passive status Cassation Court fallimento accademico definitivo

Disposizioni normative citate

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Art. 96 comma 2 n. 3 legge fall.
è stata fondata su un'interpretazione meramente letterale dell'art. 96 legge fall.
Art. 111 cost.
Art. 24 legge fall.
Art. 98 legge fall.
aveva escluso il credito vantato in via chirografaria dalla predetta università per l'importo di € 159.065,14; che il rigetto dell'opposizione ex art. 98 e ss legge fall.
art. 380 bis c.p
non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1.
art. 111 cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11362/2018
Cass. n. 11362/2018 e Cass.
Cass. n. 7426/15
11362/2018 e Cass. n. 7426/15, in motivazione, quanto all'attuale regime dell'art.
Cass. n. 26041/2010
Cass. n. 18088/2007
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22623-2019 proposto da: UNIVESITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FALL. CE.TA. - CENTRO DI ECOLOGIA TEORICA ED APPLICATA; - intimato - avverso il decreto n. 2286/2019 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositato il 19/06/2019; RILEVATO - che viene proposto dall'Università degli Studi di Trieste, affidandolo a tre motivi, ricorso avverso il decreto del 19.6.2019 con cui il Tribunale di Gorizia ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento C.E.T.A. (Centro di 3t,c2- Ecologia Teorica ed Applicata) proposta dall'odierna ricorrente avverso il decreto con cui il G.D. aveva escluso il credito vantato in via chirografaria dalla predetta università per l'importo di € 159.065,14; che il rigetto dell'opposizione ex art. 98 e ss legge fall.

è stata fondata su un'interpretazione meramente letterale dell'art. 96 legge fall. , che include tra i crediti ammissibili con riserva solo quelli accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento; - che il curatore del fallimento Falco s.r.l. non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la falsa applicazione dell'art. 96 comma 2° legge fall. sul rilievo che il decreto impugnato non ha fatto che richiamare l'art. comma 96 comma 2° lett b) legge fall., norma in realtà inesistente, tenuto conto che la ricorrente aveva, invece, invocato l'applicazione dell'art. 96 comma 2° n. 3 legge fall.;

2. che il motivo inammissibile, essendo evidente che il decreto impugnato sia/ incorso in un mero errore materiale, essendosi inequivocabilmente occupato della fattispecie di cui all'art. 96 comma 2° n. 3 legge fall.„ avendo esaminato la questione dell'interpretazione del significato dei "crediti accertati del giudice ordinario o speciale con sentenza non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la falsa applicazione dell'art. 96 comma 2° n. 3 legge fall., sul rilievo che l'interpretazione del decreto impugnato si pone in contrasto con l'orientamento maggioritario di questa Corte che privilegia un'interpretazione "estensiva" della predetta norma;

4. che il motivo è manifestamente fondato; che, infatti, anche recentemente questa Corte ha statuito che l'art. 96, secondo comma, n. 3, legge fall., al pari del previgente art. 95, terzo comma, deve essere interpretato estensivamente, in modo da comprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte della sentenza di merito non passata in giudicato (v. Cass. n. 11362/2018 e Cass. n. 7426/15, in motivazione, quanto all'attuale regime dell'art. 96 citato, e v. Cass. n. 26041/10 e Cass. 18088/2007, quanto al previgente testo dell'art. 95, terzo comma, legge fall.); che questo Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni che hanno indotto già da tempo questa Corte (vedi Cass. 26041/2010) ad optare per una interpretazione estensiva della norma sopra indicata, deponendo in tal senso " sia la sua ratio, consistente nell'evitare che la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento diventi irretrattabile per effetto della mancata impugnazione, sia evidenti ragioni di economia processuale, le quali inducono ad escludere la necessità che una causa già decisa nella sua sede naturale sia posta nuovamente in discussione in un giudizio di primo grado, sia infine l'illogicità del diverso regime processuale cui il medesimo credito resterebbe altrimenti assoggettato rispettivamente in caso di accoglimento o rigetto della domanda.

Tali conclusioni, cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta in epoca anteriore alle recenti modifiche della legge fallimentare, trovano oggi ulteriore conforto, oltre che nel canone di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 cost., comma 2, (nel testo introdotto dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), il quale impone di privilegiare soluzioni idonee ad evitare inutili duplicazioni di attività processuali, anche nella nuova formulazione della L. Fall., art. 96, che al comma 2, n. 3, prevede espressamente l'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non ancora passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, imponendo nel contempo al curatore di proporre o proseguire il giudizio d'impugnazione..";

5. che con il terzo motivo è stata disposta la violazione del combinato disposto degli artt. 24 e 96 legge fall.;

6. che il motivo è assorbito; che deve, pertanto, cassarsi il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Gorizia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Gorizia in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso