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Ordinanza — n. 3026/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify decisive facts omitted by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3026/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to identify specific facts omitted by the lower court. Although the appellants criticized the expert report's valuation of an asset, they did not point to a distinct historical fact that was neither discussed nor decisive for the outcome. The court ruled that merely complaining about the lack of detailed reasoning regarding evidence already considered does not constitute a valid ground for cassation under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.; Art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c.: An appeal based on the omission of a decisive fact is inadmissible if the appellant fails to specify the historical fact, the data deriving from it, and the manner in which it was discussed, as mere criticism of the expert report's reasoning without identifying a specific omitted fact does not satisfy the statutory requirements.

Parole chiave

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omitted decisive fact inadmissible appeal expert report criticism civil procedure code burden of proof cassation admissibility omissio iudicii restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.
che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n.
Art. 366 comma 1 n. 6 cod. proc. civ.
Art. 369 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115 del 2002
art. 380 bis c.p
stipulato dal fallito in data 21 gennaio 2001; - che la Curatela fallimento "Gorelli Alfredo" non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass. SSUU n. 8053/2014
Cass. n. 27776 del 30/10/2019
Cass. n. 18770/16
27776 del 30/10/2019; vedi anche Cass. n. 18770/16); - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18156-2019 proposto da: GORELLI ROLANDO, GORELLI FLORINDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato LUCIO SGROI, rappresentati e difesi dall'avvocato JURIJ DI MASSA; - ricorrenti - contro CURATELA DEL FALLIMENTO GORELLI ALFREDO TITOLARE OMONIMA DITTA INDIVIDUALE, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO FINAMORE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 968/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANDREA FIDANZIA. RILEVATO - che viene proposto da Rolando Gorelli, affidandolo a due motivi, ricorso avverso la sentenza n. 968/2018, depositata il 4/05/2018, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto il 6 giugno 2011, con cui è stata dichiarata l'inefficacia a norma dell'art. 67 comma 1° legge fall. nei confronti del fallimento Gorelli Alfredo, in conseguenza della sproporzione del prezzo, dell'atto di cessione del 50% delle quote sociali della Eredi Gorelli Gastone s.n.c. stipulato dal fallito in data 21 gennaio 2001; - che la Curatela fallimento "Gorelli Alfredo" non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per aver trascurato le critiche formulate alle conclusioni del CTU in ordine alla stima dell'immobile costituente il bene principale della società;

2. che il motivo è inammissibile; che, infatti, i ricorrenti con l'apparente doglianza dell'omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non fanno che reiterare le proprie censure alla consulenza tecnica d'ufficio, alle cui conclusioni il giudice d'appello non ha certo aderito acriticamente, avendo evidenziando che alla determinazione del valore dell'immobile in misura pari ad C 370.000,00 si era pervenuti alla luce delle condizioni dello stesso immobile (ristrutturato), della sua ubicazione in una delle più frequentate vie di una nota cittadina turistica (Follonica), delle sue dimensioni (oltre 150 mq di superficie utile), del suo valore a metro quadro di C 2.450,00, che si collocava pienamente nella forbice (1.900,00- 2,800,00) proposta dall'Agenzia del Territorio (dati OMI), cui avevano fatto riferimento i ricorrenti;che il giudice d'appello ha precisato, altresì, di aver quantificato il valore delle quote sociali, non limitandosi alla valutazione immobiliare (così confutando le critiche dei ricorrenti sul punto), ma utilizzando il "metodo estimativo misto (patrimoniale reddituale) di valutazione del valore complessivo della società, che ha consentito di tener conto della rendita prodotta dalla locazione dell'immobile a terzi; - che va, altresì, osservato che costituisce ormai ius receptum di questa Corte, il principio secondo cui l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.

SSUU n. 8053/2014); - che, nel caso, di specie, il ricorrente non ha indicato un "fatto storico" il cui esame sarebbe stato omesso, limitandosi - come già evidenziato - a lamentare l'omessa considerazione delle critiche svolte alla CTU;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice tenuto conto dei debiti patrimoniali della società, il cui accertamento incombeva al CTU in quanto oggetto del quesito peritale, non potendosi il consulente limitare a dare atto della mancata produzione di documenti ad opera delle parti;

4. che il motivo è inammsisibile; che, infatti, oltre a quanto già sopra illustrato in ordine alla nozione di fatto rilevante a norma dell'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., è palesemente errato l'assunto secondo cui incomberebbe al CTU acquisire la documentazione idonea all'accertamento allo stesso demandato, essendo principio consolidato di questa Corte che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia rimessa all'ausiliario, quest'ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità delle conclusioni del consulente fondate sui detti documenti in violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, (vedi Cass. n. 27776 del 30/10/2019; vedi anche Cass. n. 18770/16); - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in C 4.100,00, di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 31 marzo 2021 f Il