Cassation court dismisses appeal regarding null notification of appeal via private post agency due to lack of authorization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax court decision that declared an appeal null due to improper notification. The agency argued that notification via a private post agency was regular, but the court distinguished administrative acts from judicial appeals, which require exclusive service by the universal postal service. Consequently, the notification was deemed null and unsanated because the appellant remained absent and there was no proof of timely receipt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 comma 3 d.lgs. 546/92; Art. 327 c.p.c.: In judicial proceedings, notification of appeals via private post agencies without specific authorization is null and ineffective, requiring proof of timely receipt to validate the procedural timeline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 224-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CECE MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI, 10, presso lo studio dell'avvocato MARCO CASALINI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2846/4/201) della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 00224 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- 13) rg 224/20 Agenzia delle entrate c/ CECE Massimo Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di Massimo Cece di avviso di accertamento per rettifica di rendita catastale di immobile sito in Roma, ex art. 1 comma 335 I. 311/2004, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio in quanto notificato tramite Agenzia di posta privata, da ritenersi inesistente.
Il contribuente non costituito in appello, si costituisce con controricorso nel presente giudizio. cAcTD.s‘,1 Considerato che:
1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 lett. O) d.lgs. 58/2011; art. 16 comma 3 d.lgs. 546/92; art. 38 comma 3 d.lgs. 546/92; art. 327 c.p.c., dovendo ritenersi la notifica attraverso licenziatario di posta privato, perfettamente regolare.
2. Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall'Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019). Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l'atto di appello. Le Sez. Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi società Poste Italiane s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex I. 124/2017).
Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 - così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla I. n. 124/17 - a Poste Italiane s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547). 2.2.
La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017". 2.3.
In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell'attività notificatoria dell'atto di appello - effettuata tramite agenzia di posta privata - laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).
4. Tale controllo va però preceduto dal preventivo controllo della tempestività dell'impugnazione, nella fattis.;pecie non verificabile, stante la mancata prova - gravante sull'Ufficio - s.;,ulla ricezione della notifica nei termini per la proposizione dell'appello, e la mancata costituzione in giudizio dell'appellato, che se avvenuta nei termini per la proposizione dell'appello, avrebbe potuto sanare, ex art. 156 c.p.c., la sua nullità. Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all'operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell'atto da parte dell'appellato (Sez.
Un. n. 299/2020, cit.). Nella fattispecie, infatti, l'atto di appello è stato notificato tramite operatore di posta privata Nexive con notifica pertanto nulla, non sanata dalla costituzione in giudizio dell'appellato, rimasto contumace, e in mancanza di prova sulla ricezione dell'atto di appello nei termini per la sua proposizione, in base ai principi sopra indicati. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese vanno compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese Roma