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Ordinanza — n. 3020/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for lack of specific factual motivation regarding urban context changes in cadastral reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3020/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Agency of Revenue's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's rejection of the taxpayer's appeal. The Commission had rejected the agency's request because the administrative act lacked specific facts detailing urban transformations and their impact on the property's value. The court ruled that the act was properly motivated by requiring a rigorous explanation of concrete urban changes rather than general market evolution.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 335 L. 311/2004; Art. 2697 c.c.; The administrative act modifying cadastral classification must provide a complete, specific, and rational motivation detailing the concrete urban transformations and their direct impact on the property's value, rather than relying on general market evolution.

Parole chiave

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cadastral reclassification tax appeal dismissal administrative motivation urban context changes property value assessment Regional Tax Commission legal certainty principle stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 335 L. 311/2004
22671/2019; Cass. 10403/2019; Cass.
Art. 2697 c.c.
311/2004, nonché dei principi generali in or- dine alla motivazione degli atti, in materia catastale e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.360 n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 8 d.P.R. n. 138 del 1998
19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'opera- zione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R.
art. 2697 c.c
311/2004, nonché dei principi generali in or- dine alla motivazione degli atti, in materia catastale e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9603/2020
311/2004, la ragione giu- stificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato im- mobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli im- mobili presenti nella microzona (Cass. 9603/2020; Cass.
Cass. 22671/2019
9603/2020; Cass. 22671/2019; Cass.
Cass. 10403/2019
22671/2019; Cass. 10403/2019; Cass.
Cass. 9770/2019
Cass. 23051/2019
22671/2019; Cass. 23051/2019; n.
Cass. 27180/2019
Cass. 3156/2015
Corte Cost. 249/2017
Cass. 19810/2019
Sez. 5 n. 23051/2019
Sez. 5 n. 23051/2019; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23268-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro VENTURINI FENDI MARIA TERESA; - intimata - avverso la sentenza n. 7019/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 23268 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- R.G.N. 23268-2020 Agenzia delle Entrate c/ Venturini Fendi Maria Te- resa Ritenuto che L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di Maria Teresa Venturini Fendi di avviso di accertamento catastale, per la ride- terminazione della classe e rendita catastale di immobili siti in Roma, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTR, nel rigettare l'appello dell'Agenzia, ha ritenuto fondate le ec- cezioni formulate dalla parte appellata, circa la carenza di un'istruttoria volta a valutare l'adeguatezza del classamento, rispetto alle effettive caratteristiche degli immobili oggetto di accertamento.

Non risultano infatti indicati i fatti e le trasformazioni edilizie che avrebbero dato luogo al miglioramento del contesto urbano, e il beneficio che il singolo immobile ne avrebbe tratto, né l'Ufficio ha fornito dimostrazione dell'appropriatezza della scelta degli immobili indicati quali termini di paragone. La contribuente è rimasta intimata. Considerato che 1. Con l'unico motivo del ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 335 I. 311/2004, nonché dei principi generali in or- dine alla motivazione degli atti, in materia catastale e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c..

2. Il motivo è infondato.

3. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revi- sione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giu- stificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato im- mobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli im- mobili presenti nella microzona (Cass. 9603/2020; Cass. 22671/2019; Cass. 10403/2019; Cass. 9770\2019; Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019; n. 27180 del 2019).

4. Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano preci- sate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'uf- ficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della pro- cedura di riclassamento. L'amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le tra- sformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione, risul- tando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr.

CaSS. n. 3156/2015). L'obbligo di motivazione in tali fattispecie„ proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, anche secondo la Corte cost., primo dicembre 2017, n. 249 - che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d'irragionevolezza - deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le con- crete ragioni che giustificano il provvedimento (§7.3 Corte cost.249/17, cit.).

5. È stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classa- mento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).6. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'opera- zione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le ca- ratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emana- zione (conf.

Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 - 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, as- soggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso conte- stare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311/2004.

7. Conclusivamente, l'atto di riclassamento ai sensi della normativa indi- cata deve contenere l'indicazione:

a) degli elementi che hanno in con- creto interessato una determinata microzona;

b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

8. La CTR si è attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, per cui il ricorso va respinto. In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia vanno compensate integralmente le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Cort