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Ordinanza — n. 3018/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3018/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3018/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23242-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FOTO 1"1 ICA 1860 SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO LA MO FIA; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 6699/10/201[9 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 57 D.Lgs. n.546/1992, art. 342 c.p; Ordinanza — n. 3018/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo del ricorso, si deduce violazione e falsa applica- zione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art.53 D.Lgs. 546/1992 in relazione all'art.360 comma 1 n.3 e 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inammis- sibile l'appello in ragione della asserita genericità dei motivi di impu- gnazione.

Parole chiave

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accertamento insufficiente dei fatti allegazioni insufficientemente motivate crescita in giudicato della tassazione impugnazione di decisioni amministrative asserzione difendibile assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 57 D.Lgs. n.546/1992
Con il primo motivo del ricorso, si deduce violazione e falsa applica- zione dell'art. 57 D.Lgs. n.546/1992, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c.
art. 342 c.p
Con il secondo motivo del ricorso, si deduce violazione e falsa applica- zione dell'art. 342 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23242-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FOTO 1"1 ICA 1860 SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO LA MO FIA; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 6699/10/201[9 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 23242 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- R.G.N. 23242-2020 Agenzia delle Entrate c/ Fotottica 1860 srl Ritenuto che L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di Fo- tottica 1860 srl di avviso di accertamento catastale ex art. 1 comma 335 I. 311/2004, per la rideterminazione della classe e rendita cata- stale di immobili siti in Roma in via della Croce, ha dichiarato inammis- sibile l'appello dell'Agenzia. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello per avere l'ufficio svolto per la prima volta in punto di fatto considerazioni riguardati la micro- zona ove è ubicato l'immobile di proprietà della società contribuente, alla via dove è collocato l'immobile de quo, le caratteristiche del fab- bricato dove lo stesso si trova, procedendo ad una puntuale descrizione e disamina delle sue caratteristiche, con individuazione di elementi concreti riferibili al bene sopra indicato del tutto nuovi e mai espressi, tanto nell'avviso di accertamento impugnato tanto nella costituzione nel giudizio di primo grado.

La contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo del ricorso, si deduce violazione e falsa applica- zione dell'art. 57 D.Lgs. n.546/1992, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c. per aver la CTR dichiarato inammissibile il motivo per novità dei motivi di appello.

2. Con il secondo motivo del ricorso, si deduce violazione e falsa applica- zione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art.53 D.Lgs. 546/1992 in relazione all'art.360 comma 1 n.3 e 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inammis- sibile l'appello in ragione della asserita genericità dei motivi di impu- gnazione.

3. I motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 3.1.Essi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto inammissibile per carenza di specificità e per novità dei motivi l'appello dell'Ufficio, in quanto volto a integrare la motivazione dell'avviso di accertamento (in materia di classamento ex art. 1 comma 335 I. n. 311 del 2004) in sede di appello. La decisione sotto questo profilo è coerente con la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte affermato che in tema di accertamento catastale, la motivazione del provvedimento di "riclassamento", ove carente, non può essere inte- grata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione av- verso lo stesso, poiché la sufficienza della predetta motivazione va ap- prezzata con giudizio "ex ante", basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (fra le altre Cass. n. 14931 del 14/07/2020, n. 30658 del 25/11/2019).

4. Peraltro, al fine di valutare la fondatezza della decisione, laddove la censura avesse attinto effettivamente la ratio decidendi della motiva- zione, l'amministrazione aveva l'onere di trascrivere il contenuto dell'avviso di accertamento, in mancanza del quale non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell'accertamento rispetto a quanto deciso dalla C.T.R.; il che comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presup- pone appunto la certa conoscenza del tenore dell'atto tributario in di- scorso (Cass. sez. 3 n. 8569 del 2013; nn. 16010 e 2928 del 2015).

La legittimità del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli ele- menti necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso, è peraltro conforme all'art. 6 della CEDU, come confermato dalla Corte europea del diritti umani ( Corte EDU sez. I, 28 ottobre 2021 n. 55064/11).5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese se- guono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate ri- corrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.100,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15°/0 e accessori di legge. Roma, 17 dicembre 2021 Il Pr sidente