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Ordinanza — n. 3016/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling regional tribunal erred by ignoring administrator de facto liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3016/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss the taxpayer's appeal. The Regional Commission had refused to hold the individual liable for tax fraud sanctions, relying solely on the legal entity's responsibility under the 'most liquid reason' principle. The court found this approach flawed because it failed to examine the individual's role as a de facto administrator, a fact essential for establishing joint liability under the cited statutes.

Regesto Legislator

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Art. 7 d.l. 269/2003; Art. 37 comma 3 dpr 600/73; Artt. 5 e 9 d.lgs. 472/1997; The principle of the 'most liquid reason' does not exempt the court from verifying the individual's role as a de facto administrator when determining joint liability for tax sanctions attributable to a legal entity.

Parole chiave

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tax sanctions de facto administrator joint liability most liquid reason legal entity tax fraud cassation appeal responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 7 d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003
Col primo motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 7 dl.
Art. 37 comma 3 dpr 600/73
326/2003, dell'art. 37 comma 3 dpr 600/73 e degli artt.
Artt. 5 e 9 d.lgs. 472/1997
37 comma 3 dpr 600/73 e degli artt. 5 e 9 d.lgs. 472/1997, ex art.
Art. 276 comma 2 c.p.c.
Principio che trova fondamento nella interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 276 comma 2 c.p.c. in relazione agli artt.
Artt. 24 e 111 cost.
art. 132 c.p
4 c.p.c., nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale e violazione dell'art. 132 c.p.c.
art. 276 comma 2 c.p
Principio che trova fondamento nella interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 276 comma 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11356/2006
Cass. n. 26242/2014
Cass. n. 1904/2020
In particolare la verifica del ruolo svolto dal Calabria e l'accertamento della sua qualità di amministratore di fatto assumono rilevanza ai fini della applicabilità delle sanzioni della persona giuridica (Cass. n. 1904/2020; Cass.
Cass. n. 10975/2019
1904/2020; Cass. n. 10975/2019; Cass.
Cass. n. 5924/2017
Cass. n. 19716/2013
5924/ 2017; Cass. n. 19716/2013).
sez. un.26242/2014
11356/2006, sez. un.26242/2014).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11820-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CALABRIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO CIAPPARONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELISA BONZANI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 306/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 22/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 11820 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- Rg 11820/2020 Agenzia delle entrate c/ Calabria Giovanni Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, n. 306/2019 dep. il 22.1.2019, che ha respinto l'appello dell'Ufficio in controversia su impugnazione da parte di Giovanni Calabria di avvisi di accertamento e sanzioni - emessi in base a verifica della Guardia di finanza, a seguito di procedimento penale per una complessa frode fiscale, per Ires Iva Irap anno 2008, 2009, 2010- notificatogli nella sua qualità, insieme ad altri, di amministratore di fatto della società INCOM s.r.I..

La CTR, decidendo in base alla "ragione più liquida", ha confermato la decisione di primo grado che aveva "correttamente applicato le regole giuridiche riguardanti la riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie", accertando che nella fattispecie "pur senza accertare la effettiva responsabilità del resistente nella gestione della società in modo da potergli attribuire la qualifica di amministratore di fatto e trascurando ogni dimostrazione sul profilo che il medesimo avrebbe realizzato dalla condotta fraudolenta della società, risulta illegittima per carenza d legittimazione passiva del contribuente, per i motivi sopra illustrati, l'attribuzione di responsabilità solidale al contribuente per le eventuali attività illecite della società".

Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria. Considerato che:

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 7 dl. 269/2003 conv. in I. 326/2003, dell'art. 37 comma 3 dpr 600/73 e degli artt. 5 e 9 d.lgs. 472/1997, ex art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR escluso la responsabilità dell'amministratore di fatto di una società di capitali per il pagamento delle sanzioni derivanti dalla violazione di norme tributarie riconducibili alla persona giuridica.

2. Il motivo è fondato nei termini di cui in prosieguo. 2.1.Con specifico riferimento alla riferibilità delle sanzioni esclusivamente alla persona giuridica, La giurisprudenza di legittimità ha da affermato che «Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex 3 art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in 1. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all'art 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25284 del 25/10/2017, Rv. 645980 - 01).

Tuttavia tale principio non può ritenersi operante anche nell'ipotesi di società artificiosamente costituita. Al riguardo ha sostenuto questa Corte che «il menzionato art. 7 intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente, e, in particolare, l'ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell'interesse della persona giuridica medesima», ma non nel caso in cui la persona fisica sia «esclusivo beneficiario delle violazioni contestate», nel qual caso «non sussiste detta differenza, atteso che quest'ultimo è, al tempo stesso, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell'esclusivo interesse della persona fisica». 2.2.È stato altresì statuito che in ipotesi di costituzione ai fini illeciti della società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate «nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate".

In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, al contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell'esclusivo interesse della persona fisica. Non opera pertanto in questo caso l'art. 7 del d.l. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell'ente, in quanto detta norma intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente e, in particolare, l'ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell'interesse della persona giuridica medesima» (così, in motivazione, Cass. n. 5924 del 8/3/2017, che richiama Cass. n. 19716 del 28/8/2013;

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25284 del 25/10/2017; Cass. n. 19716 del 2013, in motivazione; conf. Cass. n. 5924 del 2017; 10975/2019; 9448/2020; v. in termini fra le spesse parti Cass. n. 24805/2021). 2.3.La CTR ha pertanto erroneamente ritenuto che le sanzioni amministrative tributarie sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica. In tal modo si è discostata dai superiori principi, per cui il motivo va accolto.

3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale e violazione dell'art. 132 c.p.c. 118 dosp. Att. Cpc e 11 cost. ex art. 360 n. 4 c.p.c.,, avendo la CTR motivato solo sulla inapplicabilità delle sanzioni, annullando però l'intero accertamento. 3.1.11 motivo è fondato, in quanto la decisione è limitata, come peraltro espressamente ammesso dalla CTR, alla ritenuta inapplicabilità delle sanzioni della società stante "la carenza di legittimazione passiva del contribuente., per le eventuali attività illecite della società", senza accertare la effettiva qualifica di amministratore di fatto del Calabria. 3.2.La CTR ha infatti affermato che l'accertamento è stato notificato al Calabria nella sua qualità, insieme ad altri, di amministratore di fatto della società INCOM srl, ma ha deciso in base alla "ragione più liquida", ritenendo responsabile delle sanzioni solo la società, "pur senza accertare la effettiva responsabilità del resistente nella gestione della società in modo da potergli attribuire la qualifica di amministratore di fatto e trascurando ogni dimostrazione sul profilo che il medesimo avrebbe realizzato dalla condotta fraudolenta della società". 3.3.

La decisione ha male interpretato il principio dogmatico della c.d. "ragione più liquida", in base al quale la domanda può essere respinta (o accolta) sulla base della soluzione di una questione assorbente, che sia di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass. 11356/2006, sez. un.26242/2014). Principio che trova fondamento nella interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 276 comma 2 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 cost. (dovendo la tutela giurisdizionale risultare spedita ed effettiva) e che lascia il giudice libero di scegliere tra le varie questioni di merito quella che ritiene determinante, ma non lo esime dall'esaminare tutte le questioni che determinano l'annullamento in toto dell'atto tributario.

In particolare la verifica del ruolo svolto dal Calabria e l'accertamento della sua qualità di amministratore di fatto assumono rilevanza ai fini della applicabilità delle sanzioni della persona giuridica (Cass. n. 1904/2020; Cass. n. 10975/2019; Cass. n. 5924/ 2017; Cass. n. 19716/2013).

4. La sentenza, che non si è adeguata agli indicati principi, va pertanto cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia. Roma, 17 dicembre 2021 Il Pre idente Dott. Mauro ritenendo responsabile delle sanzioni solo la società, "pur senza accertare la effettiva responsabilità del resistente nella gestione della società in modo da potergli attribuire la qualifica di amministratore di fatto e trascurando ogni dimostrazione sul profilo che il medesimo avrebbe realizzato dalla condotta fraudolenta della società". 3.3. La decisione ha male interpretato il principio dogmatico della c.d. "ragione più liquida", in base al quale la domanda può essere respinta (o accolta) sulla base della soluzione di una questione assorbente, che sia di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass. 11356/2006, sez. un.26242/2014).

Principio che trova fondamento nella interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 276 comma 2 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 cost. (dovendo la tutela giurisdizionale risultare spedita ed effettiva) e che lascia il giudice libero di scegliere tra le varie questioni di merito quella che ritiene determinante, ma non lo esime dall'esaminare tutte le questioni che determinano l'annullamento in toto dell'atto tributario. In particolare la verifica del ruolo svolto dal Calabria e l'accertamento della sua qualità di amministratore di fatto assumono rilevanza ai fini della applicabilità delle sanzioni della persona giuridica (Cass. n. 1904/2020;

Cass. n. 10975/2019; Cass. n. 5924/ 2017; Cass. n. 19716/2013).

4. La sentenza, che non si è adeguata agli indicati principi, va pertanto cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del presente giudizio