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Ordinanza — n. 3015/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting a factual re-examination instead of legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3015/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it sought a re-examination of the factual findings regarding the property's classification. The agency argued the property should be classified as A/8, but the lower court determined it was A/7 based on its poor condition and limited habitability. The court rejected this because the cassation procedure is strictly legal and does not permit a new evaluation of the evidence presented at trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 6, 9, 61 e 62 del D.P.R. n.1142/1949: The Court of Cassation cannot re-examine the factual merits of a case and must limit its review to the legality and logic of the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-examination prohibited tax property classification bound legal review catastrial assessment dispute riclassificazione di terreni non attribuzione a una zona classificazione del posto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 6, 9, 61 e 62 del D.P.R. n.1142/1949
Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6,9,61 e 62 del D.P.R.
Artt. 8 e 11 del R.D.L. n.652/1939
n.1142/1949, nonché degli artt. 8 e 11 del R.D.L. n.652/1939, nonché degli artt.
Artt. 2697, 2727 e ss. c.c.
n.652/1939, nonché degli artt. 2697, 2727 e ss. c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 25332/2014
Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (ex multis Cass.n. 25332/2014; n.
Cass.n. 6519/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11799-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro PIO ROBERTO CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO, LAURA CASTALDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1486/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 11799 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- r.g.n. 11799/2020 Agenzia delle Entrate c/ Pio Roberto Cesare Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione da parte di Roberto Cesare Pio per l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale, con il quale l'Ufficio ha attribuito all'unità immobiliare sita in Comune di Scandicci, di cui al foglio 19, particella 280, subalterno 502, il classamento A/8, classe 1, disconoscendo quello di A/7, ha rigettato l'appello dell'Agenzia.

La CTP ha accertato, in relazione allo stato dei luoghi e alla consistenza dell'immobile del contribuente, che in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dello stesso, doveva essere inquadrato effettivamente in categoria A/7, come ritenuto dal contribuente. La CTR ha respinto l'appello dell'ufficio, ritenendo che "l'accertamento in fatto, così come analiticamente ricostruito dal primo giudice merita conferma e le sue motivazioni devono ritenersi qui integralmente recepite e trascritte. In sintesi, dalla documentazione fotografica e catastale in atti, è evidente che l'immobile è solo in minima parte abitabile ed è in quella minima parte abitato dal proprietario, coltivatore diretto, è in pessimo stato di conservazione ed è, inoltre, in larga parte, adibito a ricovero per attrezzi e materiale agricolo.

In nulla, cioè, le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche corrispondono in concreto a quelle di una "villa". L'ulteriore circostanza che l'immobile fosse stato, in passato, dagli stessi proprietari denunziato in categoria A/8, non esonera dalla necessità di una verifica attuale della sua consistenza e qualità". Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria. Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6,9,61 e 62 del D.P.R. n.1142/1949, nonché degli artt. 8 e 11 del R.D.L. n.652/1939, nonché degli artt. 2697, 2727 e ss. c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Con l'unico motivo proposto, l'Agenzia avanza una serie di rilievi che attengono alla valutazione del quadro probatorio emerso dagli atti di causa ed oggetto dei giudizi di merito. La costruzione del motivo così proposto da parte dell'Ufficio, presenta i caratteri devolutivi propri dell'appello in quanto, piuttosto che censurare l'operato del giudice di merito, propone un inammissibile riesame del fatto, come pure emerge dalle conclusioni rassegnate dove, con lapsus calami, l'Agenzia chiede "l'accoglimento del presente gravame".

Con esso l'Agenzia propone in realtà un inammissibile riesame del merito della controversia. Va sul punto ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (ex multis Cass.n. 25332/2014; n. 6519/2019).

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.100,00 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Roma, 17 dicembre 2021 ( Il Prqsidente i Dott. F,.ki DEPOSi"T