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Ordinanza — n. 3014/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late appeal notification via private post agency due to lack of certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3014/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision declaring an appeal inadmissible. The agency argued that private postal service notification was valid, but the court distinguished administrative acts from procedural appeals, which require exclusive notification by the universal postal service. Although the court acknowledged the nullity of notification by a private agency without authorization, it found the appeal untimely because the private agency lacked the power to certify the exact mailing date, forcing reliance on the recipient's receipt date which showed the appeal was late.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 2 lett. O) d.lgs. 58/2011; Art. 16 comma 3 e 38 comma 3 D.Igs n.546/1992; Art. 327 comma 1 c.p.c.: In proceedings, notification of an appeal via a private postal agency without authorization is null, but timeliness is determined by the recipient's receipt date rather than the unverified mailing date.

Parole chiave

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notification of appeal private postal agency timeliness of appeal nullity of notification universal postal service tax appeal procedure certification of date notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 2 lett. O) d.lgs. 58/2011
Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 lett. O) d.lgs. 58/2011, degli artt.
Art. 16 comma 3 D.Igs n.546/1992
Art. 38 comma 3 D.Igs n.546/1992
Art. 327 comma 1 c.p.c.
16, comma 3 e 38, comma 3, del D.Igs n.546/1992 e dell'art. 327, comma 1, c.p.c., ex art.
Art. 360 n.3 c.p.c.
327, comma 1, c.p.c., ex art. 360 n.3 c.p.c.;
Art. 156 c.p.c.
Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 156 c.p.c. ex art.
Art. 51 d.lgs. 546/92
art. 156 c.p
Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 156 c.p.c.
art. 51 d.lgs. 546/92

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 8416 del 2019
Cass. 4 giugno 2018, n. 14163
Cass. 19 luglio 2019, n. 19547
Sez. Un. n. 299/2020
Sez. un.299/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10084-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope regis; - ricorrente - contro DE SOCIO ANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 6418/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. R.g. 10084/2019 Agenzia delle entrate c/ De Socio Anna o Picone Carla Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 6418/10/18 dep. 25/9/2018, che in controversia su impugnazione da parte di Picone Carla, di avviso di accertamento per rendita catastale di unità immobiliare sita in Roma, microzona - Parioli- ex art. 1 comma 335 I. 311/2004, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata, in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 15 luglio 2016 (come affermato dall'Agenzia ricorrente).

La contribuente costituitasi in appello, è rimasta intimata nel presente giudizio. Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 lett. O) d.lgs. 58/2011, degli artt. 16, comma 3 e 38, comma 3, del D.Igs n.546/1992 e dell'art. 327, comma 1, c.p.c., ex art. 360 n.3 c.p.c.;

2. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 156 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere l'appellato sanato le eventuali irregolarità della notifica con la sua tempestiva costituzione in giudizio;

3. Il ricorso è infondato. 3.1.Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall'Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019). Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l'atto di appello. Le Sez. Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi società Poste Italiane s.p.a. ), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex I. 124/2017).

Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 - così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla I. n. 124/17 - a Poste Italiane s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547). 3.2.

La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017". 3.3.

In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell'attività notificatoria dell'atto di appello - effettuata tramite agenzia di posta privata - laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

4. Va tuttavia preventivamente verificata, anche ove l'appellato si costituisca in giudizio, la tempestività dell'impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione - posta la mancanza di poteri certificativi in capo all'agenzia privata, ex Sez. un.299/2020 - ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall'Ufficio l'atto di appello, ovvero dalla data di costituzione in appello dell'appellato (se precedente o successiva alla data di scadenza del termine per appellare).

Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all'operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell'atto da parte dell'appellato (Sez. Un. n. 299/2020, cit.). Tale accertamento, consentito a questa Corte in relazione al vizio denunciato, permesso di verificare la non tempestività dell'appello, in quanto l'allegato elenco della Nexive spa del 14 febbraio 2017 contenente un elenco di nomi, non è idoneo a dimostrare la data di invio delle raccomandate, posta la mancanza di potere certificativo dell'Agenzia di posta privata; l'appello dell'Agenzia, con timbro della CTR recante la data del 15 marzo 2017 risulta pertanto tardivo (in relazione alla data di scadenza del 15 febbraio 2017), con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, ex art. 51 d.lgs. 546/92,.

Il ricorso va pertanto dichiarato rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'