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Ordinanza — n. 3008/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes tax penalty calculation for multi-year lease registration, ruling it must match the first year's tax base.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3008/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed a regional tax court decision regarding a late registration penalty for a multi-year commercial lease. The pension fund argued the penalty should be calculated on the total contract value, while the tax authority maintained it must align with the annual tax base. The court ruled that despite the option to pay the tax in a single lump sum, the penalty remains annual and must be calculated based on the tax due for the first year of the contract.

Regesto Legislator

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Art. 69, Art. 43 comma 1 lett. h), Art. 17 comma 3 del D.P.R. n. 131/1986; The penalty for late registration of a multi-year lease must be calculated based on the tax due for the first year, not the total contract value.

Parole chiave

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late registration penalty multi-year lease tax annual tax base registration penalty calculation tax registration compliance compensazione della rendita determinazione del canone locazione cumulo delle pensioni

Disposizioni normative citate

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Art. 69 del D.P.R. n. 131 del 1986
Art. 43 comma 1 lettera h) del D.P.R. n. 131 del 1986
15-12-2021 -2- violazione dell'art. 43, comma 1, lettera h), del d.P.R.
Art. 17 comma 3 del D.P.R. n. 131 del 1986
Assume infatti la ricorrente che erroneamente il giudice a quo ha desunto da tale disposizione che - pur potendo l'imposta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del medesimo d.P.R.
Art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992
civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art.
Art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992 e dell'art. 6, comma 2, del d.lgs.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 28403 del 15/10/2021
Corte Costituzionale, Ord. n. 461 del 28 dicembre 2006
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18783-2020 proposto da: FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO, 43, presso lo studio dell'avvocato MARCO DI SIENA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5001/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALD I. Rilevato che: 1.11 Fondo pensione per il personale delle aziende Unicredit propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso dello stesso Fondo contro l'atto di contestazione del parziale omesso versamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986, dovuta per il ravvedimento operoso, ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativo alla tardiva registrazione di un contratto di locazione, della durata di sei anni, di un immobile ad uso diverso da quello abitativo.

Infatti il contribuente aveva parametrato l'importo della sanzione, e quindi del ravvedimento operoso, al canone annuale di locazione, e non al corrispettivo pattuito per la durata dell'intera locazione pluriennale. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la Ric. 2020 n. 18783 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -2- violazione dell'art. 43, comma 1, lettera h), del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui dispone che, in tema di imposta di registro, «la base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti è costituita per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto». Assume infatti la ricorrente che erroneamente il giudice a quo ha desunto da tale disposizione che - pur potendo l'imposta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986, essere assolta anche annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno- la sanzione conseguente all'omessa registrazione del contratto, e perciò anche il ravvedimento operoso, dovesse essere comunque parametrata all'intero corrispettivo pattuito per tutta la durata della locazione pluriennale.

Il motivo è fondato e va accolto. Infatti, premesso che nel caso di specie non è controversa l'applicabilità della sanzione già oggetto del ravvedimento, ma solo la misura dell'imponibile cui essa doveva essere parametrata, questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. Sez. 6 -5, Ord. n. 28403 del 15/10/2021, in motivazione) che la cornice normativa rilevante in materia (artt. 69; 43, comma 1, lettera h); 17, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986) deve essere interpretata tenendo conto anche dell'intervento della Corte Costituzionale che, con l'ordinanza del 28 dicembre 2006, n. 461, ha sottolineato che la facoltà, stabilita dall'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, di optare per il pagamento del tributo in unica soluzione, con riferimento al corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale , « non modifica il carattere annuale del tributo Ric. 2020 n. 18783 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -3- relativo alle indicate locazioni di immobili urbani, perché, come risulta dai lavori preparatori della legge n. 449 del 1997, il legislatore ha introdotto l'opzione di pagamento in unica soluzione solo per consentire all'erario di incamerare anticipatamente gli importi dell'imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine, ha previsto un «meccanismo incentivante» detta opzione, consistente nella riduzione del tributo stesso nella misura della «percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità» (nota I - introdotta anch'essa dalla legge n. 449 del 1997 - all'art. 5 della Parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986)».

Sulla scorta di tali considerazioni, questa Corte ha quindi già affermato che l'importo della sanzione da irrogare al contribuente, nel caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, va ragguagliato all'imposta dovuta per la prima annualità di contratto. Va quindi accolto il primo motivo di ricorso e l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per ogni accertamento in ordine alla sussistenza della sanzione contestata, da verificare applicando il principio di diritto appena richiamato. 2.Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente Fondo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice d'appello ritenuto applicabile l'esimente della oggettiva incertezza derivante dalle difficoltà di interpretare il complesso normativo Ric. 2020 n. 18783 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -4- in materia. Infatti è lo stesso contribuente che, nel ricorso (cfr. pagg. 3 s.), evidenzia come l'inapplicabilità della sanzione contestata sia stata sostenuta, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di merito e poi in appello, in via meramente subordinata al rigetto del motivo attinente la corretta quantificazione della somma dovuta per il ravvedimento. P. Q. M. Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così decis