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Ordinanza — n. 3006/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to apparent lack of reasoning in regional tribunal decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3006/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that had overturned a lower court ruling on property classification. The court found the regional tribunal's reasoning merely apparent, as it simply repeated the taxpayer's arguments without analyzing the evidence or providing legal justification. Consequently, the decision was quashed and remanded to the regional tribunal for a new, properly reasoned judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 12 c.p.c.: The Supreme Court quashes a judgment when its reasoning is merely apparent, failing to meet the constitutional minimum by simply restating party arguments without substantive analysis.

Parole chiave

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apparent reasoning constitutional minimum tax classification property category remand for retrial nullity of judgment procedural defect cambiamento di destinazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 12 c.p.c.
134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Infatti è nulla per mancanza, sotto il profilo sia formale che sostanziale, del requisito di cui all'art. 132, comma 1, n.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14762 del 30/05/2019
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 19956 del 10/08/2017
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16037-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro GRUPPO ENJOY SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO LEONETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1218/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello della Gruppo Enjoy s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l'avviso d'accertamento, in materia catastale, che aveva attribuito ad un immobile di proprietà della s.r.l. la categoria A/10 in luogo di quella C/2, dichiarata dalla dante causa della contribuente in sede variazione della destinazione d'uso del bene.

La contribuente si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la carenza di un'effettiva motivazione della sentenza impugnata, che assume meramente apparente. Il motivo è ammissibile e non attinge il fatto controverso, ma denuncia la sussistenza di una motivazione della sentenza d'appello inferiore alla soglia del c.d. minimo costituzionale.

Il motivo è altresì fondato. Ric. 2020 n. 16037 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- Infatti «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis,.Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Nel caso di specie la CTR ha argomentato l'accoglimento dell'appello rilevando che « la decisione va assunta in punto di fatto, giacché le considerazioni a base delle doglianze di parte ricorrente in ordine alle condizioni dei locali oggetto di riclassificazione palesemente contraddicono il contenuto della categoria attribuita: in sostanza, il bene sarebbe di fatto inutilizzabile per la destinazione certificata dall'Ufficio mancando i requisiti igienico sanitari e la conformità urbanistica.».

La motivazione è meramente apparente, atteso che, in maniera apodittica ed acritica, condivide la tesi della contribuente ricostruendo la fattispecie in fatto sulla base delle Ric. 2020 n. 16037 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- «considerazioni poste a base delle doglianze di quest'ultima», peraltro genericamente e globalmente richiamate, e non di valutazioni del materiale istruttorio. Nella sostanza, pertanto, l'argomentazione della CTR si riduce ad una mera motivazione per relationem con tutte le difese della contribuente, generica ed acritica, quindi inferiore al "minimo costituzionale" ed inidonea a rendere comprensibili le effettive ragioni della decisione.

Infatti è nulla per mancanza, sotto il profilo sia formale che sostanziale, del requisito di cui all'art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c., la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, né indicare la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall'oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7402 del 23/03/2017).

Inoltre, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14762 del 30/05/2019). La motivazione è altresì perplessa, esprimendo l'accertamento in fatto in termini meramente condizionali e sostanzialmente eventuali («sarebbe di fatto inutilizzabile»).

Infine, la motivazione è anche incomprensibile, difettando ogni argomentazione in diritto in ordine alle conseguenze della perplessa "inutilizzabilità di fatto" sulla classificazione Ric. 2020 n. 16037 sez. MT - ud. 15-12-2021 -4- controversa. Infatti « Sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione allorché essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19956 del 10/08/2017). La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo. P. Q.

M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale del Veneto, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre