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Ordinanza — n. 3005/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for failure to specify evidence and mixing fact and law grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3005/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to precisely identify specific facts and documents supporting the grievances. The appellants alleged the lower tribunal omitted the examination of waste recovery procedures and third-party disposal arrangements, but did not point to exact evidentiary items or separate their factual claims from legal errors. Consequently, the court ruled that the appeal could not be evaluated because the necessary specificity required by procedural law was absent.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 369, n. 4 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specifically identify the facts and documents relied upon, or if the grievances regarding omitted factual examination and legal violations are not distinctly separated.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific identification of evidence omission of fact examination mixing fact and law procedural requirements Cassation lite in materia di tariffa contenzioso tributario tassa di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo le ricorrenti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num.
Art. 366, n. 6 c.p.c.
Non risulta quindi adempiuto l'onere di cui all'art. 366, comma 1, n.
Art. 369, n. 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1235 del 2019
Cass. 23/10/2018, n. 26874
Cass. 23/09/2011, n. 19443
Cass. 11/04/2008, n. 9470
19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto ( Cass.
Cass. 11/04/2018, n. 8915
9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto ( Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass.23/04/2013, n.
Cass. 23/04/2013, n. 9793
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9168-2020 proposto da: DIFARCO SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, DI.FAR.CO. REAL ESTATE DI CESARE D'ACQUISTO & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, PHARDIS SRI, , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesa dagli avvocati VERONICA CAMELLINI, GIAN PAOLO BARAZZONI; - ricorrenti - contro COMUNE di CALVENZANO , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LODOVICO V.ALSECCHI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5038/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.Phardis s.r.I., Difarco s.r.l. e DI.FAR.CO . Real Estate di Cesare D'Acquisto & C. s.n.c. propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia ha accolto l'appello del Comune di Calvenzano contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, che aveva accolto il ricorso delle predette società avverso gli avvisi d'accertamento in materia di Tari, di cui agli anni 2014 e 2015.

Il Comune si è costituito con controricorso ed ha successivamente prodotto memoria. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che:

1. Con il primo motivo le ricorrenti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo, assumendo di aver fornito «in maniera esaustiva» la prova «di avviare effettivamente e correttamente al recupero tutti i rifiuti Ric. 2020 n. 09168 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- assimilati» e di avere «comunicato correttamente con precisione al Comune le aree dove si producono esclusivamente i rifiuti assimilabili agli urbani e le quantità attraverso la documentazione prevista per legge.».

2. Con il secondo motivo le ricorrenti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., denunciano la violazione dell'art. 21, comma 7, d.lgs. n. 22 del 97, assumendo che «la CTR ha omesso di esaminare le circostanze riguardanti l'affidamento per intero dei rifiuti da parte del contribuente a terzi».

3. Entrambi i motivi sono inammissibili, per plurimi motivi, ognuno sufficiente alla relativa declaratoria. Infatti, nel ricorso non vengono individuate puntualmente, nella loro connotazione oggettiva di fatti storici, quali siano le circostanze specifiche di cui (sostanzialmente in entrambi i motivi) si lamenta il mancato esame. Inoltre, non viene indicato se, ed in che fase e grado del giudizio di merito, siano stati prodotti specifici elementi istruttori a sostegno della dimostrazione di tali circostanze (comunque a loro volta indeterminate).

Né, in calce al ricorso, viene data puntuale menzione dell'allegazione specifica (e non generica, con riferimento a tutti i fascicoli di merito) di eventuali (ma indeterminate) emergenze istruttorie. Non risulta quindi adempiuto l'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 15/01/2019, n. 777;

Cass.18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726). Ric. 2020 n. 09168 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- Infatti, come questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire «detta disposizione, oltre a richiedere l'indicazione degli atti e dei documenti, nonché dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'articolo 369, secondo comma, n. 4, c.p.c..

L.] In tale prospettiva va altreì ribadito che l'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c., previsto a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass.6 ottobre 2017, n. 23452). In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.» (Cass.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1235 del 2019, in motivazione). I motivi risultano altresì inammissibili in quanto, per le ragioni sinora esposte, non consentono di apprezzare la potenziale decisività delle indeterminate circostanze delle quali sarebbe stato omesso l'esame. Infine, il secondo motivo attinge nella sostanza anche censure in fatto, in ordine all'assunto omesso esame di circostanze, che esposte contemporaneamente a quelle relative alla pretesa violazione di legge, danno luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874;

Cass. Ric. 2020 n. 09168 sez. MT - ud. 15-12-2021 -4- 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto ( Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass.23/04/2013, n. 9793). Si tratta quindi di censure non ontologicamente distinte dagli stessi ricorrenti e quindi non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d'impugnazione da parte di questa Corte.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori dì legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera