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Ordinanza — n. 3002/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by accepting implicit specific grounds against first-instance dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3002/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tax commission's dismissal, ruling the appeal admissible despite the lower court's finding of insufficient specific grounds. The authority argued that the first instance failed to challenge a specific legal interpretation regarding energy renovation tax benefits, while the commission claimed the appeal merely repeated original arguments without new ones. The court decided that in tax proceedings, the full reproduction of original grounds constitutes specific appeal reasons, and the dismissal must be interpreted restrictively to preserve access to justice.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53; In tax litigation, the appeal must contain specific grounds of objection, but merely restating original arguments suffices if the intent to contest the first-instance decision is explicit and the grounds are derivable from the entire appeal act.

Parole chiave

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tax appeal admissibility specific grounds requirement reiteration of original arguments access to justice principle tax procedure D.Lgs 546/1992 implicit appeal grounds full devolutivo appeal azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art.
art. 14 preleggi

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. U, n. 27199/2017
Cass. sez. 5, n. 15519/2020
Cass. sez. U, n. 3840/2007
Cass. n. 17004/2015
Cass. n. 30393/2017
Cass. n. 16410/2018
Sez. U, n. 27199/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19285-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA - , in persona del Direttore in carica, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro ARCES SRL ATTREZZATURE RESIDENZIALI CULTURALI SICILIANE; - intimata - avverso la sentenza n. 139/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 19285 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 19285/2020 FATTO Considerato che: Con sentenza nr 139/2020 la CTR della Sicilia dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Palermo accolto il ricorso della società Attrezzature Residenziali Culturali Educative Siciliane s.r.l. avente ad oggetto l'impugnativa di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo dell'importo di C 9.168,42 a titolo di Ires e sanzioni. Il Giudice di appello rilevava che l'Agenzia delle Entrate aveva omesso di impugnare un capo autonomo della decisione riguardante l'interpretazione di cui alla risoluzione nr 340/2008 laddove affermava che tale risoluzione non vincola il giudice e non trova riscontro né nella norma istitutiva della detrazione né nelle relative disposizioni attuative previste dal D.M. 19.2.2007.

Osservava comunque che se pur ammissibile l'appello sarebbe stato infondato alla luce dell'indirizzo recentemente affermato dalla Suprema Corte con la decisione nr 19815/2019 che ha riconosciuto il beneficio fiscale di cui all'ad 1 comma 334 della legge nr 296/2006 e al D.M. 19.2.2007 per le spese riguardanti interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti anche ai soggetti titolari di imprese che abbiano sostenuto spese per l'esecuzione di interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi. Avverso tale decisione l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si denunci la violazione e falsa applicazione dell'art 53 del Dlgs nr 546/1992 in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. per aver ritenuto la CTR inammissibile l'atto di gravame per mancata impugnazione di una ratio decidendi idonea a fondare la motivazione logico giuridica della sentenza.

DIRITTO Ritenuto che: Il motivo è fondato. i In via generale, va rilevato che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Tale principio, più volte applicato quando all'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, vale, in pari misura, nel caso in cui sia la parte privata a limitarsi a ribadire in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare l'atto introduttivo (tra le molte, v.

Cass. n. 1200 del 22/1/2016; Cass. n. 16163 del 3/8/2016; Cass. n. 7639 del 22/03/2017; Cass. n. 9937 del 20/04/2018; Cass.n. 11061 del 11/05/2018). E' invero necessario, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 27199 del 16/11/2017) con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c., che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, sicchè alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante in vista della critica, e confutazione, delle ragioni del primo giudice.

Ciò non significa, peraltro, che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni non assolva a tale requisito: il dissenso, infatti, può legittimamente investire la decisione nella sua interezza, sostanziandosi proprio nelle argomentazioni che suffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa; inoltre, non occorrendo "l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Sez. U, n. 27199/2017), i motivi d'appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l'atto d'appello contenga una esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce delle conclusioni formulate, non possa in alcun modo dirsi incerta, sicchè essi risultano ricavabili, in termini inequivoci e univoci seppure per implicito, dall'intero atto d'impugnazione(fra le molte Cass. sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519)..

Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione, Poste tali premesse nel caso di specie è avvenuto proprio quanto appena indicato, dall'atto, integralmente riprodotto per autosufficienza, che, tra l'altro, contrasta esplicitamente la decisione di primo grado.

L'ufficio infatti aveva contestato la decisione di primo grado facendo riferimento alla risoluzione 2008 nr 340 escludendo l'applicazione dell'agevolazione ad una impresa relativamente agli immobili patrimoniali ritenendo che il beneficio dovesse riferirsi unicamente ai fabbricati che vengono utilizzati dalle società per l'esercizio della propria attività imprenditoriale. Quanto al riferimento riportato nella sentenza della CTR all'infondatezza nel merito della pretesa impositiva costituisce ius receptum, infatti, che "qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere nè l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata" che resta ininfluente ai fini della decisione (Sez.

U, n. 3840 del 20/02/2007; recentemente v. Cass. n. 17004 del 20/08/2015; Cass. n. 30393 del 19/12/2017; Cass. n. 16410 del 21/06/2018). La decisione va cassata e rinviata alla CTR della Sicilia ,in diversa composizione per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia ,in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Ro