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Ordinanza — n. 2991/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for nullity of first instance judgment due to improper appeal of opposition to enforcement act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2991/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Renato Francesconi against the Rome Tribunal's rejection of his opposition to an enforcement act. Francesconi argued the first-instance judge erred by hearing an appeal instead of a cassation request regarding the formal validity of the notice. The court held that the lower court's procedural error was a nullity subject to automatic review, but the appeal itself was procedurally inadmissible because the correct remedy was a direct cassation request.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 382 c.p.c.: An opposition to enforcement acts decided by a judge of peace must be appealed directly to the Court of Cassation; an appeal to the Tribunal of first instance is inadmissible, and the resulting nullity is subject to ex officio review.

Parole chiave

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opposition to enforcement act judge of peace jurisdiction inadmissible appeal nullity of procedure cassation without remittal onorario procura valida concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
È lo stesso ricorrente, infatti, a dichiarare di avere proposto una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (così il ricorso, pp.
Art. 382 c.p.c.
E' superfluo dar conto del contenuto dei motivi del ricorso per cassazione, in quanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c..
Art. 385 c.p.c.
La cassazione senza rinvio della sentenza d'appello impone di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 385, comma secondo, c.p.c..
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
55; (-) distrae le spese indicate ai due capoversi precedenti in favore dell'avvocato Romolo Reboa, come richiesto; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 382 c.p
E' superfluo dar conto del contenuto dei motivi del ricorso per cassazione, in quanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c..
art. 617 c.p
È lo stesso ricorrente, infatti, a dichiarare di avere proposto una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
articolo 617 c.p
Ed in effetti la circostanza che un precetto sia stato notificato da un avvocato che si assume sfornito di procura costituisce una "opposzione relativa alla regolarità formale del precetto", ai sensi del primo comma dell'articolo 617 c.p.c..
art. 382 cod. proc. civ
Tale nullità, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., anche nella presente sede di legittimità, come ripetutamente affermato da questa Corte sia nel caso in cui sia appellata una opposizione agli atti esecutivi decisa dal Giudice di pace (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 14725 del 21/11/2001
civ., anche nella presente sede di legittimità, come ripetutamente affermato da questa Corte sia nel caso in cui sia appellata una opposizione agli atti esecutivi decisa dal Giudice di pace (Sez. 3, Sentenza n. 14725 del 21/11/2001, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009
550466 - 01); sia più in generale in materia esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 15405 del 28/06/2010
610724 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15405 del 28/06/2010, Rv.
Sez. 2, Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018
613640 - 01) od in altre materie (Sez. 2, Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 15123 del 02/07/2014
(Sez. 1, Sentenza n. 15123 del 02/07/2014, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22543-2019 proposto da: FRANCESCONI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA UBALDI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro CONDOMINIO BELVEDERE SUL MARE , in persona del suo Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO REBOA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10036/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/05/2019; • udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Il condominio denominato "Belvedere sul mare", essendo munito di titolo esecutivo giudiziale, intimò precetto al condòmino Renato Francesconi, domandandogli il pagamento di euro 4.191,47.

2. Renato Francesconi propose "opposi,zione all'atto di precetto" (così qualificata nel ricorso per cassazione) dinanzi al Giudice di pace di Roma, sostenendo che l'avvocato per il cui tramite il condominio aveva provveduto alla notifica del precetto era privo di una valida procura, in quanto conferitagli da un amministratore del condominio successivamente revocato. Con sentenza 12 febbraio 2016 n. 5055 il Giudice di pace rigettò l'opposizione. Il ricorso non indica le ragioni del rigetto. La sentenza venne appellata dal soccombente.

3. Il Tribunale di Roma con sentenza 13 maggio 2019 n. 10036 rigettò il gravame. Il Tribunale osservò che il precetto era stato notificato per conto del condominio a cura dell'avvocato Romolo Reboa in virtù di una procura conferitagli nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio concluso dal titolo esecutivo messo in esecuzione.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Renato Francesconi con ricorso fondato su due motivi. Ric. 2019 n. 22543 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -2- Il condominio ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E' superfluo dar conto del contenuto dei motivi del ricorso per cassazione, in quanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c.. È lo stesso ricorrente, infatti, a dichiarare di avere proposto una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (così il ricorso, pp. 5, 8, 12 e ss.).

Ed in effetti la circostanza che un precetto sia stato notificato da un avvocato che si assume sfornito di procura costituisce una "opposzione relativa alla regolarità formale del precetto", ai sensi del primo comma dell'articolo 617 c.p.c.. La sentenza di primo grado, pertanto (che per di più è stata pronunciata da un giudice incompetente ratione materiae, cioè il Giudice di pace), non poteva essere appellata, ma doveva essere impugnata con ricorso per cassazione. Il Tribunale di Roma ha dunque pronunciato su un appello che non poteva essere proposto, incorrendo in una nullità processuale.

Tale nullità, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., anche nella presente sede di legittimità, come ripetutamente affermato da questa Corte sia nel caso in cui sia appellata una opposizione agli atti esecutivi decisa dal Giudice di pace (Sez. 3, Sentenza n. 14725 del 21/11/2001, Rv. 550466 - 01); sia più in generale in materia esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv. 610724 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15405 del 28/06/2010, Rv. 613640 - 01) od in altre materie (Sez. 2, Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018, Rv. 650843 - 01).

Ric. 2019 n. 22543 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -3- 2. La cassazione senza rinvio della sentenza d'appello impone di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 385, comma secondo, c.p.c.. (Sez. 1, Sentenza n. 15123 del 02/07/2014, Rv. 631505 - 01). Tali spese possono liquidarsi nella medesima misura già stabilita dal Tribunale nella sentenza qui cassata, e cioè euro 1.782 oltre spese generali e accessori di legge. Naturalmente la condanna del soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di appello resta subordinata alla circostanza che il pagamento non sia già avvenuto nelle more del presente giudizio. 2.1.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) cassa senza rinvio la sentenza impugnata; (-) condanna Renato Francesconi alla rifusione in favore del Condominio "Belvedere sul Mare" delle spese del giudizio di appello, nella medesima misura già stabilita dalla sentenza qui cassata; (-) condanna Renato Francesconi alla rifusione in favore del Condominio "Belvedere sul Mare" delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) distrae le spese indicate ai due capoversi precedenti in favore dell'avvocato Romolo Reboa, come richiesto; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2019 n. 22543 sez.

M3 - ud. 01-12-2021 -4- unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1° dicembre 2021. Il Presidente (Adelaide Amendol