Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper review of evidence and fact-finding by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Stefano Morelli's appeal against the Rome Tribunal's judgment inadmissible. Morelli argued that the lower courts erred in evaluating evidence regarding gas meter readings and consumption attribution to a previous tenant. The court rejected these claims, citing the established principle that appellate courts cannot re-evaluate evidence or facts in a manner different from the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113 c.p.c.; Art. 2729 c.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or facts in a manner different from that adopted by the court of first instance and appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20527-2019 proposto da: MORELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCANTONIO CESTI, 25, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA NOVELLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro ENI SPA GAS & POWER , in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL VIMINALE 5, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GALLO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2114/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012 Stefano Morelli convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma la società Eni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Eni Gas e Luce s.p.a.; d'ora innanzi, sempre e comunque, "l'Eni"), esponendo che quest'ultima, alla quale era legato da un contratto di somministrazione di gas per uso domestico, gli aveva addebitato il pagamento di corrispettivi non dovuti, erroneamente conteggiati. Chiese di conseguenza che il giudice accertasse la insussistenza del proprio obbligo di corrispondere alla società somministrante la somma di euro 3.611,97, da quest'ultima pretesa.
2. Con sentenza 20.4.2016 n. 5403 il Giudice di pace dichiarò insussistente il credito vantato dall'Eni, e condannò quest'ultima al "risarcimento del danno", quantificato in euro 3.000. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.
3. Con sentenza 29 gennaio 2019 n. 2114 il Tribunale di Roma accolse l'appello (e dichiarò conseguentemente di "rigettare" la domanda atto rea). Ritenne il Tribunale che l'Eni avesse dimostrato la correttezza dei consumi addebitati all'utente; che questi in ogni caso non aveva contestato la documentazione depositata dalla controparte; che solo in grado di appello aveva contestato il corretto funzionamento del contatore; che in ogni caso il contatore, sottoposto a verifica, era risultato funzionante e tale circostanza era stata ammessa dallo stesso attore. Ric. 2019 n. 20527 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -2- Il Tribunale, infine, ha rilevato che la stessa Eni aveva ammesso che parte dei maggiori consumi addebitati a Stefano Morelli fossero in realtà ascrivibili al precedente titolare dell'utenza, ma ha ritenuto che l'addebito a Stefano Morelli dei consumi del precedente titolare dell'utenza fossero dovuti allo stesso Morelli, per non avere questi comunicato all'Eni una "veritiera lettura del consumi".
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Stefano Morelli, con ricorso fondato su quattro motivi. L'Eni ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 113 c.p.c.. Il motivo censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il Giudice di pace avesse fondato la propria decisione "su presupposti del tutto inconferenti rispetto alla materia del contendere". L'illustrazione del motivo esordisce invocando il principio jura novit curia, e poi prosegue - questo sembra essere l'unico senso plausibile della censura - affermando che, avendo egli formulato una domanda di accertamento negativo, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare ed accertare d'ufficio la violazione delle norme contenute nel codice del consumo, ed in particolare avrebbe dovuto rilevare l'inesattezza delle informazioni fornite dall'Eni all'utente e l'aggressività delle sue pratiche commerciali. 1.1.
Il motivo è inammissibile per la sua totale incoerenza rispetto al contenuto della decisione impugnata. Ric. 2019 n. 20527 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -3- Il ricorrente, infatti, dopo avere invocato vari princìpi processuali astratti, conclude trascrivendo un passo della propria comparsa di costituzione e risposta in appello. L'intera illustrazione del motivo (fogli 6-8 del ricorso, le cui pagine non sono numerate) non indica quali norme avrebbe violato il giudice di merito, perché le avrebbe violate, in che modo le avrebbe violate, quali norme si sarebbero dovute applicare.
Un ricorso per cassazione così concepito viola i principi ripetutamente affermati da questa Corte, a partire da Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 - 01, sino a Sez. un., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, secondo i quali il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito: (a) quale sia stata la decisione di merito; (b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito; (c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.
Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d'ufficio, né può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come si è già ripetutamente affermato (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ex art. 132 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto validamente provata, da parte dell'Eni, la correttezza degli addebiti e il corretto funzionamento del contatore. Ric. 2019 n. 20527 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -4- 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Una sentenza può dirsi nulla per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., quando la sua motivazione ove manchi del tutto, o sia totalmente incomprensibile: due ipotesi manifestamente non ricorrenti nel caso di specie.
3. Il terzo motivo è intitolato "violnione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 d. lgs. 206/05 in rdnione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Nella illustrazione del motivo si sostiene che la sentenza conterrebbe un "contrasto irriducibile tra affermnioni inconciliabili", in particolare nella parte in cui ha ritenuto attendibili e corretti i conteggi depositati dall'Eni, dimostrativi della correttezza dei consumi addebitati all'utente; che il Tribunale non avrebbe "valutato con la dovuta attenione" alcuni documenti prodotti agli atti; che da tali documenti emergeva la prova di una anomala registraione dei consumi; che tale malfunzionamento aveva determinato l'inserimento manuale dei dati relativi ai consumi, pratica commerciale che il Tribunale avrebbe dovuto considerare "scorretta ed aggressiva" e vietata dagli artt. 20-25 d. lgs. 206/05.
L'illustrazione prosegue enumerando varie fonti di prova, atti e documenti che, ad avviso del ricorrente, sarebbero stati malamente valutati dal Tribunale. 3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché censura la valutazione delle prove. Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla Ric. 2019 n. 20527 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -5- rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez.
L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486;
Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione"). Tutto ciò, beninteso, a tacer del fatto che l'operazione materiale con cui il somministrante di una fonte di energia rileva e conteggia i consumi dell'utente solo con una buona dose di nonchalance potrebbe essere definita "pratica commerciale".
4. Col quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2729 c.c.. Nella illustrazione del motivo il ricorrente torna a censurare la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto corrette le letture dei consumi effettuate dal personale dell'ENI, e il giudizio di correttezza degli addebiti compiuto dal Tribunale. Ric. 2019 n. 20527 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -6- 4.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile perché, come il precedente, censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Stefano Morelli alla rifusione in favore di ENI Gas & Luce s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della