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Ordinanza — n. 2985/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding absolute legal presumption of advertising nature for sports sponsorship costs under Art. 90.289/2002.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2985/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling that denied sponsorship expenses as advertising costs. The agency argued that the law does not create an absolute presumption of advertising nature, requiring proof of congruence and relevance. The court affirmed that Article 90 of Law 289/2002 establishes an absolute legal presumption of advertising nature for qualifying sports sponsorships, rendering further proof of economic relevance unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002; The law establishes an absolute legal presumption of the advertising nature of sponsorship expenses for sports associations, making additional proof of congruence and relevance irrelevant.

Parole chiave

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absolute legal presumption sports sponsorship expenses advertising nature tax deduction rules Article 90 Law 289/2002 tax agency appeal Cassation dismissal costi della campagna

Disposizioni normative citate

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Art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002
917 del 1986, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello erariale ritenendo applicabile nella specie il disposto di cui all'art. 90, comma 8, della legge n.
Art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986
Art. 2697 cod. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 17196 del 2019
Cass. 17196 del 2019, in motivazione) -, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
Cass. n. 14232 del 2017
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass.
Cass. n. 8981 del 2017
14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass.
Cass. n. 7202 del 2017
8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn.
Cass. nn. 1420 e 13508 del 2018
Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016
115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3549-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro GALLUCCI Antonio e DE SANTIS Pasquale s.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Antonio GALLUCCI e Pasquale DE SANTIS, nonché questi ultimi personalmente, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv.

Gaetano Michele Maria DE BONIS ed elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza della Libertà, n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Giampaolo BALAS; - controricorrente - avverso la sentenza n. 412/01/2019 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA ed IRAP emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della GALLUCCI Antonio e DE SANTIS Pasquale s.n.c. a seguito del disconoscimento dei costi per sponsorizzazioni sostenuti dalla predetta società nell'anno di imposta 2010 in favore di un'associazione sportiva dilettantistica, nonché dei separati avvisi di accertamento ai fini IRPEF emessi nei confronti dei soci Antonio Gallucci e Pasquale De Santis ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello erariale ritenendo applicabile nella specie il disposto di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. legge n. 289 del 2002, rimanendo irrilevante l'accertamento dell'antieconomicità di quei costi; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replicano gli intimati con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 90 della legge n. 289 del 2002, 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 2697 cod. civ. sostenendo che il disposto di cui al citato art. 90 non ha posto alcuna presunzione assoluta di inerenza delle spese di sponsorizzazione restando a carico della parte contribuente provare la congruenza e l'inerenza di quei costi.

2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e va rigettato.

3. L'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, prevede che «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

4. Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio intende dare continuità, la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo "soggetto erogante" il corrispettivo (nella specie la società controricorrente) - quindi, non a favore dell'associazione sportiva che riceve l'erogazione di denaro (in tal senso cfr. Cass. 17196 del 2019, in motivazione) -, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che:

a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018).

5. Pertanto, in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, che nella specie neppure sono oggetto di contestazione, le valutazioni circa l'inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti.

6. Pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 21/10/2021