Cassation court dismisses appeal claiming sale was withdrawal, ruling it was a valid quota transfer obligation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to propose a valid legal critique of the lower court's decision. The appellant argued the transaction was a withdrawal requiring company payment, while the lower court correctly identified it as a quota sale obligating the buyer. The court rejected this as a mere repetition of a factual dispute already resolved below, noting the appellant did not address the legal reasoning provided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13 d.P.R. 115/02: An appeal is inadmissible if it merely repeats a contested fact without proposing a specific legal critique of the judgment's reasoning.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33354-2019 proposto da: ROLANDO DANILO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato SABRINA MOLINAR MIN; - ricorrente- Contro CALVO PIERO; - intimato - avverso la sentenza n. 1341/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.RILEVATO - che viene proposto ricorso per cassazione, per un motivo, avverso la sentenza in data 19 marzo 2019 del Tribunale di Torino, la quale ha respinto l'impugnazione contro la sentenza n. 181/2017 del Giudice di pace di Pinerolo, che a sua volta aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, concesso per € 4.048,53, oltre accessori, su istanza di Piero Calvo contro Danilo Rolando, in relazione al pagamento del residuo saldo del prezzo di una compravendita di quota sociale; - che l'intimato non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;
CONSIDERA TO - che la sentenza impugnata, per quanto qui rileva, ha ritenuto che, in caso di cessione di partecipazione sociale, anche di società personale, obbligato al pagamento del prezzo è il socio cessionario, non la società: invero, non si possono confondere scioglimento del rapporto sociale per recesso del socio e cessione o compravendita della quota sociale; e, nella specie, risulta che con rogito del 29 ottobre 2012 il signor Calvo ha ceduto la quota sociale nella Ingros s.n.c. agli altri tre soci, ivi compreso il signor Rolando, ed in forza di tale atto negoziale questi è dunque obbligato al pagamento del prezzo concordato; tale negozio, ha aggiunto il Tribunale, è chiaramente denominato "cessione di quote" e dispone, senza equivoci, che i tre soci Giaquinta, Rolando e Tabbia acquistavano proporzionalmente parte della quota del socio uscente Calvo, obbligandosi ciascuno a pagare la somma di € 7.548,53, a rate mensili; dunque, il giudice di pace ha correttamente escluso che la successiva cessione della quota del Rolando in favore degli altri due Ric. 2019 n. 33354 sez.
M1 - ud. 10-12-2021 -2- 4-7 soci lo abbia in sé liberato dal pagamento del prezzo ancore da corrispondere all'originario cedente; - che l'unico motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2193, 2267, 2268, 2285, 2289, 2290 e 2300 c.c., per il fatto che l'odierno intimato è uscito dalla società non mediante cessione della quota al ricorrente, ma con recesso dalla società, e, pertanto, il pagamento della liquidazione della quota spetta alla società stessa, non ad esso ricorrente; ciò emerge chiaramente dai documenti prodotti e dalle missive del socio uscente; - che il ricorso è inammissibile; - che, invero, il ricorrente, senza affatto confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, continua ad insistere che si trattava di un recesso e non di una cessione di quota, e che egli non debba più niente corrispondere al cedente., dovendo pagare la società, alla stregua dei documenti prodotti: ma si tratta, all'evidenza, di un motivo che non propone nessuna critica di diritto alla decisione impugnata, vertendo unicamente sul tentativo di ripetere, in questa sede, un inammissibile giudizio di fatto; - che non occorre provvedere sulle spese, non svolgendo difese l'intimato; - che va emessa la dichiarazione di cui all'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come novellato dalla 1. n. 228 del 2012;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.
13. Ric. 2019 n. 33354 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -3- 4-1 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021. Il Preside auro Di M DEPOSITAT NC